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Sentenza Comune di Catanzaro: storia di una morte annunciata, quella del libero professionista

Sentenza Comune di Catanzaro: storia di una morte annunciata, quella del libero professionista

Inarsind torna a commentare gli scenari che si sono aperti dopo la recente sentenza 4614/2017 del Consiglio di Stato che ha legittimato un bando di concorso da 1 euro del Comune di Catanzaro per l'affidamento di servizi professionali (redazione piano strutturale della città)
 
INQUIETANTI GLI SCENARI CHE SI SONO APERTI DOPO LA SENTENZA 4614/2017 DELLA 5° SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO SULL’ESISTENZA STESSA DELLA LIBERA PROFESSIONE.
 
Abbiamo assistito nelle ultime settimane ad un pullulare infinito di articoli, considerazioni, lettere, sentenze sul caso dell’affidamento incarico del Piano Strutturale Comunale di Catanzaro.
Dopo aver mal digerito la sentenza n° 4614 della 5° sezione del Consiglio di Stato, che ha annullato la precedente sentenza del TAR Calabria sull’illegittimità dell’affidamento di incarico gratuito del suddetto Comune, ferme restando tutte le opposizioni già abbondantemente espresse sull’argomento corre l’obbligo di effettuare l’analisi di quanto accaduto da un altro punto di vista fino ad oggi non affrontato ed è lo scenario che si genera nei rapporti, che prima erano di lavoro, tra i liberi professionisti, di ogni categoria, e la Pubblica Amministrazione.
 
Lo scenario che si è generato è alquanto inquietante in quanto lascia piena libertà agli enti di  decidere secondo il loro pensiero (legittimati dalla sentenza del Consiglio di Stato), su  quali siano i bandi remunerabili (e quindi meritevoli di essere retribuiti ) e quali no, effettuando un discrimine sul concetto di lavoro e quindi intervenendo in sfregio ai principi cardine di quanto disposto dalla costituzione italiana e in chiaro contrasto con il Codice degli Appalti attualmente vigente (che obbliga alla determinazione della base d’asta secondo il D.M. 17.06.2016).
Occorre precisare che, la giustificazione della “gratuità pretesa” del bando di Catanzaro (che ricordiamo a seguito della sentenza è diventata legge speciale) in funzione del risparmio della pubblica amministrazione, giustificazione addotta, nel caso specifico, col parere preventivo chiesto alla Corte dei Conti (organismo preposto al controllo al fine dell’appropriato utilizzo dei fondi pubblici e la ricerca di una regolarità finanziaria e dell’azione amministrativa), è accettabile solamente in un’ottica di contenimento delle spese della Pubblica Amministrazione, ma deve avvenire nel rispetto di regole, norme e dignità personale e professionale degli interessati.
 
La risposta data dal governo a seguito dell’interpellanza parlamentare dell’Onorevole Pellegrino, lascia sbigottiti i liberi professionisti, in quanto il Governo come organo politico avvalla l’iniziativa del Comune di Catanzaro (che potranno seguire anche altri enti) sostenendo la legittimità dell’atto e quindi dando un chiaro ed inequivocabile indirizzo politico sulle libere professioni. D’altra parte la cosa non meraviglia se pensiamo che il Ministro Bersani qualche anno fa, azzerò di colpo i minimi tariffari dei liberi professionisti sostenendo la politica Europea della libera concorrenza, assunto poi smentito dai diversi pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea sulla legittimità dei minimi tariffari. Ci auguriamo di essere smentiti circa il fatto che il disegno politico che emerge sembrerebbe portare avanti la linea della lenta morte della libera professione, ovvero l’eliminazione della figura del libero professionista. 
 
Corre l’obbligo di domandarsi come mai nel comune di Catanzaro, si voglia perseguire il risparmio solo ed esclusivamente ai danni dei liberi professionisti.
Ci si domanda se il dirigente che ha avuto questa brillante idea abbia mai pensato di ridursi lo stipendio per favorire la “Sua” Amministrazione procurando un grande vantaggio per la Comunità, al quale, di certo, la Corte dei Conti, avrebbe apposto sigillo positivo. 
Crediamo che gli sprechi della pubblica amministrazione vadano ricercati altrove, a mero esempio sul numero elevato dei dirigenti e funzionari pubblici e sugli alti stipendi percepiti a cui vanno aggiunte le somme dell’indennità di posizione, indennità di risultato, l’incentivo del 2%, attività garantita dal contratto nazionale C.C.N.L. 31/03/1999. Come mai non si pensa di ridurre la spesa pubblica mettendo mano al contratto nazionale con la riduzione di stipendi, indennità, etc.?
 
