Cessione del Credito | Superbonus | Ecobonus | Sismabonus | Bonus ristrutturazione
Data Pubblicazione:

Sconto in fattura Superbonus: se intestato al condominio sbagliato, il credito è "non spettante"

Agenzia delle Entrate: il credito è inesistente se non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente e se l'inesistenza non è riscontrabile con controlli automatizzati o formali; altrimenti, è non spettante.

L' indicazione sbagliata del codice fiscale nelle fatture emesse e nelle comunicazioni inerenti lo sconto in fattura per un bonus edilizio rappresenta un errore sostanziale, che rende necessaria la correzione dell'operazione ab origine ed il riversamento del credito indebitamente utilizzato.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 348/2023 dello scorso 14 giugno, precisando che nel caso di cui sopra il credito esiste, cioè è reale, ma 'correttamente' maturato solo dopo l'accettazione di una comunicazione della nuova opzione di sconto e, dunque, la sanzione è ravvedibile.

Errore di compilazione e annullamento dell'opzione

Il contribuente, nel febbraio 2022, ha utilizzato in compensazione (art. 17 del d.lgs. 471/1997) la quota annuale del credito derivante dallo sconto in fattura ricevuto in luogo del saldo dei compensi per i lavori trainanti e trainati rientranti nel Superbonus 110%.

A dicembre, in seguito all'effettuazione della comunicazione di cessione del credito del secondo e ultimo SAL, il Fisco gli ha comunicato l'annullamento degli effetti dell'istanza di opzione esercitata, rilevando un errore di compilazione delle fatture di vendita consistente nell'errata indicazione del codice fiscale del condominio.

Considerando l'assoluta buona fede che ha condotto a tale errata indicazione, l'Istante ha annullato le comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 121 DL 34/2020, relative al 1° SAL, con la conseguenza che il credito viene meno e, conseguentemente, è necessario riversare quanto compensato tramite ravvedimento operoso.

Si chiede quindi all'Agenzia delle Entrate di chiarire «se il credito da riversare rientri nella definizione di ''credito non spettante'' oppure in quella di ''credito inesistente'' poiché da  ciò dipende l'entità delle sanzioni da considerare quale base ai fini del ravvedimento operoso».

Credito in eccedenza e utilizzo in compensazion crediti inesistenti

Prima di tutto, l'AdE precisa che l'art.13 del decreto legislativo 471/1997, stabilisce che «nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.[...] Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36­bis e 36­ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54­bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Credito inesistente oppure non spettante: le differenze

L'AdE prosegue ricordando i requisiti per considerare inesistente il credito, ossia:

  1. deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);
  2. l'inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, a contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante (cfr. anche Cass. 7615/2022).

Ora, qui la domanda del contribuente è: avendo sbagliato l'indicazione del codice fiscale del condominio, il credito è "non spettante" o "inesistente"?

L'errore sostanziale e la correzione

Le Entrate rispondono sottolineando che l'errore o l'omissione relativo a dati della comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e, quindi, del credito ceduto può essere definito sostanziale (ad esempio, è un errore sostanziale l'errata indicazione del codice fiscale del cedente, o l'errata indicazione del codice 
dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite dispesa).

In questo caso, è emerso che l'istante, pur intestando correttamente al condominio le fatture emesse in data 10 dicembre 2021 e 20 ottobre 2022 rispettivamente con riferimento al primo e al secondo SAL ed inserendo, nella relativa descrizione dell'oggetto dell'operazione, la giusta dicitura che richiamava le opere di riqualificazione energetica e gli estremi catastali del condominio, ne ha però erroneamente indicato il codice fiscale.

Le comunicazioni di ''sconto in fattura'', relative ad entrambi i SAL, risultano quindi trasmesse, nei mesi di dicembre 2021 e novembre 2022, per conto del codice fiscale errato.

Il credito agevolativo in favore del fornitore si origina solo a seguito di accettazione della comunicazione dell'opzione di  sconto, concesso al beneficiario originario dell'agevolazione fiscale.

Nel caso in questione, il credito compensato ''si ricollega'' ad un intervento secondo quanto descritto dall'istante, realmente eseguito e fatturato correttamente, nell'intestazione e nella parte descrittiva con la sola eccezione dell'errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili.

L'errata indicazione del codice fiscale, sia nelle fatture emesse che nelle comunicazioni inviate, rappresenta un errore sostanziale, che ha reso necessaria la ''correzione'' dell'operazione ab origine e il riversamento del credito ''indebitamente'' utilizzato, in quanto sorto da una comunicazione poi annullata.

La rettifica dell'operazione mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all'invio della nuova comunicazione di fatto ha ''rigenerato'' il credito, il cui presupposto costitutivo (i lavori eseguiti a favore del condominio), tuttavia, può dirsi esistente già dal 2021.

In definitiva, il credito in parola può dirsi ''reale'', benché ''correttamente'' maturato solo a seguito dell'accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e, dunque, ''non spettante'' al momento della compensazione eseguita a febbraio del 2022.

La giusta sanzione

Le Entrate chiudono indicando la sanzione applicabile al caso di specie (art.13 comma 4 d.lgs. 471/1997), che punisce l'utilizzo di un credito d'imposta esistente in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, ovvero, nel caso di specie, prima dell'invio della comunicazione corretta.

In ogni caso, la sanzione è ravvedibile e pure sanabile fino al 30 settembre 2023 anche tramite il cd. ravvedimento "speciale".


LA RISPOSTA 348/2023 E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Bonus ristrutturazione

Tutti gli articoli, news, approfondimenti pubblicati su Ingenio sul Bonus ristrutturazioni.

Scopri di più

Cessione del Credito

News e approfondimenti sul tema della cessione dei crediti nei bonus per l’edilizia.

Scopri di più

Ecobonus

Con questo TOPIC si è voluto raccogliere tutti gli articoli pubblicati su INGENIO sul tema del Ecobonus.

Scopri di più

Sismabonus

Con questo TOPIC si è voluto raccogliere tutti gli articoli pubblicati su INGENIO sul tema del Sismabonus.

Scopri di più

Superbonus

Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.

Scopri di più

Leggi anche