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Servizi di architettura e Ingegneria: l'equo compenso va richiamato nelle linee guida Anac

Il Consiglio di Stato ha fornito parere positivo con osservazioni alle linee guida dell'Anac sugli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, rimarcando che in due casi il documento si allontana dalla legge proponendo una interpretazione divergente da quella del Correttivo Appalti

Sulla determinazione del corrispettivo da porre a base nelle gare di progettazione (servizi di architettura e ingegneria), le linee guida dell'Anac devono prevedere il «necessario coordinamento con la recente introduzione dell'obbligo di riconosce "alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti" dalla pubblica amministrazione un "equo compenso"» introdotto dal cd decreto fiscale (art. 19-quaterdecies, comma 3, de del decreto-legge 148/2017).

E' la principale osservazione contenuta nel parere n.2698/2017, positivo, che Palazzo Spada ha fornito in tema di linee guida Anac sugli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura. I casi ai quali ci si riferisce come esempi di discostamenti (e conseguenti divergenze) tra linee guida e norma primaria (Correttivo Appalti) sono due:

  1. progettazione interna: secondo il Consiglio di Stato, non è legittima la modifica introdotta nella parte relativa alle "Indicazioni operative" (parte III delle linee guida) relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, laddove si prevede che l'amministrazione "può ricorrere" alle professionalità interne per i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo e tecnologico, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. 50/2016. Questo perché la norma primaria si esprime in termini di obbligatorietà dell'utilizzo dei progettisti interni alle amministrazioni, come si desume dall'uso dell'indicativo "ricorrono", anziché in termini di facoltà, come invece pare doversi evincere dalla modifica in esame. Pertanto "non è condivisibile la spiegazione fornita nella relazione illustrativa a proposito di tale innovazione, e cioè i rischi - segnalati dagli stakeholders - di possibili interpretazioni non in linea con il dettato normativo, tendenti in particolare all'affidamento dei servizi in via prioritaria a progettisti interni all'amministrazione e a quelli esterni solo in caso di assenza di adeguate professionalità". Per Palazzo Spada, di contro, la preferenza verso l'affidamento della progettazione all'interno dell'amministrazione è una diretta conseguenza della scelta del legislatore, a sua volta rispondente all'esigenza di ordine imperativo che nelle scelte adottate in sede di progettazione delle opere pubbliche sia assicurato in massimo grado l'interesse generale;
  2. verifica del progetto nell'appalto integrato: l'Anac, nelle linee guida, segnala che tale verifica deve avvenire "prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione". Per il Consiglio non è così, poichè tale previsione non risulta conforme alla norma primaria di cui al comma 2 del citato art. 26 del codice, la quale prevede che "nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori". Peraltro nella relazione si specifica che tale linea guida è stata introdotta al fine di adeguarsi al comma 8-bis del medesimo art. 26, introdotto dal decreto correttivo 56/2017, a tenore del quale in caso di affidamento congiunto "il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica". Ne deriva una possibile antinomia per la quale è necessaria una segnalazione al Governo.