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Serre amovibili professionali e serre mobili: quando serve il permesso di costruire e quando sono libere

Consiglio di Stato: una serra realizzata con una "struttura leggera" e ancorata al terreno "attraverso dei semplici plinti", solo per evitare che venga divelta dal vento, non è un intervento di edilizia libera, ma richiede il permesso di costruire.

Attenzione alla differenza - sostanziale - che intercorre tra le serre amovibili professionali e le serre mobili.

Ce lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 6346/2021, dove si ribadisce che l'astratta amovibilità non giustifica la classificazione di edilizia libera, conta la funzione.

 

L'opera contestata

L'ggetto del contendere è rappresentato da alcune serre che occupano un’area di oltre quattro ettari e consistono in strutture metalliche stabilmente ancorate al suolo mediante plinti in calcestruzzo armato, rivestite da film plastico.

Le strutture non hanno il requisito della stagionalità, in quanto permangono per tutta la durata dell’anno, senza alcuna modifica e/o ridimensionamento, e per estensione e presenza duratura nel tempo - secondo il comune appellato - hanno determinato e determinano un’alterazione dei luoghi permanentemente stabile.

 

La funzione dell'opera

Palazzo Spada conferma la sentenza di primo grado - che aveva intimato la demolizione delle serre - in quanto, diversamente da quanto sostiene la parte appellante, la funzione svolta da un’opera rileva in ordine alla necessità della previa acquisizione del titolo edilizio per la realizzazione della stessa, escludendosene la sussumibilità nell’alveo della categoria dell’attività edilizia “libera”, sebbene manifesti una potenziale facile amovibilità, caratteristica che nella specie non può dirsi del tutto sussistente essendo le serre in questione ancorate al suolo con plinti di cemento armato, restando indifferenti, sotto un profilo prettamente edilizio e di carico urbanistico delle installazioni, le ragioni di tale “invasivo” metodo di ancoraggio.

Infatti l'astratta amovibilità delle strutture non ne muta la qualificazione edilizia, in quanto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.

E ciò in quanto i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale (cfr, tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014 n. 2842).

Nel caso di specie peraltro, tenuto conto dell’attività agricola svolta, la stagionalità dell’utilizzo incide esclusivamente sulla modalità di uso delle serre (in particolare la copertura dei tunnel), ma non comporta la integrale rimozione periodica delle stesse.

Serre amovibili professionali e serre mobili: quando serve il permesso di costruire e quando sono libere

Serre mobili e serre amovibili: c'è molta differenza

Il Consiglio di Stato prosegue la sua disamina ricordando anche che, a norma della legislazione statale - di cui all'art. 6 comma 1 lett. e) dpr 380/2001, come modificato dall'art. 5 DL 40/2010 - la realizzazione di “serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola” costituisce attività edilizia libera. La disciplina statale recepisce sul punto una distinzione già operata nella giurisprudenza amministrativa e penale, fra le serre temporanee ed amovibili, da un lato, funzionali al mero svolgimento dell'attività agricola, e le serre dotate di strutture murarie, dall'altro, destinate più che altro alla produzione a supporto dell'attività agricolo-commerciale, per le quali ultime soltanto è stato ritenuto necessario un titolo edilizio (cfr.: Cass. pen., Sez. III, 22 novembre 2016 n. 49602; cfr., anche, Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2017 n. 915)” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. II, 24 dicembre 2020 n. 8323 e Sez. VI, 25 gennaio 2019 n. 628).

Nel caso in questione, dagli atti depositati, risulta non smentito lo svolgimento a fini agricolo-commerciali dell’attività svolta grazie all’utilizzo delle serre la cui realizzazione, dunque, anche per quanto si è appena ricordato, non può ritenersi “libera” e necessita di titolo edilizio, tenuto anche conto che le opere insistono su un’area interessata da numerosi vincoli e dalla vicinanza con pozzi e falde acquifere (come è documentalmente provato dall’ortofoto prodotta dal comune appellato).

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