Tariffe Professionali | Professione
Data Pubblicazione:

Sentenza Corte Costituzionale su compensi professionali, Augenti: "Immediatamente applicabile, ma poco potrebbe cambiare, ecco perchè"

Il Prof. Nicola Augenti analizza la recente pronuncia della Corte Costituzionale che dichiara illegittima la differenziazione dei compensi per le vacazioni successive alla prima, evidenziandone l’impatto su equità, qualità delle prestazioni nei tribunali e necessità di una riforma strutturale del sistema di liquidazione dei compensi.

La Corte ha dichiarato illegittima la liquidazione di compensi differenti tra la prima vacazione e le successive

Cosa stabilisce questa pronuncia? La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, secondo comma, della legge 319/1980 nella parte in cui prevedeva un onorario inferiore per le vacazioni successive alla prima. Può spiegarci il ragionamento giuridico alla base di questa decisione e quali principi costituzionali sono stati ritenuti violati?

Nicola Augenti:

Per quanto riguarda le prestazioni valutate in base “al tempo impiegato” (ovvero “a vacazione”), la differenza di compenso (da corrispondere al consulente tecnico, oppure al perito dell’Autorità Giudiziaria) tra la prima vacazione (di due ore) e tutte le successive, ebbe origine da una (malintesa) esigenza di contenere i costi dei processi. Malintesa, a mio avviso, perché nei procedimenti civili il costo delle consulenze tecniche di ufficio è a carico delle parti (che devono sopportare le spese di giudizio e che dovrebbero avere tutto l’interesse ad ottenere CTU qualificati), mentre in ambito penale lo Stato (che è attore) deve solamente anticipare i compensi ai consulenti della Procura o ai periti dei giudici ma, a processo concluso, può recuperare tale costo dai soggetti condannati.

La Corte ha ritenuto che la differenza significativa tra la prima vacazione e le successive, quale che ne fosse in origine il fondamento, accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscere all’ausiliare e il valore della sua prestazione. Tale sproporzione finisce con il determinare un’evidente irragionevolezza, rispetto allo scopo di contenere i costi del processo, in quanto sacrifica l’esigenza primaria di una prestazione qualitativamente adeguata, rispetto al pubblico interesse (esigenza che, invece, ha caratterizzato la normativa di riferimento sino alla legge 1426/1956, la quale distingueva gli onorari a tempo e cioè a vacazione con riguardo al titolo di studio posseduto dalll’ausiliare del magistrato).

La Corte, con la sentenza n. 16 del 2025 depositata il 10.02.2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della legge 08.07.1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Detto articolo di legge, infatti, contrasta con il principio fondamentale sancito dall’art. 3, primo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana che recita testualmente: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

 

Quali effetti concreti avrà questa decisione? La pronuncia elimina la differenziazione tra prima vacazione e successive, ma quali saranno gli impatti reali per i professionisti che operano come periti, consulenti tecnici e interpreti nei tribunali? Cambierà qualcosa anche per le liquidazioni già effettuate in passato?

Nicola Augenti:

I magistrati giudicanti o inquirenti che conferiscono incarichi di consulenza tecnica o di perizia, dovrebbero immediatamente attenersi a tale sentenza, liquidando gli onorari a vacazione dei propri ausiliari nella misura di 14,68 euro per ciascuna vacazione di due ore (di cui all’art. 4 della legge 08.07.1980 n.319), ovvero nella misura di 7,34 euro per ciascuna ora di lavoro. Il condizionale è d’obbligo atteso che, non tutti i magistrati interpretano le leggi allo stesso modo, in particolare per quanto attiene ai compensi spettanti ai periti e ai consulenti tecnici, per le operazioni eseguite a richiesta dell’Autorità Giudiziaria (come, purtroppo, è ben noto a chi opera in tale ambito).

