Data Pubblicazione:

Servizi di architettura e ingegneria: i requisiti per i professionisti

Requisiti dei professionisti e degli operatori economici per i servizi di ingegneria e archiettura: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento del MIT comprensivo dell'individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee

Una sorta di "mappa" sui requisiti che devono possedere professionisti singoli o associati per essere ammessi alle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, in virtù di quanto previsto dall'art. 24, commi 2 e 5 del Nuovo Codice Appalti. Il decreto/Regolamento 263/2016 del 2 dicembre del MIT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.36 del 13 febbraio e che entrerà in vigore dal prossimo 28 febbraio, individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee.

L'art.1 specifica i requisiti obbligatori per i professionisti singoli o associati, ossia:

  • a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attivita' prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico  attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
  • b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti  ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

L'art.2 specifica invece i requisiti chiesti alle società di professionisti (art.46, comma 1, lettera b del Codice), con definizione specifica dell'organigramma e dei consulenti che firmano i progetti o i rapporti di veririca degli stessi.

L'art.3 è dedicato alle società di igegneria, tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Vengono poi specificati i requisiti richiesti a tale direttore tecnico, che fanno capo al possesso di una laurea attinente, all'abilitazione professionale e all'iscrizione all'albo.

All'art.4 si tratta la questione dei giovani professionisti, stabilendo che "i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso
di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti
".

L'art.5 si riferisce ai requisiti dei Consorzi stabili di società di professionisti, mentre l'art.6 regola gli obblighi di comunicazione, evidenziando l'obbligatorietà da parte delle società di professionisti di comunicare all'Anac, per l'iscrizione nel casellario delle società di ingegneria e professionali, tutti i dati inerenti l'atto costitutivo, l'organigramma societario, il fatturato speciale e la delibera di nomina del direttore tecnico.

Gli art.7 e 8 sono relativi alla verifica da parte di Anac dei dati inviati e a quelli di regolarità contributiva (DURC). L'art.9 dispone l'abolizione, all'entrata in vigore del decreto, degli artt. 254, 255 e 256 del dPR 207/2010.