Antincendio | Normativa Tecnica | Sicurezza
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Sicurezza antincendio: il Codice e le Regole Tecniche Verticali. Novità in vista.

Analisi delle evoluzioni e delle criticità del Codice di Prevenzione Incendi, focalizzata sulle modifiche normative introdotte dal 2019. L'articolo descrive le difficoltà interpretative e applicative della prima versione del Codice del 2015 e le successive revisioni che mirano a semplificare e chiarire le norme. Vengono anche individuati gli specifici paragrafi del Codice e delle Regole Tecniche Verticali (RTV) che necessitano di aggiornamenti.

L'evoluzione e la difficoltà applicativa del Codice di Prevenzione Incendi

Il Codice di Prevenzione Incendi ha da tempo perso l’appellativo di “Nuovo” che lo ha accompagnato almeno fino alla profonda revisione operata con il D.M. 18/10/2019 e alla terminazione del doppio binario sancita con D.M. 12/04/2019.

L’ambizioso piano di elaborare uno strumento unico, contenitore organico di tutte le norme di prevenzione necessarie alla moderna progettazione della sicurezza antincendio, allineato agli standard internazionali richiesti e recepente i nuovi concetti, le attuali tecnologie e gli ultimi prodotti, aveva dovuto infatti subire una profonda riscrittura, dopo soli quattro anni, per poter assurgere al ruolo di standard progettuale (l’entrata in vigore dei due provvedimenti citati, sostanzialmente è stata fatta corrispondere, rispettivamente il 20/10/2019 e il 01/11/2019).

Chiunque si sia cimentato con il D.M. 03/08/2015 (prima stesura del Codice), si è infatti reso conto delle relative difficoltà interpretative e di applicazione, difficoltà che a volte rendevano particolarmente complessa, se non irrealizzabile, e comunque per lo più sconveniente la progettazione con la nuova norma in ordine, soprattutto, alla determinazione quantitativa della velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio (Capitolo G.3), all’esodo (Capitolo S.4), alla compartimentazione (Capitolo S.3), e al controllo dell’incendio (Capitolo S.6).

La strada per risolvere gli ostacoli che si palesavano così frequentemente era rappresentata dal ricorso alle soluzioni alternative, con ipotesi a volte forzate, non sempre affrontate con il dovuto rigore scientifico e, comunque, appannaggio di pochi.

La complessità applicativa che frequentemente emergeva non appena si doveva scendere dal livello accademico a quello della progettazione reale, unita a quella interpretativa legata alla complessità dell’opera, alla naturale inerzia al cambiamento, e al percepito aumento di responsabilità per il progettista, ne ha rallentato in maniera significativa la diffusione smorzandone l’efficacia e svilendone la “mission”, rischiando di far naufragare il nuovo modo del progettare.

L’architettura del Codice prevedeva poi, il successivo innesto nella RTO delle RTV, ad essa complementari, riguardanti attività civili, già regolamentate da norme tecniche prescrittive cosiddette tradizionali di prevenzione incendi, mantenendo per queste ultime invece, la possibilità da parte del progettista, di percorrere il doppio binario.

Ecco, un tema centrale che doveva essere prioritariamente risolto, e che ha condotto all’emanazione del D.M. 18/10/2019, era la sostenibilità della norma, la sua congruità e coerenza, aspetti che, in alcuni passaggi del complesso disposto normativo, non erano assicurati, in particolare quando la RTO, compiutamente descritta nella Sezione S, doveva integrarsi con le RTV fin allora emanate (da V.1 a V.3, relative a particolari ambiti delle attività, V.4 uffici, V.5 alberghi, V.6 autorimesse, V.7 scuole e V.8 attività commerciali).

Percorso parallelo di riscrittura, ha poi caratterizzato unicamente la Regola tecnica verticale V.6 autorimesse, con il D.M. 15/05/2020, al fine di consentirne la cogenza a partire dal 19/11/2020.

