Sicurezza in cantiere: senza piano di rischio è responsabile anche il direttore dei lavori. Ecco perché
Cassazione: se manca il piano del rischio e un operaio muore, il direttore di cantiere è responsabile (con impresa e subappaltatore)
Cosa succede in caso di infortunio mortale in un cantiere dove operano più imprese e in mancanza di piano di rischio? Che responsabilità ha, in tal senso, il direttore di cantiere, che spesso è l'ingegnere/architetto di turno?
Tutte le risposte - davvero importanti - sono contenute nella sentenza 19646/2019 della Corte di Cassazione, relativa al caso specifico di un cantiere, dove operavano due imprese, e all'interno del quale non era stato predisposto "il piano di coordiamento dei lavori in cui rilevare i rischi per la sicurezza dovuti alla contemporanea presenza di due imprese". Non solo: al responsabile del cantiere viene contestato il fatto di non aver fatto "rispettare le prescrizioni del piano di sicurezza dell'appaltatore".
L'incidente mortale in cantiere e le responsabilità
Agli imputati (appaltatore, subappaltatore dei lavori e direttore dei lavori), quindi, era stato addebitato di avere omesso il rispetto delle misure di sicurezza antinfortunistiche, così cagionando per colpa il decesso di un operaio il quale, intento al lavoro di scavo all'interno di una trincea profonda due metri, veniva travolto dallo smottamento del terreno, rimanendo seppellito. Ai primi due due era stato quindi contestato di non aver predisposto il piano di coordinamento dei lavori in cui rilevare i rischi per la sicurezza dovuti alla contemporanea presenza delle due imprese mentre al direttore tecnico del cantiere era stato addebitato che non aveva fatto rispettare le prescrizioni del piano di sicurezza dell'appaltatore e, in specie, quelle relative al contrasto delle pareti degli scavi per evitare i crolli.
Importante: la dinamica dell'infortunio mortale viene chiarita solo in un secondo tempo, in quanto l'iniziale versione dei fatti era che l'operaio era caduto nella trincea ed era successivamente stato travolto e seppellito dallo smottamento del terreno. Tuttavia, le due versioni dei fatti non rilevano per quanto riguarda le misure di prevenzione dei rischi nel cantiere.
Sicurezza in cantiere: i compiti del direttore dei lavori
- il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro (Sez. 4, n. 49462 del 26/03/2003 - dep. 31/12/2003, Viscovo, Rv. 227070; Sez. 4, n. 1559 del 26/11/1993 - dep. 08/02/1994, Disca, Rv. 197086);
- premesso che l'infortunio ebbe a verificarsi per l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche previste dall'art.12 del dpr 164/1955, non può sostenersi che il direttore dei lavori del cantieri non assumesse una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza dei lavoro e non fosse destinatario al pari dell'appaltatore e del subappaltatore, delle norme antinfortunistiche e, in particolare, di quella appena indicata;
- la responsabilità penale del direttore di cantiere sulla mancata attuazione delle misure antinfortunistiche viene confermata dalla documentazione ma - "in ogni caso, vale il principio dell'effettività delle mansioni e, a dimostrazione che l'incarico svolto dal (omissis) non fosse né saltuario, né occasionale, depone il fatto che egli (...) accorse immediatamente sul luogo dell'infortunio, a riprova che alla qualifica formale corrispondevano i poteri ad essa connessi".
In conclusione, "la responsabilità dell'evento è riconducibile, quindi alle condotte omissive dell'appaltatore, del subappaltatore e anche del direttore del cantiere, per il principio di responsabilità concorsuale, e non alternativa, tra di loro delle diverse posizioni di garanzia".
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF