Cessione del Credito | Superbonus
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Sequestro di crediti illeciti per Superbonus villette: ci deve essere correlazione tra importi e frodi

In caso di potenziale truffa e fruizione indebita di Superbonus, devono emergere precisi elementi che consentano di correlare causalmente le dichiarazioni di falso ai crediti fiscali oggetto di sequestro. Serve, cioè, una valutazione puntuale da parte dei Giudici.

In materia di frode derivante da indebita fruizione di bonus edilizi, serve un preciso nesso di pertinenzialità tra i crediti Superbonus (o altra agevolazione) 'presi' in maniera fraudolenta e le contestate condotte di falso, nel senso che non è possibile sequestrare l'intero cassetto fiscale di un'impresa ma il sequestro deve essere 'selettivo', cioè riguardare solamente i crediti effettivamente 'fasulli'.

Con questo principio, la Corte di Cassazione nella sentenza 7021/2024 ha accolto il ricorso di tre privati, soci di una società di impiantistica elettrica, contro la sentenza che aveva disposto il sequestro preventivo dei crediti di imposta di cui all'art. 119, DL 34/2020 ritenuti apparentemente ceduti alla società, per l'importo complessivo di euro 4.380.556,00 (l'intero cassetto fiscale) in funzione sia impeditiva del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., ravvisato, quanto meno, nella forma tentata, che funzionale alla confisca diretta del profitto del reato, prevista dall'art. 322-ter cod. pen.

 

Superbonus villette: sequestro dei crediti per mancato completamento del 30% dei lavori entro la data limite

Si tratta del caso di un Superbonus 110% per case unifamiliari (villette), quella per la quale vigeva la scadenza del 30 settembre 2022 per la realizzazione di almeno il 30% dei lavori.

Si trattava dei lavori di efficientamento energetico su un complesso di case e i tecnici asseverarono il completamento della percentuale sopra indicata: dai controlli effettuati, però, si rilevava che al 30 settembre 2022 non era stata realizzata quella percentuale di completamento, e che quindi il Superbonus era stato fruito indebitamente.

Come visto sopra, all'impresa era stato sequestrato tutto il cassetto fiscale, ma i ricorrenti lamentavano che nello stesso c'erano anche crediti 'correttamente fruiti', per alcuni effettivi lavori edilizi realizzati.

Si arrivava così in Cassazione.

 

Superbonus villette: il recap della Cassazione sul 30% del SAL per il Superbonus villette

I giudici supremi iniziano da lontano, ricordando le regole del Superbonus e della cessione del credito/conto in fattura, arrivando poi nello specifico al Superbonus 110% per le villette.

Glie ermellini ricordano che, a fronte delle incertezze interpretative sulla portata di tale norma e, soprattutto, sulle modalità di calcolo della soglia del 30% dei lavori, la Commissione di monitoraggio insediata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha precisato che la possibilità di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno, della detrazione del 110% relativa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (poi spostato al 31 dicembre 2023) è subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, "siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo" (comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020).

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, con la circolare del 6/10/2022, n. 33/E, al paragrafo 7, ha chiarito che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell'importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione, riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30/09/2022, la realizzazione di almeno il 30% dell'intervento complessivo.

 

Sequestro crediti illeciti: serve un nesso con le condotte di falso

La Cassazione basa l'accoglimento del ricorso sul fatto che i Giudici hanno fornito una motivazione carente e, a tratti, meramente apparente.

A fronte di una misura di sequestro che, senza una puntuale ricostruzione del meccanismo fraudolento addebitabile ai ricorrenti in relazione a ciascuna cessione, ha attinto tutti i crediti di imposta "accettati" dalla società, i Giudici di merito hanno, infatti, omesso di argomentare in ordine al nesso di pertinenzialità tra detti crediti e le contestate condotte di falso.

Con motivazione sostanzialmente apparente, l'ordinanza impugnata si è limitata a considerare "assorbenti" rispetto alle questioni dedotte dai ricorrenti le circostanze emergenti dai verbali di sommarie informazioni di alcuni committenti in merito alla mancata esecuzione dei lavori nelle rispettive proprietà o, in ogni caso, al mancato bcompletamento del 30% delle opere alla data dei 30 settembre 2022.

Dalle sintetiche argomentazioni del Tribunale - dalle quali sembrerebbe evincersi la falsità della documentazione attestante la realizzazione del 30% dei lavori commissionati - non emerge, tuttavia, alcun elemento che consenta di correlare causalmente tali dichiarazioni ai crediti fiscali oggetto di sequestro.

Inoltre, si è omesso di motivare sulle ragioni per cui il Giudice ha ritenuto che da tali dichiarazioni possa desumersi la falsità della totalità delle operazioni sottostanti ai crediti di imposta vantati dalla società, posto che, come affermato dalla stessa ordinanza impugnata, i proprietari escussi a sommarie informazioni rappresenterebbero solo una parte «dei cantieri» ove avrebbe dovuto operare la società (secondo i ricorrenti tali dichiarazioni riguardano il 25% del cassetto fiscale della società e sarebbero inidonei a documentare l'inesistenza dei lavori relativi ai 132 cantieri in cui opera).

 

Superbonus truffa: ok al sequestro del credito di imposta e del profitto collegato alla cessione

La Cassazione, in una recentissima sentenza, ha ampliato il perimetro delle somme sequestrabili in conseguenza di truffe collegate al Superbonus e agli altri bonus edilizi: nel mirino sia il credito generato in maniera illecita che il successivo profitto derivante dalla cessione del credito stesso.


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Manca la motivazione precisa sulla mancata esecuzione del 30% dei lavori

Altra lacuna motivazionale attiene, infine, alla ritenuta mancata esecuzione del 30% dei lavori commissionati, genericamente esclusa - anche in questo caso per la generalità degli appalti in favore della società ricorrente - sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni dei committenti e del citato parere della Commissione consultiva per il monitoraggio del D.M. 58/2017, senza alcuna valutazione delle deduzioni difensive relative alle diverse attività effettuate nei singoli cantieri, della possibile rilevanza delle attività non agevolate (ai sensi del comma 8-bis del citato art. 119 DL 34/2020) documentate dai ricorrenti e, soprattutto, delle asseverazioni sottoscritte dai direttori dei lavori, assertivamente reputate false sulla base della loro iscrizione nel registro degli indagati.

 

La decisione finale

La Cassazione, in definitiva, dispone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente.

Il Giudice del rinvio valuterà le doglianze difensive in merito al fumus del reato oggetto di imputazione provvisoria specificando, in particolare:

  • a) per ogni credito d'imposta vantato dalla socità, le specifiche ragioni, per le quali debba considerarsi fittizio, se per l'inesistenza del rapporto negoziale sottostante ovvero per la falsa attestazione di realizzazione del 30% dei lavori;
  • b) quanto a quest'ultima ipotesi, le ragioni poste a fondamento di tale contestata falsità, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalle Autorità competenti e delle allegazioni difensive in merito alle attività espletate nell'ambito dei singoli contratti di appalto;
  • c) se ed in base ai quale operazione negoziale i crediti risultanti dalle note di credito emesse dalla società e quelli per
    cui la società ha rifiutato la cessione hanno generato un credito di imposta effettivamente "azionabile" dalla società;
  • d) l'incidenza delle operazioni sottostanti i singoli crediti di imposta vantati dalla società ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.

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