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Sei colonne in cemento armato? Sono opere strutturali. Ecco perché

Cassazione: sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso e a struttura metallica le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto

Sei colonne in cemento armato

In tema di strutture, appare rilevante quanto affermato dalla Cassazione Penale nella recente sentenza 2682/2020 dello scorso 23 gennaio, che ha 'prodotto' il seguente principio di diritto: “sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 del dpr 380/2001 le sole opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto. Mentre devono ricomprendersi quelle opere plurime (nel caso 6 colonne in cemento armato) che per loro natura non possono che assolvere a funzione strutturale”.

Secondo il ricorrente, la sentenza si riferisce al casdo di opere strutturali all'interno di due vani preesistenti mediante la costruzione di sei pilastri in cemento armato. Nella relazione del consulente di parte si rileva come si tratti di opere in conglomerato cementizio che non interessano la struttura dell'edificio. Tuttavia anche se riguardassero la struttura non sarebbero comunque soggette a titolo autorizzatorio in quanto non determinano nuovo volume o modifiche di destinazione d'uso.

Ma per la Cassazione, anche per le contravvenzioni relative al cemento armato la sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando come la natura delle opere in cemento armato imponeva gli adempimenti preventivi di cui agli art. 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 dpr 380/2001.

E il ricorrente sbaglia laddove contesta la costruzione di "opere strutturali all'interno di due vani preesistenti mediante la costruzione di 6 pilastri in cemento armato", pilastri che per la loro stessa natura non possono non assolvere ad una funzione strutturale (non essendo del resto provata una mera funzione decorativa).

Opere strutturali e opere non strutturali

In definitiva, riprendendo il testo della sentenza:

  • "sono opere in conglomerato cementizio armato quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica (fattispecie di realizzazione di una struttura di colonne in cemento armato con travi in legno poggianti sulle stesse e copertura di perlinato in legno)» (Sez. 3, n. 24237 del 24/03/2010 - dep. 24/06/2010, Masi e altro, Rv. 24768801);
  • solo le opere composte da un'unica struttura possono ritenersi non strutturali: «Sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto» (Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 - dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv. 25203201)".

Da qui la Cassazione ricava il principio di diritto sopra elencato.

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