Scale a chiocciola e edifici storici: quando può essere negata l’installazione
Nel contesto dell'architettura, le scale rappresentano elementi strutturali cruciali negli edifici multi-livello in quanto permettono il collegamento verticale tra i piani. Il loro dimensionamento richiede particolare attenzione soprattutto in presenza di spazi ridotti. La recente sentenza del Tar del Lazio n. 15910/2024, che ha negato l’installazione di una scala esterna in un edificio storico, evidenzia che ogni modifica deve essere soggetta a un attento esame da parte delle autorità competenti.
Le scale: tipologie e normativa
La scala è uno degli elementi strutturali che nella progettazione comporta non poca attenzione, infatti costituisce l’elemento fondamentale per la costruzione di un edificio a più livelli. Le scale possono essere realizzare in vari materiali come c.a. (scale con elementi prefabbricati o gettati in opera), legno, acciaio oppure miste acciaio-vetro o acciaio-legno.
Quelle in c.a. rappresentano la tipologia maggiormente diffusa, esse si suddividono a loro volta in tre macro-categorie:
- scale a soletta rampante, ove una soletta in c.a. armata, con funzione portante, è sormontata da elementi non strutturali che conformano i vari gradini;
- scale con trave a ginocchio, costituite da una trave ad asse spezzato, detta trave a ginocchio, dalla quale emergono elementi a sbalzo portanti che costituiscono i gradini;
- scale elicoidali, che presentano forma in pianta ad chiocciola. Esse sono realizzate mediante elementi a portanti a sbalzo, aggettanti da una colonna centrale.
La scelta del tipo di scala è sicuramente influenzata dallo spazio a disposizione e dall’impatto estetico sugli ambienti in cui essa deve essere posizionata, non a caso spesso viene scelta la scala a chiocciola soprattutto quando occorre posizionarla al centro di una stanza.
La scala a chiocciola si presenta a rampa curva e può avere una forma;
- circolare;
- quadrata;
- ellittica.
Il dimensionamento di una scala a chiocciola richiede calcoli accurati per garantirne sia l’estetica sia la funzionalità, infatti il numero di gradini, la larghezza media della pedata e l’alzata diventano elementi fondamentali che contraddistinguono il confort e la sicurezza della stessa.
Ad esempio il calcolo dei gradini di una scala a chiocciola non è casuale ma viene garantito attraverso la relazione “dislivello÷alzata=n.gradini”, dove:
- il dislivello da superare tra due piani successivi corrisponde alla distanza tra l’estradosso (pavimento) del piano di partenza e l’estradosso di quello di arrivo;
- l’alzata è la distanza verticale tra un gradino e l’altro, il valore ideale per una scala a chiocciola è compreso tra 17 e 21 centimetri, maggiore è l’alzata e minore sarà il numero di gradini necessari.
In generale, le relazioni invece tra alzata e pedata (larghezza del gradino) che rendono fruibile ed “ergonomica” una scala sono:
alzata+pedata=45÷47 cm
2⋅alzata+pedata=62÷64 cm
Le normative che disciplinano la realizzazione delle scale sono molteplici, infatti ci sono varie situazioni che possono incidere sul dimensionamento in funzione dell’utilizzo specifico. In particolare occorre dire che i principali vincoli al dimensionamento derivano:
- dal luogo (come alberghi, teatri, residenze, scuole, cantieri, etc.);
- dallo scopo (ad esempio per uso pubblico o privato);
- dal flusso atteso (scale principali di esodo, scale di emergenza da utilizzare per l’evacuazione, scale secondarie di servizio);
- dalla pendenza (vincolata dagli spazi planimetrici utilizzabili per l’ingombro e dai dislivelli da superare);
- dalla forma (es. a chiocciola o a giorno).
Nella progettazione delle scale occorre far riferimento principalmente ai seguenti riferimenti normativi:
- NTC 2018;
- D.P.R. 380/2001;
- Piani e regolamenti locali;
- legge 13/1989 e D.M. 236/1989;
- D.M. 30 novembre 1983;
- Norme UNI scale prefabbricate.
A chiarire come non sempre sia consentito l’uso di una scala a chiocciola, soprattutto quando l’uso comporta la modifica del prospetto di un edificio storico, è la sentenza del Tar del Lazio n. 15910/2024.
Negato il permesso per scala esterna in edificio storico
Il Tar per il Lazio ha emesso la sentenza n. 15910/2024 riguardante il ricorso presentato avverso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e il Comune di Roma, relativamente la richiesta di annullamento di un parere negativo riguardante la realizzazione di una scala a chiocciola esterna presso un appartamento di proprietà della ricorrente.
Il ricorrente ha contestato la nota pervenuta in data 13 ottobre 2017, relativa a un intervento edilizio che avrebbe dovuto collegare il terrazzo di pertinenza con il lastrico solare, lamentando il difetto di motivazione del parere della Soprintendenza e una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri interventi similarmente documentati.
Il ricorrente ha sottolineato che (a suo parere) l’immobile non fosse sottoposto a vincoli specifici. L’assenza di contraddittorio durante il procedimento è stata un'altra ragione per cui il ricorrente ha richiesto l’annullamento del parere, ritenendo che il diniego fosse viziato.
Dopo aver esaminato attentamente gli atti, il Tar ha ritenuto infondato il ricorso, confermando che l'intervento edilizio avrebbe comportato una modifica del prospetto dell’edificio, incidendo sulla classificazione tra "lastrico solare" e "terrazza". Tale cambiamento avrebbe rappresentato un’alterazione significativa e non giustificabile dalle sole motivazioni presentate dalla ricorrente.
La sentenza del Tar Lazio ribadisce l’importanza della discrezionalità tecnica degli organi preposti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, evidenziando la difficoltà nel contestare le valutazioni tecniche senza fondamenti solidi. Gli interventi edilizi all’interno di contesti storici devono essere valutati con particolare attenzione, e ogni variazione è soggetta a un rigoroso esame da parte delle autorità competenti.
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