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Serra solare bioclimatica o veranda chiusa? Differenze, requisiti, compatibilità paesaggistica, installazione in condominio

Le serre solari bioclimatiche non vengono realizzate con lo scopo di ricavare un'area utilizzabile esterna agli edifici, ma specificamente per realizzare un risparmio energetico, e per tale ragione vengono autorizzate, dal punto di vista edilizio, come impianti che non creano superficie né volumetria utile.

Quando si può 'parlare' di serra solare funzionale al risparmio energetico o serra bioclimatica e non di veranda chiusa? Quali sono le differenze tra le due? Come si dimostra il criterio abitativo? Si può procedere con la valutazione pèaesaggistica postuma?

A tutte queste domande cerca di rispondere il Consiglio di Stato nella recente sentenza 9634/2023 del 9 novembre, che val la pena di approfondire per cercare di capire le carattteristiche edilizio-urbanistiche di questo tipo di opera.

La serra solare del contendere

Si dibatte sul ricorso di due comproprietari di una unità immobiliare adibita a abitazione, posta all'ultimo piano di un edificio condominiale, dove hanno realizzato, senza previo titolo edilizio, una serra solare funzionale al risparmio energetico, mediante chiusura di una porzione della loro terrazza e inserimento di vetri trasparenti (vetro camera ad alta efficienza e con profili in taglio termico).

Per assentirla, essi presentarono domanda di sanatoria edilizia e contestuale istanza di sanatoria paesaggistica.

Il comune, però, rigettava l'istanza di sanatoria, ritenendo che il manufatto non fosse conforme alla definizione di serra solare contenuta nel regolamento regionale n. 64R/2013, che l'intervento non fosse “conforme al momento della sua realizzazione”, e inoltre per “mancata valutazione di quanto richiesto dalle linee guida regionali”.

Serra solare o veranda chiusa?

Scondo il TAR competente, nonostante le serre solari possano essere realizzate mediante chiusura di logge e terrazze (e quindi avere un lato e la copertura non trasparenti come nel caso di specie), l'opera in questione sarebbe in realtà riconducibile alla categoria della veranda chiusa comunicante con l'abitazione, essendo direttamente collegata con l'abitazione tramite infissi vetrati in parte apribili ed avendo superficie e altezza tali da rendere possibile la presenza continuativa di persone.

Palazzo Spada parte osservando che non può essere posto in discussione il fatto che il manufatto realizzato dagli appellanti corrisponde, tecnicamente, alla definizione di "serra solare" contenuta nel regolamento della Regione Toscana n. 64/2013.

Il TAR ha ritenuto, tuttavia, che la serra in questione non possa essere sanata in quanto lo spazio interno ad essa sarebbe, per le sue dimensioni, utilizzabile in via continuativa a scopo abitativo; un simile utilizzo sarebbe reso, poi, verosimile, a fronte del fatto che l’opera “è direttamente collegata con l’abitazione tramite infissi vetrati in parte apribili.

Le caratteristiche delle serre solari

Il Consiglio di Stato entra quindi dentro il 'problema, osservando che le c.d. "serre solari" o "serre solari bioclimatiche" sono sistemi solari passivi per il miglioramento dell'efficienza energetica, realizzate in aderenza a edifici e utilizzate per captare la radiazione solare e mitigare il clima interno dei locali.

Esse, pertanto, non vengono realizzate con lo scopo di ricavare un'area utilizzabile esterna agli edifici, ma specificamente per realizzare un risparmio energetico, e per tale ragione vengono autorizzate, dal punto di vista edilizio, come impianti che non creano superficie né volumetria utile.

Questa è una serra solare: utilizzo abitativo non dimostrato, accesso diretto irrilevante, apertura per agevolare il passaggio di calore

In questo caso, secondo Palazzo Spada, gli elementi indicati dal TAR, a supporto dell’affermazione secondo cui nel caso di specie la serra solare avrebbe un utilizzo abitativo, sono insufficienti.

L'utilizzo abitativo a fini abitativi è stato infatti dedotto dalle dimensioni (circa 6,77 mq. di superficie per 2,70 di altezza) e dal fatto che allo spazio interno alla serra si potrebbe accedere dall’interno del locale “climatizzato”, ma non sussiste prova che lo spazio interno alla serra sia stato effettivamente dotato degli impianti necessari ad abitarlo in via continuativa anche nel periodo invernale, né di arredi, sicché l'utilizzo a scopi abitativi di fatto non è stato dimostrato.

