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Sicurezza dei lavori in casa: senza professionista tecnico DL, responsabilità totale per il committente

Cassazione: se non si nomina un tecnico, la responsabilità e l’onere del risarcimento per infortuni degli operai in cantiere ricadono sul committente, ad esempio il padrone di casa che ha chiamato un operaio per svolgere degli interventi

Sicurezza sul lavoro e assenza del professionista tecnico incaricato

Il responsabile dei lavori risponde degli eventuali infortuni agli operai in cantiere: di base esso è un professionista tecnico, ad esempio l'ingegnere o l'architetto cui sono stati affidati i lavori di ristrutturazione. Ma se non è così, chi diventa responsabile?

Incidente mortale durante dei lavori edili in casa: attenzione alla sicurezza

Lo ha spiegato la Corte di Cassazione nella recente sentenza 40922/2018, riferita ad un caso-guida: la proprietaria aveva infatti commissionato ad un'impresa lavori di pitturazione delle pareti esterne di un villino di sua proprietà. Nel corso dei lavori, il titolare dell'impresa (appaltatore) era deceduto precipitando nel vuoto.

Per il Tribunale di primo grado la proprietaria è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art.589 cod.pen poiché in qualità di committente dei lavori di pitturazione degli esterni di un un villino di sua proprietà, assumendo di fatto la veste di datore di lavoro, impartendo direttive, mettendo a disposizione attrezzature e materiali, ometteva di procedere alla valutazione dei rischi ed all'organizzazione delle opere eseguite nel cantiere e di adottare le misure protettive atte a prevenire situazioni di pericolo, quali quelle della caduta nel vuoto, nonché di provvedere alla verifica al controllo dell'osservanza degli obblighi di prevenzione, chiudere cagionando la morte dell'appaltatore il quale intento completare la pittura della parte esterna dell'immobile, trovandosi a lavorare sul pavimento esterno, che costituiva solaio di copertura di uno scantinato, provvisto di una luce precariamente coperta con un pannello di polipan (polistirolo), precipitava nel vuoto procurandosi ferite mortali.

Nel ricorso proposto in Cassazione, pur muovendo dalla condivisibile enunciazione del dovere del committente di assicurare, in qualità di committente dei lavori, l'adeguata previsione e valutazione dei rischi in cantiere, ci si focalizzava sul fatto che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare l'abnormità del comportamento tenuto dai prestatori d'opera interessati e dallo stesso appaltatore poi deceduto, consistito nella rimozione delle robuste tavole di legno che presidiavano l'apertura nella quale il medesimo cadde. "Non poteva, infatti, la committente dei lavori, che non era presente, neppure immaginare una tanto sconsiderata condotta, del tutto estranea a disposizione anche implicite della committente".

In definitiva: la scelta scellerata di rimuovere le protezioni per proteggere il recinto del cane, dunque, costituiva un'iniziativa inimmaginabile da parte del committente, trattandosi di scelta autonoma totalmente estranea alla sfera di pertinenza strettamente lavorativa, integrante un comportamento senz'altro abnorme, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'agire della proprietaria e l'evento stesso.

Lavori in casa: se manca il responsabile dei lavori è tutto sulle spalle del committente

La Cassazione ricorda in primis che se c'è il professionista tecnico responsabile della sicurezza, esso gestisce infatti gli operai, ne controlla l’operato e si assume le conseguenze civili e penali di eventuali incidenti. Ma a volte (spesso), in caso di lavori di modesta entità, il committente affida direttamente l’incarico all’operaio o all’impresa, senza ricorrere ad un progettista. Questo capita per lavori ritenuti semplici, come ad esempio la pitturazione delle pareti.
 
In mancanza di un tecnico nominato come responsabile dei lavori, tutta una serie di incombenze ricade sul committente, cioè sul padrone di casa. Il committente, hanno sottolineato i giudici, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, deve mettere l’appaltatore in condizione di operare in sicurezza. Per questo non è sufficiente segnalare i pericoli, ma è necessario procedere alla loro eliminazione prima che l’attività inizi.

Il committente deve quindi rispettare una serie di obblighi tipici del datore di lavoro, ossia:

  • predisporre un piano di valutazione dei rischi;
  • proteggere gli operai dal rischio di eventuali cadute;
  • vigilare sullo stato di fatto esistente in cantiere;
  • informare le maestranze presenti sui luoghi di eventuali rischi.

In caso di infortunio in un cantiere privo del responsabile dei lavori, la responsabilità civile e penale ricade quindi sul committente, che è obbligato anche al totale pagamento del risarcimento. Per evitare tale responsabilità, il committente nell’oggetto dell’incarico deve inserire la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere.

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