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Segnalazione Certificata di Agibilità: è legittimo chiedere di allegare il certificato di idoneità statica

Tar Emilia-Romagna: la disciplina regionale può elevare lo standard introducendo controlli di staticità aggiuntivi, a maggior tutela dell’interesse alla pubblica incolumità

La Regione può richiedere che, assieme al certificato di agibilità (oggi SCA, segnalazione certificata di agiblità), il tecnico incaricato, per ottenere la certificazione di conformità e agibilità degli immobili, debba allegare l'attestazione/certificazione di idoneità statica per qualsivoglia tipologia di immobile a prescindere dalla data di edificazione e dal tipo di intervento edificatorio intrapreso.  

Lo si evince dalla sentenza 549/2022 dello scorso 13 luglio del Tar Emilia-Romagna, che ha respinto il ricorso degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di svariate province regionali.

Segnalazione Certificata di Agibilità: è legittimo chiedere di allegare il certificato di idoneità statica

L'oggetto del contendere

La criticità maggiore è rappresentata dall’obbligo - con delibera di approvazione di una nuova modulistica - di collazionare alla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCEA) un Certificato di Idoneità Statica (CIS).

 

Il controllo di staticità degli immobili

Con riferimento al prospettato travalicamento da parte dell’atto amministrativo di approvazione della modulistica della disciplina del controllo di staticità degli immobili, il Tar considera che, come fatto presente dalla difesa della Regione, con l’articolo 75 L.R. n. 24/2017 è stato modificato il precitato articolo 23 L.R. n. 15/2013. 

La normativa attuale, quindi, prevede che «ai fini del presente comma, la sicurezza strutturale degli immobili è attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dalla verifica tecnica o dalla valutazione di sicurezza di cui all’articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) ovvero dal certificato di idoneità statica, predisposto da professionista abilitato secondo i criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47)). La Giunta regionale, con atto di indirizzo assunto ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2008, può definire modalità semplificate per l’accertamento dell’idoneità statica delle unità strutturali». 

La modifica normativa, oltre a risolvere la specifica criticità rappresentata dal Certificato di Idoneità Statica (CIS) da allegare alla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCEA), rende generale l’obbligo di verifica delle condizioni statiche dell’immobile

Così facendo, osserva il Tar, la disciplina regionale ha ampliato – rispetto alla disciplina statale – le ipotesi in cui è obbligatorio il controllo di staticità dei fabbricati, ma il tutto è assolutamente legittimo, in quanto "la disciplina statale della materia costituisce il livello minimo di controlli che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale; la disciplina regionale può – come per l’appunto nel caso di specie – elevare lo standard introducendo controlli di staticità aggiuntivi, a maggior tutela dell’interesse alla pubblica incolumità. Solamente ove, in ipotesi, la Regione avesse abbassato il livello di tutela, esonerando dalla verifica di staticità fattispecie viceversa assoggettate a tale obbligo dalla legislazione statale, si porrebbe un dubbio di costituzionalità della disciplina regionale, siccome invasiva delle prerogative statali. Vertendosi qui invece in un’ipotesi diametralmente opposta, di un innalzamento, cioè, del livello di tutela, non v’è da dubitare della conformità a costituzione della legge ragionale. Sicché, in definitiva, la sopravvenienza normativa priva di utilità l’accoglimento del primo motivo di ricorso, risultando la modulistica di cui si discute conforme alla disciplina regionale". 

 

La nuova modulistica è atto generale di attuazione

Quanto al secondo motivo di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non ci troviamo di fronte ad un atto normativo, nemmeno di livello regolamentare: la modulistica uniforme approvata dalla Giunta regionale non innova infatti l’ordinamento giuridico (sui requisiti perché un atto possa definirsi normativo si veda C.d.S., Ad. Pl., n. 4/2019).

Si tratta, invece, di un atto generale che dà attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 2 bis L.R. n. 15/2013, e che, quindi, è stato legittimamente assunto dall’organo esecutivo della Regione.

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