Servizi di ingegneria e architettura: il calcolo corretto della parcella tra equo compenso, DM Parametri e Tariffe
In merito ai servizi di progettazione, l'ANAC chiarisce che va assicurato il pagamento di tutte le prestazioni contrattuali anche se non previste nei tariffari. Infatti, limitare il calcolo della parcella alle aliquote previste nel progetto esecutivo, inferiori a quelle previste nel definitivo, comporta una sottostima del corrispettivo in violazione del principio dell'equo compenso, a discapito della qualità della progettazione.
Tra equo compenso e applicazione dei parametri per la determinazione del corrispettivo per i servizi di progettazione, entra in azione ancora una volta l'ANAC con una delibera - n.383 del 26 luglio 2023 - che fornisce indicazioni molto importanti riguardo al pagamento delle prestazioni professionali dei progettisti, in riferimento sia alle Tariffe che al DM 17 giugno 2016.
La 'parcella' sottostimata del contendere
Nel caso specifico, un accordo quadro per alcuni servizi tecnici professionali di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di opere afferenti il Servizio Idrico Integrato ricadenti nelle classi di progettazione ID. Opere IA.01, D.04 e D.05 del DM 17 giugno 2016, l'approfondimento istruttorio riguarda in primo luogo la corretta applicazione dei parametri per la determinazione del corrispettivo per i servizi di progettazione e al rispetto del principio dell’equo compenso, tenuto conto di quanto rilevato nella segnalazione (fatta pervenire dall'OICE), in riferimento al calcolo del corrispettivo in caso di omissione di un livello progettuale, laddove non sarebbero state valutate tutte le aliquote riferibili alle prestazioni progettuali necessarie, con conseguente sottostima della parcella con particolare riferimento all’aliquota QII.01, ma esclusivamente la corrispondente prestazione a livello di progettazione esecutiva.
Le regole sul pagamento delle prestazioni professionali e il corretto calcolo della parcella
Dopo aver effettuato un excursus normativo in materia e richiamato quanto stabilito dall'art. 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016 (vecchio Codice Appalti), dalle linee guida ANAC n.1 sui servizi di ingegneria e architettura e dal Comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2022, l'ANAC afferma che il principio sul rispetto del pagamento di tutte le prestazioni professionali non parrebbe adeguatamente rispettato dalla Stazione appaltante, laddove non risulterebbero correttamente remunerate, secondo le previsioni del disciplinare, tutte le prestazioni progettuali del livello omesso pur necessarie per lo sviluppo del progetto esecutivo, come rilevato nella segnalazione con riferimento alla voce QbII01 (Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie).
Quindi, limitare il calcolo della parcella alle aliquote previste nel progetto esecutivo, inferiori a quelle previste nel definitivo, come evidenziato dalla S.A., comporta una sottostima del corrispettivo in violazione del principio dell’equo compenso, a discapito della qualità della progettazione, quale criterio ispiratore del Nuovo Codice Appalti.
Remunerazione delle spese progettuali e DM Parametri: bisogna garantire il pagamento di tutte le prestazioni
L’ANAC osserva inoltre che, per la verifica della completezza della remunerazione delle prestazioni progettuali, il DM 17 giugno 2016 (cd. Decreto Parametri), accanto alle spese ed oneri accessori, stabiliti in maniera forfettaria, all’art. 6 comma 2 disciplina le modalità di determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate, prevedendo che:
- "Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate";
- "Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori...".
E' quindi necessario garantire il pagamento di tutte le prestazioni richieste per lo sviluppo della progettazione anche se non ricomprese nelle tavole allegate al predetto DM.
Servizi di ingegneria e architettura: il riferimento per il calcolo dei compensi è il Decreto Parametri
ANAC: le stazioni appaltanti, per motivi di trasparenza e correttezza devono obbligatoriamente riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, intesto come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
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Accordo quadro e contratto esecutivo: serve identità di oggetto
L'ANAC passa poi all'esame dell'accordo quadro e del contratto esecutivo per servizi professionali, tra i quali, precisa l'Autorità Anticorruzione, deve sussistere identità di oggetto.
Ciò parte dal presupposto che il corrispettivo posto a base di gara per l'affidamento dell'accordo quadro deve tenere conto della reale consistenza ed entità delle prestazioni da svolgere nelle varie fasi progettuali, garantendo pertanto la congruenza tra corrispettivi e prestazioni e la corretta remunerazione delle attività proposte, ritenendo di osservare, sul punto, in linea generale, che anche nell'accordo quadro rimane comunque ferma la necessità che le prestazioni da svolgersi siano chiaramente identificate, potendo restare indefinite le sole quantità che saranno effettivamente richieste dalla stazione appaltante, al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza.
Ma in questa gara, sebbene le categorie di progettazione dei lavori per i quali sono necessari servizi tecnici risultano indicate, non è comunque stata fornita la documentazione progettuale di base in merito al servizio da eseguire, bensì solo un mero elenco degli interventi, non sempre completo e/o idoneo all'individuazione delle prestazioni progettuali da svolgere, atteso, peraltro, che le prestazioni oggetto dell'affidamento concernono, nella maggioranza dei casi, progettazioni definitive e/o esecutive che presuppongono l'esistenza di precedenti livelli di progettazione, sulla cui base svolgere i servizi in esame.
Non solo: gli importi indicati come afferenti alle singole categorie sono calcolati sulla base dell'importo lavori stimato del singolo intervento, considerando il valore medio dell'importo lavori, non consentendo di apprezzare il contenuto tecnico ed economico degli interventi da progettare, necessario per la formulazione di offerte complete da parte degli operatori economici, come dovrebbe essere richiesto nel caso di specie.
LA DELIBERA ANAC 383/2023 E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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