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Servizi di Progettazione (Ingegneria e Architettura) e appalti sottosoglia: pubblicate le nuove linee guida

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale gli aggiornamenti delle linee guida Anac n.1 e n.4, riviste in funzione del Correttivo Appalti: entreranno in vigore il prossimo 7 aprile 2018

Erano già state pubblicate sul sito dell'Anac, ma adesso arriva la pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale, quella che 'conta' per far partire il countdown relativo all'entrata in vigore: le nuove linee guida Anac n.1 (servizi di architettura e ingegneria) e n.4 (appalti sotto soglia), inserite nella Gazzetta Ufficialen.69 del 23 marzo 2018, in attuazione del codice dei contratti. Entrambe le linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, cioè il 7 aprile prossimo.

Linee guida progettazione

Come già ampiamente approfondito su Ingenio, le principali novità delle linee guida n.1 riguardano la limitazione temporale agli ultimi dieci anni relativamente ai tre "servizi analoghi" all'oggetto della gara che i concorrenti indicano in sede di offerta ai fini della valutazione del merito tecnico.

L'aggiornamento tiene conto delle modifiche apportate al d.lgs. 50/2016 ad opera del d.lgs. 56/2017: come esplicitato nella relazione illustrativaquest'ultimo ha in primo luogo ampliato l'ambito oggettivo dei servizidi cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del codice, ricomprendendo tra gli stessi anche l'attività del direttore dell'esecuzione. Nell'elenco descrittivo delle prestazioni oggetto della Linee guida è stato quindi aggiunto l'incarico di direzione dell'esecuzione (cfr. Parte II, punto 1.1., Parte IV, punto 1.1. e punto 2.2.1), esplicitamente richiamato, a seguito del correttivo, agli artt. 31 e 157 del codice tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Inoltre, il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche all’art. 59, comma 1, del codice, prevedendo ulteriori fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici. Tali modifiche sono state recepite alla Parte II, punto 5.1. Con il d.lgs. 56/2017 sono stati introdotti anche due nuovi commi all’art. 59 (1-bis e 1-ter) che disciplinano la possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente e le modalità di attuazione della stessa. Nelle Linee guida la modifica è stata recepita alla Parte II, punto 5.2., con il quale sono, altresì, fornite indicazioni operative in relazione alla valutazione delle prevalenza e all’adozione della determina a contrarre.

Importante anche l'insermento, accanto alla rotazione degli inviti, anche di quella degli affidamenti, in conformità alle modifiche apportate dal decreto correttivo all’art. 36, commi 1 e 7, nonché alle linee guida n. 4 come aggiornate.

Per quanto concerne le procedure di affidamento, il decreto correttivo, modificando l’art. 157, co. 2, del codice, ha sancito l’applicabilità anche all’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro, delle procedure di gara di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice, in luogo del ricorso esclusivo alla procedura aperta o ristretta; è stato, quindi, modificata la Parte IV, punto 2.1.1., delle Linee guida, inserendo il richiamo a tutte le procedure di gara di cui sopra.

Infine, il decreto correttivo ha introdotto alcune modifiche in relazione alla validazione dei progetti, specificando che nel bando e nella lettera di invito devono essere indicati gli estremi della validazione del progetto e non più, genericamente, l’intervenuta verifica (art. 26, co. 8) e disciplinando la tempistica della validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un appalto integrato (art. 26, co. 8-bis); è stata, pertanto, adeguata alle novellate disposizioni normative la Parte VII, punto 1.3. e punto 1.5.

Linee guida appalti sottosoglia

Le nuove linee guida n.4 contengono le indicazioni, preziose per le stazioni appaltanti, in merito a quante imprese invitare alla procedure, quando e dove pubblicare gli avvisi, come effettuare le indagini di mercato e la selezione delle imprese interessate all'appalto, quali criteri di aggiudicazione usare in base alle soglie di importo, come utilizzare correttamente le procedure di esclusione automatica delle offerte anomale, laddove consentito, e verificare i requisiti delle aziende concorrenti e aggiudicatarie.

Queste le principali novità delle linee guida n.4 aggiornate:

  • verifiche semplificate sui requisiti delle imprese per gli appalti di piccolissimo importo: entro la soglia dei 20 mila euro, la stazione appaltante in caso di affidamento diretto senza gara può procedere alla firma dei contratti sulla base di una semplice autocertificazione, nella quale l'operatore economico attesti il possesso dei requisiti previsti dal Codice appalti. Sopra la soglia, invece, si procede alle verifiche dei requisiti prima della firma;
  • regole a tutela degli operatori economici nelle rotazioni di inviti e affidamenti: le PA si doteranno di fasce sulla base delle quali applicare il principio di rotazione, motivando esplicitamente l'eventuale decisione di non rispettare il principio di alternanza.


Principio di rotazione degli inviti: le novità
Nell'aggiornamento si evidenzia che la rotazione si applica alle procedure che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe e non si utilizza quando l'affidamento avvenga tramite una procedura ordinaria, nella quale cioè non ci siano limitazioni sul numero di operatori selezionati. Di fatto, quindi, il principio di rotazione si applicherà alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, a categorie di opere e settori di servizi corrispondenti a quelli precedenti, nei casi in cui la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.

Negli altri casi, invece, a garantire questa alternanza le stazioni appaltanti potranno indicare, attraverso un regolamento interno, fasce (differenziate tra lavori, servizi e forniture) suddivise per valore economico degli affidamenti, sulle quali applicare la rotazione. Il rispetto del principio di rotazione farà sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale, richiedendo un onere motivazionale più stringente.

L'Anac sottolinea inoltre che "al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo".

Opere di urbanizzazione
Le opere di urbanizzazione effettuate a scomputo andranno stimate considerando cumulativamente tutti i lavori, anche se appartenenti a diversi lotti. Le urbanizzazioni primarie di importo inferiore alla soglia comunitaria saranno esenti dall'applicazione del Codice e quindi il loro valore non si sommerà alle altre opere di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi. In altri termini, il paragrafo 2.2 della linea guida n.4 aggiornate consente un miglior calcolo delle opere di urbanizzazione (per diversi lotti, anche fuori comparto), prevedendone l'affidamento con procedure pubbliche (quindi con gara) solo a partire dal valore delle opere che non possono considerarsi di urbanizzazione primaria (strade, aree di sosta, fognature, reti di distribuzione, a norma dell'art. 16 comma 7 del Testo unico dell'edilizia).