Un simile utilizzo, peraltro, appare anche improbabile tenuto conto della modesta superficie interna della serra (6,77 mq) e della sua forma allungata (4,10 ml di lunghezza x 1,65 ml di profondità), che non rende agevole la fruizione dello spazio con arredi stabili.

Neanche il fatto che si possa accedere alla serra direttamente dal locale climatizzato è privo di rilevanza, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, le fotografie mostrano che per ottenere la separazione tra la serra solare e il locale soggiorno è stata collocata una parete trasparente, in pannelli verticali, che all’occorrenza sembrerebbero potersi spostare, consentendo l’accesso diretto alla serra.

Gli appellanti deducono che la posa di una simile parete sarebbe del tutto coerente con la funzione della serra solare, favorendo l’irraggiamento diretto della parte interna dell’edificio, e quindi l’accumulo di calore direttamente nei pavimenti, pareti e soffitti interni.

Il fatto, poi, che la parete possa aprirsi, è dovuto alla necessità di agevolare il trasferimento del calore creatosi all’interno della serra verso il locale da climatizzare.

Tali osservazioni, che non sono state contraddette in giudizio dall’Amministrazione, paiono ragionevoli, e avrebbero meritato un ulteriore approfondimento istruttorio, già in sede procedimentale.

Infine, affinché la serra solare possa funzionare correttamente è necessario che sussista una determinata proporzione tra la superficie delle vetrate irraggiate dal sole, e il volume e la superficie interni della serra, al fine di creare quell'innalzamento di temperatura che poi consente la cessione di calore alla parte dell'edificio che necessita di climatizzazione: da ciò si desume che il corretto funzionamento della serra sembrerebbe richiedere che per la maggior parte del tempo la parete che separa la superficie climatizzata e quella non climatizzata rimanga chiusa, onde favorire l'accumulo di calore nella serra.

In definitiva, l'appello va accolto, non potendosi condividere la valutazione del TAR circa l'utilizzazione della serra solare, per cui è causa, quale sostanziale ampliamento dell'unità immobiliare degli appellanti: tale affermazione non può essere condivisa perché non vi è prova di un simile utilizzo, che allo stato appare addirittura improbabile.

Serre solari bioclimatiche, compatibilità paesaggistica postuma e autorizzazione paesistica semplificata

Per il TAR, il volume realizzato comunque non sarebbe soggetto a valutazione di compatibilità paesaggistica "postuma" ai sensi dell'art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004, mentre per gli appellanti sì, trattandosi di volumi tecnici e dovendosi escludere la creazione di volumi e superfici nuove o incrementi di quelli esistenti.

Palazzo Spada, per dirimere la qustione, ricorda che le precedenti indicazioni del Consiglio di Stato, in base alla quale le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non assumono rilievo quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico.

Trattandosi, infatti, di valutare le opere sotto il profilo della percezione visiva, qualsiasi volume chiuso deve ritenersi tale ai fini dell’applicazione dell'art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004, dal che consegue che la qualificazione di un manufatto quale “locale tecnico” o quale “serra solare”, non sfugge al divieto di valutazione di compatibilità paesaggistica.

Però, su questo tema, bisogna considerare il coordinamento con quanto oggi prevede il DPR 31/2017, cd. autorizzazione paesaggistica semplificata: viene quindi richiamato l'art.17, dal quale si desume che le opere che il DPR 31/2017 non assoggetta più a preventiva autorizzazione paesaggistica non possono essere rimosse anche se realizzate, in mancanza di tale autorizzazione, prima dell’entrata in vigore del DPR medesimo.

Bene: il manufatto in questione è stato realizzato prima dell'entrata in vigore del DPR 31/2017, ma il diniego di compatibilità paesaggistica definitivo è stato espresso dal Comune con provvedimento del 25 settembre 2017, quando il DPR 31/2017 era già entrato in vigore: il Comune, tuttavia, non si è posto minimamente il problema se fosse tenuto, o meno, a fare applicazione della nuova normativa in ossequio al principio tempus regit actum, e quali conseguenze ciò potesse comportare.

La rilevanza di tale omissione si apprezza sol che si pensi che tra le opere che sono oggi soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata rientrano varie fattispecie di opere esterne, e anche incrementi di volume, i quali possono oggi sicuramente essere ammessi alla valutazione di compatibilità paesaggistica in applicazione dell’art. 17, comma 1, del DPR 31/2017.

In definitiva, non può condividersi l'affermazione del TAR, che con perentorietà e assolutezza, ha affermato che la serra solare per cui è causa è esclusa dalla valutazione di compatibilità paesaggistica.


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