Sgravi fiscali: bonus ristrutturazione recupero patrimonio edilizio su box auto valido solo se realizzato ex novo
Normativa fiscale: niente detrazione per recupero del patrimonio edilizio, se il box auto, acquistato dal contribuente, non è di nuova costruzione ma deriva da un mero intervento di ristrutturazione di un’unità abitativa, per cambio di destinazione
L'agevolazione fiscale del 50% spetta per i box auto e i posti auto realizzati ex-novo dall'impresa/professionista, e quindi non vale se non è di nuova costruzione ma deriva da un mero intervento di ristrutturazione di un'unità abitativa, per cambio di destinazione.
L'importante chiarimento, contenuto nell'interpello n.6/2018 dell'Agenzia delle Entrate, riguardava un contribuente che, nell'intento di procedere all'eventuale presentazione di un modello 730/2018 integrativo, avrebbe voluto fruire della detrazione per acquisto e realizzazione di un box pertinenziale, di cui all'art. 16-bis, dpr 917/1986 (Tuir), tenendo conto della certificazione del costo di realizzo, rilasciata dalla ditta esecutrice dei lavori e delle istruzioni al modello.
Bonus ristrutturazioni posto auto: le regole del gioco
La normativa che regola nel complesso il bonus ristrutturazione stabilisce che l'agevolazione fiscale del 50% spetta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. Possono usufruire della detrazione d'imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. La detrazione non si calcola sul prezzo di vendita, ma spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione che devono essere dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Box auto: se non è realizzato ex novo, niente bonus 50%
Nel caso di specie, si trattava di un acquisto di un box auto situato al piano terra, costituente pertinenza all'abitazione posta nel medesimo immobile, ma ottenuto mediante frazionamento e cambio di destinazione d'uso di unità abitative; l'impresa esecutrice, tra l'altro, ha negato la consegna della relativa certificazione per carenza dei requisiti richiesti e, quindi, per esclusione dell'agevolazione, di cui alla lettera d), comma 1, art. 16-bis del Tuir.
Per l'Agenzia delle Entrate, non trattandosi d'intervento ex novo (circ. 121/E/1998 e 7/E/2018), non si può beneficiare della detrazione. Nella fattispecie prospettata infatti il box auto deriva da un mero intervento di ristrutturazione di un'unità abitativa con cambio di destinazione d'uso e quindi lo stesso non risulta agevolabile.
L'INTERPELLO INTEGRALE DELLE ENTRATE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
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