 

Tariffe professionali da riformare: il CNI accoglie positivamente la sentenza della Corte Costituzionale
La sentenza n. 16/2025 della Corte Costituzionale, che dichiara illegittima la discriminante tariffaria per le vacazioni successive alla prima, evidenzia l'urgenza di una revisione strutturale delle tariffe per garantire un’equa remunerazione delle competenze tecniche e migliorare la qualità del sistema giudiziario. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri sollecita il legislatore ad agire per valorizzare il ruolo dei professionisti e adeguare il sistema tariffario alle esigenze di una giustizia moderna.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

 

A mio sommesso avviso, però, è facile preconizzare che, nella realtà, ben poco cambierà, in quanto anche i magistrati che dovessero adeguarsi a tale sentenza, finiranno con il liquidare un numero inferiore di vacazioni rispetto al passato, pervenendo ai medesimi onorari sino ad oggi corrisposti. D’altronde la vera criticità è insita nella volontà della maggior parte dei magistrati di non voler determinare gli onorari “a percentuale” (secondo le tabelle che costituiscono l’Allegato al D.M. Giustizia 30.05.2002), ma di perseverare nell’applicare il criterio della liquidazione “a vacazione” che, a noma dell’art. 1 del detto Allegato è assolutamente residuale, ovvero va utilizzato solo se non è possibile applicare i criteri predetti (determinazione degli onorari a percentuale). Meno che mai si potrà sperare in una rideterminazione delle liquidazioni già decretate, salvo intentare un ricorso il cui esito è facilmente prevedibile.

 

Come si è arrivati a questa pronuncia? Il caso è stato sollevato dal Tribunale di Firenze, che ha posto la questione alla Corte per una presunta violazione del principio di ragionevolezza. Quali sono stati i passaggi principali del percorso giudiziario e quali sono stati i precedenti giuridici più rilevanti che hanno influito su questa decisione?

Nicola Augenti:

I passaggi principali, in diritto, sono consistiti nell’esame di quanto disposto dalla vecchia legislazione e dalla sua evoluzione: a partire dai Regi Decreti n. 2700 e n. 2701 del 23.12.1865, che approvavano le tariffe, rispettivamente, in materia civile e in materia penale, fino al D.P.R. 30.05.2002 n.115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di Giustizia e al D.M. Giustizia 30.05.2002 - Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale.

Nell’ambito della normativa vigente era stata peraltro evidenziata, anche dalla prima sezione penale del Tribunale ordinario di Firenze, un’abnorme differenza tra il compenso, già largamente inadeguato, relativo alla prima vacazione e quello, irrisorio, fissato per le vacazioni successive, che dà luogo a un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da sacrificare il diritto alla giusta remunerazione del professionista e da ledere la garanzia dell’equo processo, non assicurando la qualità minima della prestazione dell’ausiliare.

La Corte Costituzionale ha rilevato la criticità costituita dalla decurtazione degli onorari dell’ausiliare, in misura tale da penalizzare eccessivamente l’entità dei compensi a vantaggio del contenimento dei costi dei processi. Così come ha richiamato le sue passate sentenze e ordinanze, tese a contrastare il progressivo e ingiustificato impoverimento della remunerazione degli ausiliari del giudice, causato dalle sistematiche omissioni dell’autorità preposta all’adeguamento triennale dei compensi. Molteplici, infine, sono state le sentenze della Corte intese ad impedire il definitivo consolidamento di un sistema che potesse suggellare l’assoluta e definitiva sproporzione tra onorari liquidabili all’ausiliare e principi di equa remunerazione del suo lavoro.

 

Perché la questione dei compensi per chi opera nei tribunali è così difficile da affrontare?
La Corte ha evidenziato il problema della mancata revisione delle tariffe per oltre vent’anni e l’impatto di compensi inadeguati sulla qualità del lavoro nei tribunali. Perché, secondo lei, questa situazione si è protratta così a lungo e quali sono le principali resistenze a un aggiornamento efficace delle tariffe?

