Semplificazione
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Semplificazione: l’Emilia Romagna non richiede relazione tecnica per la sostituzione dei serramenti

In Emilia Romagna e' sufficiente un'autodichiarazione di chi esegue i lavori

La Regione Emilia Romagna ha stabilito che per la sostituzione dei serramenti non è richiesta la consegna di una relazione tecnica, ma è sufficiente un’autodichiarazione di chi esegue i lavori (che deve ovviamente seguire i limiti di trasmittanza termica propri dell’area geografica).

La relazione tecnica ex decreto ministeriale del 26 giugno e decreto regionale 6480 del 30 luglio 2015 viene invece richiesta in Regione Lombardia.

Assistiamo dunque ancora una volta ad uno stesso decreto legislativo che viene recepito in modo differente dalle regioni, sulla base del Titolo V della Costituzione che dà alle Regioni potere in materia energetica.

E’ evidente che nel caso dell’Emilia Romagna si è optato per una semplificazione del procedimento al fine di incentivare l’esecuzione di interventi di miglioramento energetico dell’immobile, mentre non è così nel caso della Lombardia.

In particolare, il tema è trattato nell’ l’art. 8 dell’ Allegato “Atto di Coordinamento Tecnico Regionale per la definizione dei Requisiti Minimi di Prestazione Energetica degli Edifici” che fa parte Deliberazione della Giunta Regionale 20 Luglio 2015, N. 967 “Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25 bis L.R. 26/2004 e s.m.) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 luglio 2015.

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