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Sicurezza in cantiere: per il ponteggio pericolante è sempre responsabile il coordinatore della sicurezza

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Consiglio e avvertimento per tutti i responsabili/coordinatori della sicurezza in cantiere: nel caso di un incidente sul lavoro dovuto all'inadeguatezza di un ponteggio, anche se l'operai ha agito in modo imprudente, è sempre responsabile l'autore del piano di sicurezza e coordinamento.

Lo si evince dal contenuto della sentenza 2845/2021 dello scorso 25 gennaio, relativa appunto al caso di una caduta da un ponteggio: secondo i giudici, il ponteggio realizzato per eseguire i lavori era «pericoloso e inadeguato per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi di manutenzione».

Le ragioni del coordinatore della sicurezza

Il tecnico coordinatore della sicurezza, autore del PSC (sicurezza e coordinamento), si difendeva sostenendo:

  • di aver predisposto correttamente il Piano;
  • di non avere compiti di vigilanza sui lavori (come, invece, sarebbe richiesto al DL e al datore di lavoro);
  • che si trattava, nel caso specifico, di condotta scorretta dell'operaio, il quale si era calato dal ponteggio per raggiungere più rapidamente terra, invece di seguire il percorso previsto dal progetto.

Niente da fare: la responsabilità di un ponteggio inadeguato è sempre del coordinatore della sicurezza

La Cassazione è di diverso avviso e ribadisce la responsabilità del coordinatore della sicurezza, in quanto:

egli ha un ruolo di "alta vigilanza" che non prevede l'obbligo di "sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal Pos", ma non lo esime dal controllare che le imprese eseguano "scrupolosamente" quanto riportando nei piani di sicurezza "a garanzia dell'incolumità dei lavoratori";

il ponteggio insicuro e inadeguato, quindi, avrebbe dovuto essere adeguato alle esigenze del cantiere. Ciò significa che le disposizioni di sicurezza devono perseguire "il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa", dovendo "il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e come tali" portatrici "di rischi per la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori".

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