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Scuole Innovative, tutto da rifare! Bando bocciato dall'Anac

Bando Scuole Innovative: il concorso di idee internazionale non ha indicato i requisiti dei progettisti

Tutto da rifare: 51 gare relative al concorso pubblico "Scuole Innovative", relative alla progettazione e la realizzazione di scuole innovative indetto con provvedimento MIUR del 12 maggio 2016 ed espletato secondo le modalità previste nell'art. 156 del d.lgs. 50/2016 sono state bocciate dall'Autorità Anticorruzione.

Di fatto, a progettare le 51 scuole non potranno essere i progettisti risultati vincitore del maxi-concorso, poiché per affidare la progettazione delle scuole servirà infatti un altro concorso o gara di progettazione a cura di ciascuno dei 51 comuni interessati. I progetti selezionati dal Miur, con tutto il dispendio di tempo, di soldi e di energie ai fini dell'avvio dei lavori, non valgono quasi nulla. 

Lo dice a chiare lettere la delibera Anac n.185 del 21 febbraio 2018, dove - in risposta ad un quesito della struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - ricorda le due condizioni 'sine qua non' che deve rispettare un bando di concorso:

  1. nell'ambito di un concorso di idee, la possibilità di affidare al/ai vincitore/i, con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 156, comma 6, del Codice, anche la redazione dei successivi livelli progettuali è subordinata a due condizioni principali: detta facoltà deve essere esplicitata nel bando di gara ed il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando stesso in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare;
  2. in assenza delle specifiche previsioni del bando di gara sopra indicate, la stazione appaltante, all'esito del concorso di idee, deve indire un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione, ponendo a base l'idea vincitrice del concorso, come previsto dal citato art. 156, comma 5, del d.lgs. 50/2016.


Nel concorso in oggetto, il MIUR ha sì riservato ai comuni la possibilità di affidare ai vincitori lo sviluppo dei vari progetti, ma si è dimenticato di specificare i requisiti professionali e tecnico-economici che i progettisti avrebbero dovuto dimostrare per assumere l'incarico. Il codice Appalti lascia ampia possibilità di assegnazione degli incarichi di progettazione ai vincitori dei concorsi di idee, chiedendo di rispettare solo le due condizioni sopra elencate.

Ma il bando pubblicato a maggio 2016 dal Miur ha rispettato solo la prima delle due condizioni. A poco, peraltro, è servito il tentativo di correggere in corsa l'errore, con una nota pubblicata a settembre 2016, in cui venivano indicati i requisiti che gli enti locali avrebbero dovuto chiedere ai progettisti prima di affidare loro l'eventuale incarico. Quindi, adesso, cosa succederà?

I 51 sindaci coinvolti dal piano per le scuole innovative dovranno ripartire daccapo, promuovendo un nuovo concorso o una gara, a cui potranno peraltro partecipare anche i vincitori del "concorsone" del Miur