Titoli Abilitativi
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SCIA 2, ci siamo quasi: per ogni intervento, ecco l'iter amministrativo giusto

Il decreto SCIA 2, varato dal CDM lo scorso 15 giugno e all'esame di enti locali (regioni e comuni) e Consiglio di Stato per la definitiva approvazione, di fatto rappresenta la 'mappa' finale, con tabella indicativa delle attività private, economiche ed edilizie, oggetto di procedimento di mera comunicazione e quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa, così da garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardare la libertà di iniziativa economica.

Dopo la pubblicazione in GU della SCIA semplificata, l'obiettivo si sposta sui 105 interventi di edilizia privata e sulla tabella semplificativa che fornisce le informazioni precise sulle istanze da presentare a seconda dell'attività.
 
La SCIA semplificata è già storia, ora l'attesa è tutta per la SCIA 2, il decreto che interessa di più imprese di costruzioni, professionisti e cittadini perché fornisce riferimenti precisi su:
1) assoggettamento a una qualsiasi forma di istanza (o comunicazione, o segnalazione) o libertà di azione per una determinata attività;
2) definizione dell'istanza (o comunicazione, o segnalazione) precisa da presentare a seconda dell'attività.
 
Il decreto SCIA 2, varato dal CDM lo scorso 15 giugno e all'esame di enti locali (regioni e comuni) e Consiglio di Stato per la definitiva approvazione, di fatto rappresenta la 'mappa' finale, con tabella indicativa delle attività private, economiche ed edilizie, oggetto di procedimento di mera comunicazione e quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa, così da garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardare la libertà di iniziativa economica. 
 
L'obiettivo del decreto SCIA 2 è quello di rendere più semplice l'orientamento tra le nuove attività soggette al nuovo regime di liberalizzazione e quelle sulle quali, invece, residua ancora un potere di intervento delle PA. La tabella riporta, accanto ad ogni tipo di attività: definizione unica standardizzata, richiamo normativo e tipo di permesso richiesto al privato
 
Alcuni esempi di interventi a realizzazione libera:
- opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
- opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità;
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici;
 realizzazione di rampe per la rimozione barriere architettoniche (lavoro per cui oggi è richiesta l’autorizzazione come per l’installazione di ascensori);

Alcuni esempi di interventi per cui è richiesta la SCIA:
- manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;
- restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
- ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.
In caso di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia che portino ad un'opera in tutto o in parte diversa dalla precedente, che comportino modifiche della volumetria complessiva, e di interventi che implicano, nei centri storici, una modifica della destinazione d'uso, andrà sempre richiesto il permesso di costruire.
 
Il decreto SCIA 2 tratta anche tutti gli interventi che hanno impatto diretto sull'ambiente o che riguardano opere pubbliche: le tabelle infatti indicano il dettaglio per gli interventi dove si richiede AIA (autorizzazione integrata ambientale), VIA (valutazione impatto ambientale) e AUA (autorizzazione unica ambientale).
 

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