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Scala a chiocciola nel sottotetto fino alla mansarda: è abusiva se non prevista nella relazione asseverata

Ristrutturazioni edilizie: non è sufficiente l'indicazione della scala a chiocciola che porta fino alla mansarda nel grafico di progetto, in quanto la stessa deve essere anche menzionata testualmente nella relazione asseverata che reca la sola indicazione di opere interne.

Una scala a chiocciola può essere abusiva per più motivi: in primis, se realizzata 'contestualmente' ad un altro intervento per il quale non si sono rispettate le regole edilizio-urbanistiche. Inoltre, se non è menzionata nella relazione asseverata.

Queste due indicazioni arrivano dalla particolare sentenza 7832/2023 dello scorso 21 agosto del Consiglio di Stato, relativa al ricorso contro la contestazione, da parte di un comune (avvallata dal TAR competente), di alcune opere edili abusive consistite nella demolizione e ricostruzione, a quota inferiore, del solaio di calpestio di un sottotetto di 30 metri quadrati con rifacimento del tetto di copertura previa demolizione e ricostruzione dello stesso.

Le opere, qualificate come ristrutturazione edilizia, risultavano realizzate sull'immobile di loro proprietà sottoposto a vincolo individuo ex legge 1089/1939.

Il ricorso

Con autonomo ricorso le appellanti impugnavano il provvedimento con cui la Soprintendenza ordinava loro di presentare un progetto per ripristinare lo stato dei luoghi essendosi rilevata la difformità delle opere realizzate (scala a chiocciola, realizzazione di un solaio ad una quota superiore e delle falde del tetto) dal progetto approvato.

Abbassamento del sottotetto e installazione di scala a chiocciola: è ristrutturazione edilizia (come minimo)

Secondo Palazzo Spada, il Tar ha disposto un'istruttoria dalla quale è emerso che le opere oggetto della residua impugnazione avevano comportato un aumento delle superfici utili.

Esse sono, infatti, consistite nell'abbassamento del solaio dell'ultimo piano (immediatamente sottostante il “soppegno” al di sotto del tetto) e nella installazione di una scala a chiocciola per l’accesso al piano mansarda, così ricavato, nonché al terrazzo soprastante.

L’abbassamento del solaio dell’ultimo piano ha consentito di ricavare dei vani abitabili in luogo del descritto soppegno.

Il TAR ha quindi condivisibilmente concluso che l’intervento fosse qualificabile (quanto meno) come ristrutturazione in quanto erano state realizzate più opere coordinate che aveva portato a un organismo edilizio caratterizzato da una diversa distribuzione dei volumi sul piano verticale tanto da rendere abitabili degli spazi che non lo erano in precedenza.

Gli interventi hanno, infatti, comportato un aumento delle superfici utili con l’abbassamento del solaio dell’ultimo piano, con la realizzazione di vani abitabili in luogo del soppegno, con la installazione della scala per l’accesso al piano mansarda e alla terrazza.

Il sottotetto

Quanto all’ampliamento del sottotetto, prosegue il Consiglio di Stato, non è contestabile la sua abusività essendo un'opera non prevista dall'autorizzazione soprintendentizia.

La scala a chiocciola deve essere indicata nella relazione asseverata

Ma veniamo alla parte più interessante della pronuncia, quella destinata alla scala a chiocciola.

Palazzo Spada propende per la sua abusività pèr due motivi:

  1. si inserisce in un contesto di opere non autorizzate per la sua funzione di collegamento anche agli ambienti abusivamente ricavati (sottotetto abitabile);
  2. non era prevista nella relazione asseverata che ha consentito la realizzazione dell'intervento ma solo nei relativi grafici. Sebbene sia già dirimente la prima considerazione, va osservato, rispetto a quest'ultima circostanza, che non è sufficiente l'indicazione dell'opera nel grafico di progetto, dovendo essere la stessa anche menzionata testualmente nella relazione asseverata che reca la sola menzione di opere interne.

In definitiva, siccome si tratta di opere non autorizzate da effettuarsi su un immobile sottoposto a vincolo individuo, l'ordine di reintegrazione (art. 131 d.lgs. 490/1999, vigente ratione temporis) acquisisce natura vincolata con la conseguente infondatezza di tutte le censure mosse avverso il provvedimento della Soprintendenza.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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