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Sblocca Cantieri e Laboratori per Edifici Esistenti: è la morte della Cultura della conoscenza strutturale

Ecco una lettera di alcuni ingegneri contro l'assegnazione in esclusiva ai laboratori ufficiali delle prove sugli edifici esistenti

"Pubblichiamo la nota di alcuni Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, che rappresentano e riportano le opinioni correnti fra coloro che si occupano di progettazione strutturale e di diagnostica, sulla recente istituzione dei Laboratori comma C-bis per l’esecuzione e la certificazione delle prove sui materiali da costruzione sulle strutture esistenti di cui al recente decreto “Sblocca cantieri”".

Andrea Dari


Nuova forma di laboratorio all’interno dell’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001  - comma C-bis “Laboratori per l’esecuzione e la certificazione delle prove sui materiali da costruzione sulle strutture esistenti” di cui al recente decreto “Sblocca cantieri”.

Cosiddetti “Laboratori in situ comma C-bis” ovvero “ La morte della Cultura della conoscenza strutturale sugli edifici esistenti”

La motivazione principale dell’istituzione di questa nuova forma di laboratorio è emersa per via della richiesta di alcuni soggetti che svolgevano attività di diagnostica sulle costruzioni esistenti di “riappropriarsi”, giustamente, della possibilità di eseguire i prelievi di carote di CLS e di barre d’armatura, che con le NTC2018 (punto 8.5.3.) sono state demandate in modo esclusivo ai Laboratori autorizzati per i materiali da costruzione di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. Sulla questione dei prelievi distruttivi sulle strutture in c.a., è stato presentato nel 2018 un ricorso al TAR del Lazio, che risulta attualmente ancora in essere, nonostante altri soggetti abbiano presentato negli ultimi mesi una proposta gravosa, esplicitata tramite la definizione dei criteri necessari per ottenere l’autorizzazione per i c.d. Laboratori in situ. Tale ultima proposta, recepita in forma attuativa nell’emendamento alla “Sblocca cantieri”, viene però a determinare, a sua volta, un principio di “esclusività” non solo sui prelievi distruttivi, ma addirittura  su tutta la diagnostica sul costruito, in via generale. 

Queste modifiche da apportare all'impianto normativo vigente sono alla base di una Circolare autorizzativa del S.T.C. del C.S.LL.PP. di prossima emanazione (fine Settembre 2019). Da notizie ormai di dominio pubblico fra gli addetti ai lavori, è stata redatta una bozza di Circolare che definisce criteri ancora più stringenti rispetto alla già gravosa proposta pubblicata sul WEB, per ottenere l’autorizzazione ad operare da parte di questi nuovi soggetti. In sostanza si istituiscono i "Laboratori per le prove in situ comma C-bis", in forma societaria, aventi obbligo di certificazione ISO 9001, dotati di Direttore Tecnico certificato di Livello 3 in numerosi metodi di prova, personale dipendente non laureato addetto alle prove di laboratorio certificato di Livello 2 (si parla di alcuni sperimentatori e di una unità di personale amministrativo/segreteria – in tutto 5 unità di personale compreso il Direttore) ed obbligati ad essere dotati di una vasta e costosa apparecchiatura in svariati metodi di prova, ricoverata in idonei locali di opportuna superficie, in maniera propedeutica a qualsiasi metodo di prova, anche speditivo e non distruttivo, anche singolo.

Valutiamo di seguito le pesanti problematiche che emergono da tale scelta:

