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SCIA, autorizzazione sismica, opere non rilevanti e accelerazione inferiore a 0,2 g: i chiarimenti del TAR Bari

Tar Puglia: gli interventi qualificabili come di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità sono esenti, ai sensi dell'art.94 comma 4 dpr 380/2001, dal peculiare regime dell’autorizzazione sismica

L'oggetto del contendere

La sentenza 1262 dello scorso 24 luglio 2021 del Tar Bari ci mette di fronte ad un ricorso contro un'ordinanza di demolizione di alcune opere abusive consistenti in "tre muri perimetrali al piano superiore di un'abitazione preesistente di cui due misuranti 7,00 x 0,30 x h 1,90 ed uno di m. 7,00 x o,30 x h 1,20".

Il 'nocciolo' della questione è questo: secondo la signora ricorrente, le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione impugnata sarebbero state realizzate “sulla base di valido titolo abilitativo costituito proprio dalla SCIA alternativa al permesso di costruire del ... corredata dagli elaborati dimostranti il superamento dei vincoli presenti sull'immobile, nonché dalla relativa autorizzazione paesaggistica semplificata”, nonché nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari in materia edilizia e sismica, oltre che supportate dal rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata; pertanto, tali opere non necessiterebberodi autorizzazione sismica in quanto rientranti secondo la normativa nazionale sulle costruzioni, NTC 018 e Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, tra le "opere di minore rilevanza” perché ricadenti, in particolare, "in sito di zonizzazione sismica 2 ma con ag minore di 0,20 g”.

Il comune, in tal senso, ha opposto che il progetto proposto dalla ricorrente non recherebbe “alcuna ipotesi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria ma esclusivamente l’ampliamento di un immobile preesistente”; che “nell’area ove sono stati realizzati gli interventi oggetto dell’ordinanza di demolizione sussiste chiaramente un vincolo paesaggistico, in conseguenza del quale in ogni caso non sono assentibili interventi di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. Puglia 14/2009”, da ciò inferendo che l’intervento oggetto del contendere non sarebbe in radice ammissibile; che, in ogni caso, poiché nella specie non si tratterebbe di una ristrutturazione edilizia, bensì di una nuova costruzione, l’unico titolo ammissibile sarebbe il permesso di costruire, e ciò anche a prescindere dall’ottenuta autorizzazione paesaggistica.

SCIA, autorizzazione sismica, opere non rilevanti e accelerazione inferiore a 0,2 g: i chiarimenti del TAR Bari

Permesso di costruire o SCIA alternativa?

Il Tar accoglie il primo motivo di ricorso, incentrato sul titolo abilitativo oggetto del contendere: permesso di costruire ex art. 10 del dpr 380/2001 in luogo della SCIA alternativa al permesso di costruire, disciplinata dal successivo art. 23.

Una disposizione, quest’ultima, che individua una serie di interventi edilizi, tra i quali (comma 1, lett. a) “gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c)” e dunque, segnatamente, “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Ma dall’esame della tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 (cd. Decreto SCIA 2) gli elementi che connotano gli interventi di c.d. “ristrutturazione pesante”, realizzabili tramite SCIA alternativa a permesso di costruire, sono, tra gli altri, quelli che

  • non comportino la completa demolizione dell'edificio;
  • comportino l’aumento del volume complessivo;
  • apportino modifiche al prospetto dell'edificio;
  • comportino un cambio d'uso urbanisticamente rilevante se l’immobile è ricompreso nel centro storico.

Per tutti questi interventi è ammessa la SCIA alternativa ex art. 23 TUED.

La stessa tabella - continua il TAR - prevede che il medesimo titolo è sufficiente per le nuove costruzione “in esecuzione di strumento urbanistico attuativo”, nonché per gli “interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati”, ivi compresi “gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi”.

In sostanza, nel caso di specie gli interventi realizzati dalla ricorrente consistono sostanzialmente in un ampliamento del fabbricato preesistente inferiore al 20% della volumetria totale dell’immobile.

La fattispecie in esame è dunque riconducibile a quelle di cui alla lett. c, comma 1 dell’art. 10 del dpr 380/2001, dato che gli interventi realizzati hanno evidentemente comportato (soltanto) “modifiche della volumetria complessiva” dell’edificio.

Tradotto: l’intervento edilizio si può 'fare' con SCIA alternativa al permesso.

 

Vincolo sismico per opere di scarsa rilevanza

Veniamo alla parte dedicata all'autorizzazione sismica mancante.

Dalla relazione tecnica allegata dalla ricorrente, risulta che nell’area controversa il valore di accelerazione al suolo è pari a 0,1854. Pertanto, gli interventi realizzati rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b, n. 1 dell’art. 94-bis TUE, riferita agli “interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3”: si tratta, in pratica, di interventi qualificabili come di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità e, per tale ragione, esenti – ai sensi della disciplina di cui al comma 4 del predetto art. 94 – dal peculiare regime dell’autorizzazione sismica regolata dal comma 1.

 

Autorizzazione paesaggistica e tolleranze costruttive

In ultimo, si evidenzia il rilascio da parte del comune dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ex art.146 comma 9 del d.lgs. 42/2004 che riguarda gli interventi di lieve entità, ossia quelli indicati nell'elenco di cui all’allegato B del dpr 31/2017, tra i quali - per quanto riguarda i lavori controversi - gli interventi che comportino “incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”.

Stando alla relazione tecnica, considerando che l’art. 34-bis del TUE (“tolleranze costruttive”) prevede, al comma 1, una soglia di tolleranza del 2% nel caso di discordanza tra le cubature e le volumetrie indicate nel progetto rispetto al costruito, il volume ampliato “risulta verificato come volume contenuto nel 10% per l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

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