I provvedimenti ulteriori, che hanno interessato le RTV, sono stati soltanto di allineamento delle stesse alla riscrittura della RTO (con D.M. 14/02/2020) e, prevalentemente, di puntualizzazione o semplici correzioni di errori formali o materiali, delle RTV emanate (con D.M. 24/11/2021).

Il 2020 ha poi visto l’emanazione della V.9 asili nido (con D.M. 06/04/2020) e della V.10 edifici pregevoli per arte e storia quali musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (con D.M. 10/07/2020), il 2021 quella della V.11 strutture sanitarie (con D.M. 29/03/2021), della V.12 edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, contenenti attività comprese nell’allegato I del D.P.R. 151/2011, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (con D.M. 14 ottobre 2021), e il 2022 quella della V.13 chiusure d’ambito degli edifici civili (con D.M. 30 marzo 2022), della V.14 edifici di civile abitazione (con D.M. 19/05/2022), e dellaV.15 attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico (con D.M. 22/11/2022).

Se poi si vanno a considerare i D.M. 01/09/2021 (c.d. decreto controlli), D.M. 02/09/2021 (c.d. decreto formazione) e D.M. 03/09/2021 (c.d. minicodice) di superamento del D.M. 10/03/1998 e le ulteriori norme di recente emanate, riconducibili alle esigenze della transizione energetica e dei cambiamenti climatici (idrogeno, GNL, stoccaggio e trattamento rifiuti, materiali e prodotti da costruzione, gas refrigeranti,…), ci si rende conto di quanto la produzione normativa dell’ultimo lustro nel campo della sicurezza sia stata ipertrofica e conseguentemente di complessa assimilazione.

  

RTO e RTV: Cosa c'è da migliorare?

A 5 anni dalla riscrittura del Codice e dalla fine del doppio binario, quindi dalla sua effettiva applicazione, emergono molteplici esigenze di semplificazione e chiarimento che riguardano alcuni paragrafi della RTO e parti delle RTV più controverse che saranno, a breve, oggetto di aggiornamenti.

 

Criticità della RTO

Relativamente alla RTO:

  • paragrafo G.2.6.1 “Valutazione del rischio d’incendio per l’attività”. Il riferimento ad uno dei metodi di regola dell’arte impiegabili risulta piuttosto generico e non adeguatamente dettagliato; mentre nel caso di impiego delle RTV, non è chiaro se la valutazione del rischio si possa ritenere invece assolta essendo limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata, come indicato al comma 3;
  • paragrafo G.2.10.2 “Sistemi o impianti a disponibilità superiore”. Non è specificato come debba essere documentato tale requisito quando richiesto, o previsto;
  • paragrafo G.3.2.1 “Caratteristiche prevalenti degli occupanti”. Dovrebbero essere fornite maggiori indicazioni riguardo la valutazione delle condizioni di prevalenza;
  • tabella G.3-2 “Velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio”. Ai fini della determinazione del tα, l’altezza d’impilamento differisce se riferita ad ambiti, piuttosto che a stoccaggi, e non è chiaro quale indicazione della tabella prevalga;
  • paragrafo G.3.4 “Profilo di rischio Rambiente”. Mancano indicazioni di carattere quantitativo, a indici, o almeno parametrico, al fine della determinazione della significatività del rischio;
  • tabella S.1-6 “Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento” nota [2], pare confliggere con V.13 chiusure d’ambito in quanto non ammetterebbe sistemi di isolamento in kit;
  • paragrafo S.2.9 “Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto”. Sarebbero utili ulteriori indicazioni relative alla distribuzione disomogenea del carico d’incendio e alla valutazione dell’incendio localizzato;
  • paragrafo S.3.1 “Compartimentazione” paragrafo S.3.4.1. Non è chiarito se la distanza di separazione su spazio a cielo libero nei confronti di terzi, al fine di garantirne il rispetto dei diritti, vada verificata anche verso i confini dell’attività in quanto considerabile come “bersaglio”;
  • capitolo S.4 “Esodo”. Sarebbero da fornire indicazioni relativamente alla gestione della folla (crown management e crowd crush) e alla protezione sul posto;
  • tabella S.4-14 “Quote dei piani soglia per due vie d’esodo indipendenti”, pare confliggere con il paragrafo V.14.4.4 comma 2 in considerazione del profilo di Rvita Ci1, Ci2 o Ci3 attribuibile;
  • tabelle S.5-2, S.6-2, S.7-2, S.8-2, S.9-2 “Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione” dovrebbero essere maggiormente allineate, inoltre si dovrebbe indicare cosa si intenda per: quantità significative di sostanze o miscele pericolose detenute o trattate; lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio; ambiti di attività con elevato affollamento; ambiti di attività con geometria complessa o piani interrati; elevato carico di incendio specifico qf, e se sia sufficiente il superamento di uno solo di questi parametri per attribuire il livello di prestazione più elevato;
  • paragrafo S.8.5.3 “Verifica della distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento” comma 2, relativamente alla possibilità di valutare come efficace una distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento, nel rispetto del raggio di influenza roffset anche nel caso di compartimento multipiano;
  • tabella S.9-1 “Livelli di prestazione”, occorre definire meglio cosa si intenda per possibilità di comunicazione affidabile per i soccorritori.