Altra questione che potrebbe essere eccepita deriva dalla risposta che il dirigente indirizza al Consiglio Nazionale degli Architetti.
Innanzitutto il dirigente stesso precisa che, considerata la propria appartenenza all’Ordine degli Architetti, non condivide i contenuti della missiva del CNAPPC, “soprattutto nelle vesti di Dipendente dell’Amministrazione pubblica”.
Evidenzia egli stesso la profonda diversità che INARSIND da anni sottolinea, tra liberi professionisti e dipendenti pubblici, che riteniamo debbano, seppur appartenenti allo stesso Ordine Professionale, essere iscritti in sezioni diverse e ben identificabili. I Consigli degli Ordini, attualmente, non hanno una regolamentazione in funzione della sezione di appartenenza, poichè inesistente, per cui, paradossalmente, si potrebbe avere un intero Consiglio dell’Ordine composto da Dipendenti Pubblici.
Alla luce di quanto su esposto e dei fatti specifici di Catanzaro, INARSIND vuole riportare nuovamente l’attenzione sulla questione, già sollevata in congressi e tavoli di discussione, della differenza d’intenti ed obiettivi dei liberi professionisti, che hanno fatto una libera scelta di stare sul mercato, ma in un ambito di correttezza e chiarezza delle regole, rispetto ai dipendenti pubblici.
Il dirigente di Catanzaro, nella sua lettera, in un altro passaggio scrive: “il sottoscritto, nel ruolo di dipendente dell’Amministrazione Pubblica, ha cercato di perseguire esclusivamente l’interesse pubblico, …..”
Con tale affermazione, il dirigente di che trattasi, rinforza ancor di più la nostra richiesta di scindere le carriere professionali di liberi professionisti e dipendenti poichè esse perseguono fini differenti, che in questo caso diventano contrastanti.
Certo l’architetto dirigente ha adempiuto almeno in parte al suo dovere di dipendente pubblico, ovvero cercare di ottenere il risultato col minor dispendio economico per l’Amministrazione, ma ha dimenticato di essere un architetto e soprattutto ha completamente misconosciuto il ruolo sociale che l’architetto ricopre.
 
Si può sostenere che la qualità del progetto non sia proporzionale alla parcella ricevuta e sicuramente un iscritto all’albo è tenuto, per ragioni deontologiche, a compiere il proprio incarico al meglio in qualsiasi condizione, oppure a rinunziarvi, ma sicuramente un affidamento gratuito di una prestazione pianificatoria (ancorchè con rimborso spese cospicuo che però tale dovrebbe rimanere e quindi non comprendere certo un onorario ma solamente delle spese documentate) espone lo stesso partecipante a rischio di pressioni considerevoli.
Il Comune di Catanzaro potrà risparmiare l’importo di parcella utilizzando tali risorse per un nuovo intervento, sia esso una scuola, un teatro, una strada (individuati da un piano regolatore) ma quanto potrebbe costare alla collettività, anche solo in termini di qualità della vita, se le scelte di pianificazione fossero dettate da motivazioni diverse da quelle del bene collettivo?
 
Detto ciò in esito alle affermazioni del dirigente che chiarisce il suo intento di perseguire l’ottenimento del miglior risultato per la città di Catanzaro, col minor esborso economico possibile, suggeriamo la riduzione del proprio stipendio, essendo certi che la sua competenza professionale rimarrà di alto livello e la città di Catanzaro e la sua Cittadinanza potranno onoralo con un grande ritorno di immagine per aver contribuito al risparmio nelle casse del Comune, con grande vantaggio per l’intera comunità.
 
Vi è infine un dubbio, in materia di deontologia professionale, dal momento che l’articolo 20 del Codice deontologico degli Architetti recita “La rinunzia, totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica” e l’articolo 24 ancora aggiunge “La richiesta di compensi, [..], palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare”: il collega partecipante ad una gara con base d’asta 1 euro compie un illecito in tal senso? E non dovrebbe essere conseguentemente sanzionabile anche il collega, iscritto allo stesso Ordine, che lo ha messo in tale condizione, rendendo di fatto impossibile concorrere a chi ha necessità di un reale guadagno che non sia solo d’immagine?