Nicola Augenti:

Le ragioni che hanno portato all’attuale situazione di estremo degrado sono molteplici. La prima è che l’attività di consulente o di perito per l’Autorità Giudiziaria è stata quasi sempre considerata come una sorta di occupazione temporanea in attesa di collocazione definitiva, ovvero come un’attività complementare alla professione per integrare guadagni scarsi o, in taluni casi, come una sorta di reddito di cittadinanza professionale indiscriminato. Ciò ha dato luogo, per il passato, ad una massa enorme di laureati in professioni tecniche che, nel tempo disponibile, affiancavano ad un’attività principale, incarichi di consulenza giudiziaria ricevuti da magistrati e cancellieri compiacenti, oppure mediante questue presso i Tribunali. Il tutto, nella maggior parte dei casi, in assenza delle cognizioni giuridiche di base e/o di competenze tecniche specifiche.

L’adozione del cosiddetto criterio di rotazione degli incarichi, malamente interpretato dalla maggior parte dei magistrati (che avrebbero dovuto applicarlo solo a parità di competenze), ha fatto il resto. Tutto ciò ha ingolfato le sedi giudiziarie con consulenti incompetenti, che però si accontentavano di lavorare per onorari risibili o umilianti. La qualità delle prestazioni diminuiva progressivamente e con essa, ancor più rapidamente, si riducevano le liquidazioni. In nome di un malinteso contenimento dei costi del processo, dunque, gli ausiliari dell’Autorità Giudiziaria sono stati pagati sempre di meno, con risultati devastanti per la Giustizia. Ma neppure il legislatore si è più preoccupato dell’annosa questione delle liquidazioni giudiziarie, come se questo non fosse un problema rilevante per lo Stato e cioè per tutti i cittadini.

Né, d’altronde, gli Ordini professionali, provinciali e nazionale, hanno mai preso (almeno sino ad ora) posizioni ferme per la tutela di quelli che oggi sono configurabili come ingegneri forensi (dotati di nozioni giuridiche di base e specializzazioni professionali), e ciò con indubbio vantaggio della massa dei cosiddetti “consulenti per caso”.

La resistenza principale ad un aggiornamento efficace delle tariffe risiede, a mio avviso, principalmente nell’inerzia di una massa di oltre 250.000 ingegneri italiani, che non hanno la capacità o la volontà di mobilitarsi. Persino i magistrati scioperano, gli ingegneri no! La soluzione passa però anche attraverso la necessità di garantire la qualità della prestazione, il che può avvenire solamente attraverso una selezione dei professionisti realmente dotati di una specializzazione, conseguita da autodidatti o mediante corsi di istruzione, ma comunque dedicando il proprio tempo professionale prevalentemente (se non esclusivamente) all’attività di Ingegneria Forense.

 

Quali sono i prossimi passi che dobbiamo aspettarci? Questa pronuncia della Corte impone un adeguamento del sistema di compensi. Quali interventi normativi possiamo prevedere a breve e lungo termine per garantire che il principio sancito dalla Corte venga effettivamente applicato?

Nicola Augenti:

L’unica soluzione è quella che il Parlamento emani una legge specifica avente ad oggetto il completo riordino della materia concernente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria. Eventuali Decreti legge di modifica, dell’importo delle vacazioni o delle tabelle per i compensi a percentuale, costituirebbero un palliativo inutile che potrebbe solamente perpetuare una situazione oramai giunta al più profondo stato di degrado. Recentemente abbiamo tentato anche di proporre una riforma della materia ma, almeno sino a questo momento, i risultati sono stati molto deludenti.
Per conseguire dei risultati effettivi occorreranno, però, oltre che una ferma volontà politica, anche una energica pressione degli Ordini e una notevole compattezza professionale (presente, purtroppo, solo in alcune categorie diverse dalla nostra).

Professione

Nel topic "Professione" vengono inserite le notizie e gli approfondimenti su quello che riguarda i professionisti tecnici. Dalla normativa, i corsi di formazione, i contributi previdenziali, le tariffe delle prestazioni e tutte le novità sulla professione.

Scopri di più

Tariffe Professionali

Che cosa è la "Tariffa professionale"?  Sono i "prezzi" fissati in leggi e decreti, nonché da autorità competenti, per la retribuzione dei professionisti, ciascuno in base al tipo di attività svolta.

Scopri di più

Leggi anche