 

Criticità delle RTV

Relativamente alle RTV:

  • andrebbe chiarito quando le stesse sono da considerarsi complementari e quando invece sostitutive della RTO;
  • è ritenuto possibile l’assorbimento di V.4 uffici e V.7 scuole nella RTO;
  • è richiesta una semplificazione relativamente a V.2 aree a rischio per atmosfere esplosive e a V.11 strutture sanitarie;
  • andrebbe integrato nel Codice, come RTV, il D.M. 26/07/2022 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»;
  • rimane ancora da emanare una specifica RTV relativa agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni disciplinate dal C.O.N.I;
  • paragrafo V.6.4, nelle autorimesse, la valutazione del rischio di incendio dovrà tenere conto della tipologia di alimentazione del veicolo (elettrico, GNL, idrogeno, …) nonché della modalità di parcamento che può influire sulla propagazione dell’incendio fra veicoli (auto in ricarica, utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di veicoli sovrapposti, ecc.);
  • paragrafo V.6.5 “Strategia antincendio”, nel caso di sosta e manovra di veicoli alimentati ad idrogeno e GNL, sarà necessario effettuare la valutazione delle aree a rischio per atmosfere esplosive;
  • tabella V.6-2 “Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti” servirebbe chiarire se per altre attività si intenda anche l’edificio di civile abitazione, al servizio del quale sono realizzate le autorimesse;
  • V.6 sarebbe utile avere indicazioni sulla possibilità di escludere la presenza non occasionale nell’autorimessa di occupanti con disabilità motorie (autorimesse piccole, assenza di ascensore, ecc.);
  • paragrafo V.6.5.7 “Controllo di fumi e calore” si richiama quanto indicato relativamente al paragrafo S.8.5.3;
  • paragrafo V.6.6 “Scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio” verrà con ogni probabilità eliminato perché si vuole che le RTV trattino solamente soluzioni conformi;
  • paragrafo V.9.5 “Strategia antincendio” per quanto riguarda la determinazione del profilo di Rvita, Ciii1 o Ciii2, piuttosto che D1 o D2 (più conservativo). I bambini del nido, non sono autosufficienti, né autonomi nell’esodo, così come potrebbero esserlo gli occupanti che ricevono cure mediche ma, a differenza di questi, non necessitano di tempi lunghi di pre-movimento, caratteristici di una degenza ospedaliera con persone non autosufficienti, ricoverati in terapia intensiva, o condotti in sala operatoria, o collegati ad apparecchiature elettromedicali. Su questo tema occorre fare attenzione, perché il paragrafo S.4.9, al comma 2 “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo”, prevede che i compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in D1, D2, siano dotati di almeno un ascensore antincendio dimensionato in modo da consentirne l’impiego da parte di tutti gli occupanti, anche non deambulanti, installazione che appare non realizzabile per un asilo nido;

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