Seconda cessione del credito Superbonus e bonus edilizi, regole anti frammentazione: ok la singola rata ma intera
Agenzia delle Entrate: le altre quote, sempre per l’intero importo, potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24, in tal caso, anche in modo frazionato
L'Agenzia delle Entrate, in mezzo al 'pandemonio' della cessione dei crediti dei bonus edilizi, interviene con una nuova FAQ datata 19 maggio 2022 e spiega come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura), dopo l'introduzione del divieto di cessione parziale e dell’obbligo di tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi apportate dal Decreto Sostegni-Ter, che è andato a introdurre il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge 34/2020.
Come funziona il divieto di cessione parziale
Il divieto di cessione parziale, spiega il Fisco, è riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun titolare della detrazione.
Pertanto:
- le cessioni successive potranno essere relative - per l’intero importo - anche solo a una o ad alcune delle rate di cui è composto il credito;
- le altre quote - sempre per l’intero importo - potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).
Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
Il bollino: a ciascuna rata un codice univoco
Le Entrate ricordano che a ciascun credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni e, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.
A ciascuna rata annuale viene attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni dovrà essere indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.
L'applicazione
Le disposizioni di cui sopra, come già ampiamente sottolineato, si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo.
La tabella per l'esercizio delle opzioni
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Prima
cessione o sconto |
Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 |
Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022 |
Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” | |
Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022 |
Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Evento | Tipo | Ulteriori cessioni |
Cessioni successive alla prima | Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 | Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” |
Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio | Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati” |
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