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Serve il permesso di costruire per una casa mobile? Se sì, quando?

Le case mobili, abitazioni prefabbricate e trasportabili, sono spesso utilizzate specialmente come seconde case o residenze stabili in contesti rurali. La sentenza del Tar del Lazio n. 17860/2024 chiarisce che l'uso permanente di una casa mobile giustifica l’obbligo di autorizzazione edilizia, quindi anche le strutture temporanee sono soggette ad autorizzazione preventiva.

Casa mobile: quando è necessario il permesso di costruire

Una casa mobile è un’abitazione prefabbricata, generalmente costruita in legno, progettata per essere facilmente trasportabile e quindi non ancorata stabilmente al terreno e che spesso offre un ambiente accogliente con un buon isolamento termico e acustico. Essa viene spesso utilizzata come seconda casa per le vacanze o come luogo stabile per viverci, soprattutto in contesti rurali su terreni di proprietà.

Il DPR 380/2001 disciplina le pratiche edilizie per le case mobili, affermando che la loro realizzazione non rientra nella categoria dell’edilizia libera e che, quindi, sia necessario ottenere degli opportuni titoli abilitativi ed autorizzazioni:

  • permesso di costruire o SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
  • certificazioni per gli allacciamenti;
  • autorizzazioni per vincoli paesaggistici e urbanistici.

Per quanto riguarda il permesso di costruire bisogna differenziare due casi:

  • se queste sono fissate in modo permanente al suolo, questa autorizzazione è richiesta poiché la casa mobile viene trattata di fatto come una costruzione tradizionale, comportando modifiche all'assetto del territorio e aumentando la volumetria esistente;
  • se la casa risulta essere “mobile” o comunque facilmente rimovibile o trasportabile, poiché in tal caso, non essendo stabilmente ancorata al suolo, potrebbe non essere necessario alcun permesso a condizione che siano soddisfatte la seguente condizione specifica, quale l’uso della struttura per soggiorni puramente temporanei e quindi non per esigenze abitative durature.

La domanda di permesso di costruire deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia del comune in cui si trova la casa mobile.

Il comune, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta, nomina un responsabile del procedimento, il quale ha 60 giorni per esaminare la documentazione e formulare una proposta di provvedimento e, qualora lo reputi necessario, può richiedere integrazioni o modifiche al progetto. Successivamente, il dirigente comunale ha ulteriori 30 giorni per emettere il provvedimento finale e, qualora il permesso non venga rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, essa si considera accettata per silenzio-assenso.

Con la sentenza n. 17860/2024, il Tar del Lazio si esprime sulla necessità di un permesso di costruire quando una casa mobile viene utilizzata in modo permanente.

 

 

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Il caso della casa mobile di Tarquinia sottoposta a demolizione

Il Tar per il Lazio ha emesso una sentenza riguardante il ricorso presentato dalla ricorrente contro il comune di Tarquinia con oggetto l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione di opere abusive.

Il caso ruota intorno all’ordinanza di demolizione, emessa dal Comune di Tarquinia, nella quale si intimava al ricorrente, assieme ad altri comproprietari, di provvedere alla rimozione a proprio carico di diversi manufatti e opere abusive realizzate su un terreno agricolo, tra le quali spiccava una casa mobile rivestita in legno.

Il Comune ha giustificato l'ordine di demolizione di opere abusive realizzate su un terreno agricolo come previsto dall'art. 31 del DPR n. 380/2001, infatti le opere erano state realizzate in violazione degli strumenti urbanistici e per giunta in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, sottolineando la necessità di ripristinare lo status dei luoghi.

I soggetti interessati dal provvedimento si sono opposti all'ordinanza, presentando un ricorso articolato su vari punti, tra cui vi era la contestazione riguardo l’applicabilità della normativa edilizia alle opere realizzate che abbiano natura temporanea, come la casa mobile, la quale rispondeva a esigenze abitative non permanenti.

Tuttavia, questa giustificazione non è riuscita a convincere il tribunale. Il TAR ha, infatti, sottolineato che, dalle prove supportate, la casa mobile risultava essere stata utilizzata in modo continuativo per diversi anni, contraddicendo così alla rivendicazione di un utilizzo meramente temporaneo. Inoltre, le norme edilizie vigenti (art.10 testo unico dell’edilizia) chiariscono che le strutture come roulotte e case mobili, se utilizzate come abitazioni, rientrano nella definizione di “interventi di nuova costruzione” e pertanto necessitano di regolare autorizzazione.

Tale sentenza mette in evidenza l’importanza del rispetto delle leggi edilizie e delle normative paesaggistiche anche in presenza manufatti temporanei. I quali, benché realizzati con buone intenzioni, devono sempre essere valutati nel contesto giuridico e normativo vigente, ove la mancanza di regolarità può portare a conseguenze significative come la rimozione.

LA SENTENZA N. 17860/2024 DEL TAR LAZIO È SCARICABILE IN ALLEGATO.

 

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