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Servizi di Ingegneria e Architettura: ecco il bando di disciplinare tipo

L'Anac ha posto in consultazione pubblica fino al 13 giugno 2018 il disciplinare standard per i servizi di progettazione, con chiarimenti su garanzie, servizi di punta, avvalimento. Allegati i modelli di presentazione e valutazione offerta

Il bando-tipo n.3 dell'Anac, in consultazione pubblica per operatori economici e PA fino al prossimo 13 giugno, è dedicato all'affidamento dei servizi di progettazione (architettura e ingegneria) superiori a 100.000 euro con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il modulo da utilizzare per inoltrare commenti e proposte è disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata al bando-tipo n.3, assieme a tutti gli altri documenti.

Il disciplinare, che si conforma al Bando Tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) e si propone quale applicazione delle Linee guida n. 1, è corredato di una nota illustrativa che, a differenza di quella a corredo del Bando tipo n. 1, si sofferma unicamente sui punti salienti della disciplina dei servizi di ingegneria e architettura e illustra le scelte di campo effettuate su aspetti che attengono alle specifiche clausole.

Gli allegati al disciplinare contengono suggerimenti alle stazioni appaltanti sui possibili criteri qualitativi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (All.1), nonché un corrispondente schema di presentazione per l'offerta tecnica (All.2). Tali schemi sono ricavati dalle Linee guida n. 1 e, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal DM 11 ottobre 2017.

I principali riferimenti del disciplinare tipo n.3

L'Anac, con questo disciplinare, fornisce di fatto chiarimenti sulla dimostrazione dei requisiti economico-professionali, sul ricorso all'avvalimento, sulla richiesta delle garanzie e anche sul rimborso delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara da parte dell'aggiudicatario.

Viene inoltre confermato che per calcolare gli onorari è necessario tenere conto dei parametri stabiliti dal cd. Decreto Parametri-BIS (Dm Giustizia 17 giugno 2016), in aggiunta alla messa a punto di modelli standard con la declinazione dettagliata dei criteri di valutazione delle offerte e per la presentazione della proposta tecnica da parte dei concorrenti.

Ricordiamo, per completezza, che l'art.71 del Codice Appalti rende vincolante l'utilizzo dei bandi-tipo dell'Anac. E' comunque possibile discostarsene, ma bisogna spiegarne i motivi nella delibera a contrarre.

Compensi e oneri di sicurezza

Detto del 'paletto' rappresentato dal DM Parametri-BIS, si ricorda anche che il risultato dell'operazione non deve essere superiore alle vecchie tariffe minime abrogate nel 2012. Tra gli oneri da indicare non ci sono quelli della sicurezza, tranne che per gli incarichi di direzione dei lavori. L'Anac. nello specifico, ha manetunto sia l'obbligo per la PA di stimare i costi sia per i concorrenti di indicare gli oneri aziendali "visto che l'esecutore del servizio potrebbe doversi dotare di dispositivi atti ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".

Polizze al posto del fatturato

E' possibile sostituire i requisiti di fatturato con il possesso di un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. In pratica, al posto dei requisiti di fatturato (al massimo doppi rispetto all'importo del servizio in gara) le PA potranno chiedere ai progettisti di dimostrare la capacità di far fronte a eventuali problemi esibendo una polizza per un massimale non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell'opera da progettare.

Servizi svolti negli ultimi 10 anni

Viene lasciata alla stazione appaltante la facoltà di scegliere "tra richiedere il possesso dei due servizi di punta in capo ad un unico soggetto del raggruppamento oppure in capo due soggetti diversi". In quest'ultimo caso, fermo restando il principio di infrazionabilità del singolo servizio, i due soggetti devono possedere, ciascuno, l'intero importo del singolo servizio.

Per quel che riguarda i progetti mai trasformati in opere, è possibile considerarli ai fini della dimostrazione dei requisiti se a commissionarli è stata un'amministrazione pubblica, mentre non è possibile se il committente è un privato.

No cauzioni per progetti di sicurezza

Le stazioni appaltanti non dovranno chiedere la presentazione della cauzione provvisoria nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto esclusivamente l'affidamento dei servizi di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al Rup.

In tutti gli altri casi è dovuta sia la garanzia che l'impegno a stipulare la garanzia definitiva.

Avvalimento: i limiti

Il professionista esecutore, il coordinatore per la sicurezza e il geologo sono esclusi dalla possibilità di avvalimento poiché "ritenuti intrinseci e propri dell'affidatario".Gli ulteriori requisiti di capacità tecnica possono invece essere oggetto di avvalimento a condizione che chi presta il requisito esegua direttamente il servizio.

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