Servizi di ingegneria e architettura: il riferimento per il calcolo dei compensi è il Decreto Parametri
ANAC: le stazioni appaltanti, per motivi di trasparenza e correttezza devono obbligatoriamente riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, intesto come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
Il bando di un servizio di progettazione (ingegneria o architettura) deve sempre indicare il metodo di calcolo dei compensi, che deve essere riferito al Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016), apparte casi eccezionali.
Lo ha ancora una volta ribadito l'ANAC, in un atto del presidente del 25 maggio 2023, relativo ad una procedura bandita da un Consorzio per la progettazione di una diga.
L'ANAC ha peraltro sottolineato, nello stesso parere, che viola il principio di concorrenza la scelta di limitare le referenze solo a progetti firmati da progettisti risultanti nell'organigramma della società.
Le referenze per la valutazione dei progetti
L'atto, che nasce da una doppia segnalazione di OICE e del CNI, in primis ricorda che le linee guida n.1 dell'ANAC individuano gli elementi di valutazione delle offerte che consentono alla Commissione di determinare quanto un'offerta sia migliore di un'altra.
Nello specifico, la Commissione deve effettuare la stima del livello di professionalità ed affidabilità dell'offerta tecnica in relazione al "concorrente che ha redatto progetti", senza distinguere tra progetti redatti da professionisti facenti parte dell'organigramma del concorrente o meno.
L'indicazione del compenso e i parametri del DM 17 giugno 2016
L'ANAC osserva che nel disciplinare di gara sono genericamente indicati i servizi oggetto di gara ma non c'è indicazione dei codici elencati nella tavola Z-2 "Prestazioni e Parametri (Q) di incidenza" del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016) necessari all'individuazione delle singole prestazioni oggetto di affidamento.
Insomma: negli atti di gara manca lo schema di determinazione dei corrispettivi che consenta di capire come sia stata determinata la parcella.
In assenza di aliquote specifiche e indicazioni precise riferite alle tabelle del DM Parametri, e non essendo state esplicitate le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivoa base di gara non è possibile verificare se esso sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri del DM 17 giugno 2016.
La mancanza è evidente - continua l'ANAC - visto che la stazione appaltante avrebbe dovuto indicare, alla voce "progettazione definitiva", quali prestazioni avrebbero dovuto considerarsi ricomprese nell'importo indicato di cui all'art.24 del dpr 207/2010 che fissa i documenti costituenti il progetto definitivo.
Tutto ciò è contrario a quanto stabilito dal DM Parametri: le stazioni appaltanti, infatti, negli appalti per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura devono utilizzare il DM 17 giugno 2016 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.
Ancora: per motivi di trasparenza è correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, intesto come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
Quando si può derogare al DM Parametri?
L'ANAC conclude sottolineando che le SA devono utilizzare le tariffe ministeriale di cui al DM 17 giugno 2016, che sono il parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi, potendosene discostare solo in presenza di un'adeguata motivazione, correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle. Motivazione che, in questo caso, non è indicata.
L'ATTO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 25 MAGGIO 2023 E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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