Scadenza bonus facciate e lavori non completati
Il Bonus Facciate sta per scadere e i pagamenti dei lavori dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2022. Dopo questa data, infatti, il bonus scomparirà. Vediamo come comportarsi quando i lavori non sono stati completati e se e quando possibile utilizzare il bonus ristrutturazioni.
Bonus Facciate ed esempi numerici
Il 31 dicembre 2022 segna la scadenza del Bonus Facciate. Di conseguenza si aprono diversi scenari su cui è necessario riflettere. Ricordiamo in breve le vicissitudini di questo incentivo, che negli ultimi anni è stato messo più volte in discussione.
Ricorderete infatti che si parlava già di una sua eliminazione per l’anno in corso. Ma la Legge di Bilancio 2022 ne aveva prorogato ancora l’esistenza.
Se però nel 2020 e nel 2021 l’aliquota della detrazione per le spese effettuate era al 90%, nel 2022 tale aliquota è scesa al 60% (vd Legge di Bilancio 2022).
Facciamo un esempio. Se si spendono 100.000 € per ristrutturare una facciata, il Bonus consente di recuperare, stando all’aliquota, il 60% della spesa. Il committente potrà, quindi, recuperare 60.000 €. La detrazione sarà di 6.000 € ogni anno per 10 anni.
L’alternativa alla detrazione IRPEF è lo sconto in fattura o la cessione del credito. In questo modo si recupera immediatamente l’importo speso.
Le tre modalità di fruizione del Bonus Facciate e i visti obbligatori
Per poter usufruire delle agevolazioni del Bonus Facciate, è fondamentale che i prospetti, ossia le parti su cui si interviene, siano rivolti verso l’esterno e non si affaccino su cortili interni. Inoltre, l’edificio deve trovarsi in una Zona A o B così come stabilito dal DM 1444/1968.
Come anticipato le modalità per poter beneficiare del Bonus Facciate sono tre:
1. Portarlo in detrazione con la dichiarazione dei redditi;
2. Chiedere lo sconto in fattura all’impresa esecutrice dei lavori;
3. Cedere il credito ad istituti di credito o ad istituti finanziari.
Il Decreto Antifrodi e la Legge di Bilancio hanno inoltre reso obbligatorio il Visto di Conformità e l’Asseverazione Tecnica di Congruità per le spese superiori a 10.000€. In seguito, però, l’AdE ha specificato che il Visto e l’Asseverazione diventano obbligatori per ogni spesa effettuata per i lavori con Bonus Facciate.
La corsa a fine 2021 e la data del 16 marzo 2022
Il Bonus Facciate ha visto l’aliquota agevolata scendere al 60% con la Legge di Bilancio 2022. Di conseguenza tutti hanno cercato di ottenere l’aliquota del 90% consegnando la fattura anticipata al fornitore entro il 31/12/2021.
Così facendo, grazie al principio di cassa, è stato possibile richiedere la detrazione del 90% anche se i lavori non erano ancora cominciati. Coloro che hanno richiesto l’agevolazione del Bonus Facciate avrebbero dovuto completare i lavori all’inizio del 2022 e comunicare al Fisco, entro il 16 marzo 2022, l’opzione relativa al 2021 insieme al Visto di Conformità delle spese.
Chi ha dimenticato di segnalare al Fisco l’opzione, potrà cedere solamente 9/10 del Bonus Facciate, perché la prima rata di 1/10 il beneficiario la può recuperare solo in dichiarazione dei redditi
Lavori non completati e distinzione tra imprese e privati
C’è una ipotesi però ben peggiore da considerare. Riguarda chi non completa i lavori e usufruisce del Bonus Facciate. Perché? In questo caso l’AdE recupererà dal committente la detrazione fiscale fruita indebitatamene a cui si aggiungono gli interessi e una sanzione. Inoltre, c’è il rischio di coinvolgimento del fornitore che ha fatto lo sconto in fattura, anche se la sua responsabilità in solido è solo per i casi di violazione con dolo o colpa grave.
Una distinzione importante da fare è quella tra imprese e privati. I privati hanno la sicurezza di recuperare il 90% delle spese, affinché siano pagate entro fine 2021, anche se i lavori verranno conclusi nel 2022. Questo è possibile grazie al principio di cassa che considera la data in cui è stato fatto il bonifico di pagamento.
Le imprese invece si avvalgono del principio di competenza. Possono recuperare il 90% delle spese solo per lavori eseguiti ed accettati dal cliente entro fine 2021. La data di pagamento non influisce in nessun modo.
Sia per le imprese che per i privati vale la detrazione al 60% introdotta dalla legge di Bilancio 2022.
Bonus Facciate: quali detrazioni richiedere dal 1° gennaio 2023?
Come ampiamente ricordato il 31 dicembre 2022 segna la scadenza del Bonus Facciate. Quali detrazioni potrà richiedere dal 1° gennaio 2023 chi non ha completato i lavori?
Bonus facciate
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