Servizi di architettura e ingegneria: le prestazioni aggiuntive chieste a progettista e direttore lavori vanno remunerate
L'ANAC, in un recente comunicato del presidente, ha chiarito che progettisti e direttori dei lavori hanno diritto a un compenso per i lavori aggiuntivi chiesti dalle stazioni appaltanti, come ad esempio gli aggiornamenti del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori fatte successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti.
Progettisti e direttori dei lavori hanno diritto a un compenso aggiuntivo per l’aggiornamento dei computi metrici di progetto e della contabilità dei lavori richiesti dalle stazioni appaltanti per adempiere alle disposizioni del Decreto Aiuti 50/2022, adottato a fronte dell’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime.
L'indicazione, che arriva dall'ANAC ed è contenuta nel comunicato del presidente dell'Autorità dell'8 novembre 2022 - scaricabile in allegato -, è conseguente alla segnalazione effettuata dall'OICE (Associazione di categoria delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica) volta a fornire ulteriori indicazioni sulla determinazione dei corrispettivi dei servizi tecnici di architettura e ingegneria.
Gare di ingegneria e architettura e linee guida ANAC
Le nuove indicazioni di ANAC sui compensi di progettisti e dirtettore dei lavori arrivano ad integrazione di quanto già indicato nelle linee guida n. 1 e nel comunicato del Presidente 3 febbraio 2021, per risolvere alcune problematiche applicative conseguenti alla stipula dei relativi contratti a corpo.
In particolare è stata segnalata la prassi di richiedere in corso di esecuzione del contratto prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del compenso a base di gara, come ad esempio indagini, rilievi altri studi ritenuti imprescindibili per dare corretta esecuzione al contratto, senza prevedere alcun aumento del corrispettivo e tutto questo sul presupposto che il corrispettivo, in quanto determinato a corpo, non è passibile di adeguamento sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite.
Le attività aggiuntive che giustificano un pagamento supplementare
L'ANAC, quindi:
- rileva che l’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo non è un principio assoluto e inderogabile, e non esclude che le prestazioni introdotte in variazione di quella originaria debbano essere, comunque, valutate e pagate a parte;
- precisa che non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione del contratto. Pertanto anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori fatte successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.
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