  1. Verrebbero messi fuori mercato tutti i liberi professionisti, Ingegneri ed Architetti (ma anche altri Tecnici che operano in ambiti molto specifici), che eseguono controlli strutturali sull’esistente, i quali hanno già investito risorse economiche in tale ambito, anche come semplici studi professionali, acquistando strumentazione (come accelerometri, sclerometri, incudini, macchine per ultrasuoni, sistemi di monitoraggio, ecc.), che si vedrebbero ora costretti, per poter continuare l’attività, a sostanziali investimenti per la obbligatoria costituzione di società, spese per la ISO9001, spese per la presa in carico e la certificazione di dipendenti e collaboratori, spese per l’adeguamento dei locali, ecc.. Sostanzialmente ciò comporterebbe il passaggio da una forma professionale di alta specializzazione, ad una forma diversa, ad alta prevalenza imprenditoriale.
  2. In sostanza, la proposta espressa, pone il dubbio di avere l’unico scopo di creare un accentramento del mercato della diagnostica, con il solo vantaggio di coloro che riusciranno, in via esclusiva, ad ottenere l’autorizzazione dal S.T.C.: l’utilità del principio “o tutto o niente” di certo non va di pari passo con il principio di qualità, concorrenza e specializzazione, anche nel superiore interesse della Collettività.
  3. Il fatto di dover possedere, come obbligatorio organigramma, un Direttore Tecnico laureato e Tecnici sperimentatori diplomati, dà il diritto a questi ultimi di eseguire tutte le prove anche in autonomia (non è necessario che il Direttore vada in cantiere ad eseguire le prove – in sostanza la certificazione del Direttore Tecnico risulta una controfirma a quella dello sperimentatore). Per esemplificare il punto, si fa l’esempio banale delle prove pacometriche: il rilievo delle armature nel calcestruzzo armato ha indubbiamente come premessa la conoscenza dei principi della Scienza e della Tecnica delle Costruzioni, della Riabilitazione degli edifici esistenti, della Storia dell’Architettura e dell’Ingegneria nel corso dei secoli, in quanto la ricerca delle barre va mirata in posizioni specifiche degli elementi strutturali in funzione dell’epoca di costruzione (conoscenze estranee ad es. per un perito tecnico). L’esempio può estendersi in tutti gli altri ambiti di prova (prove durometriche, prove con martinetti piatti, endoscopie, ecc.).
  4. E’ probabile che tale operazione potrebbe portare ad un abbandono, da parte del singolo professionista strutturista, del ricorso ad alcuni metodi di prova, spesso speditivi perché eseguiti autonomamente, utili a formare un proprio personale convincimento sulle caratteristiche meccaniche dei materiali e sulla tipologia costruttiva delle costruzioni che siano oggetto di interventi di Progettazione di riabilitazione strutturale e/o di Direzione dei Lavori e di Collaudo. 
  5. Si arriverebbe pertanto ad un esproprio di competenze professionali, definite per Legge (artt. 51 e 52 del R.D. n.2537/1925), verso i singoli professionisti Ingegneri ed Architetti sulla “conoscenza del costruito”, come parte fondante di tutto il percorso progettuale e realizzativo. Tale disciplina non può essere ristretta ad un criterio meramente economico - chi più può spendere, più indaga - ma deve essere elemento trainante nel supporto allo studio della vulnerabilità statica e sismica degli edifici esistenti. Valga per tutti l’esempio di un possibile maggiore ricorso a Livelli di Conoscenza più bassi (Livello LC1 – NTC2018), per evitare una maggiore numerosità di prove da commissionare ai nuovi Laboratori autorizzati, non potendo più utilizzare report di indagini non distruttive da eseguire autonomamente, nell’ambito delle prerogative di uno studio professionale di Ingegneria e/o di Architettura.
  6. L'autorizzazione ad operare, rilasciata ad un nuovo Laboratorio in situ comma C-bis, comporta inevitabilmente la necessità di dover certificare i risultati dei test autorizzati. Questo presupposto comporta una differente problematica, rispetto a quanto già fatto dai “classici” Laboratori di cui all’art. 59 (ad es. sui cubetti di CLS o sulle barre di armatura), se viene utilizzato in ambito diagnostico: le campagne di indagine sono basate su controlli non distruttivi (CND) che sostituiscono in parte quelli distruttivi, con lo scopo di controllare più elementi strutturali, limitando per ovvi motivi le demolizioni. Nonostante la conoscenza degli standard di prova, normati da UNI, nella diagnostica spesso il risultato è ottenuto in funzione dell’esperienza e dell’interpretazione di ciascun operatore: basti pensare  all’individuazione del tempo di volo su un oscillogramma di una prova ad ultrasuoni, oppure all’interpretazione di una prova pacometrica. Come si potranno certificare risultati basati su una interpretazione, che fra l’altro dovrebbe presupporre l’esecuzione dei test da parte di sperimentatori con un bagaglio di studi specifico, e soprattutto di una esperienza nel campo della Progettazione, della Direzione dei Lavori e del Collaudo? È ovvio che la diagnostica conceda spazio all'interpretazione, presupponendo anche una forte responsabilità, civile e penale, a chi la esercita, nello spirito delle competenze professionali di Ingegneri ed Architetti previste e tutelate nel R.D. n.2537/1925. Gli Ingegneri ed Architetti italiani, in virtù di un approfondito percorso di studi universitari, di un Esame di Abilitazione di Stato, di una esperienza maturata sul campo e nel rispetto della deontologia professionale dovuta con l'iscrizione ad un Ordine Professionale, risultano "de facto" abilitati ad eseguire e valutare le indagini sulle costruzioni esistenti e ad assumerne le relative responsabilità.
  7. Con riferimento infine al punto precedente, si può citare il caso dei Geologi liberi professionisti, che non hanno necessità di essere autorizzati per eseguire prove in situ di loro competenza (ed addirittura prelievi: ad es. carotaggi con prelievo di campioni di terreno - fra l’altro molto più deperibili ed alterabili di carote in calcestruzzo!). Il tentativo in questo senso era già stato fatto da alcune realtà portatrici di altri interessi, allo scopo di espropriare le indagini geognostiche ai liberi professionisti Geologi: nel 2012 un ricorso al TAR del Lazio (Sentenza n.3761/2012) ha spento sul nascere questi tentativi, ribadendo la competenza di tali professionisti in tutte le prove che non siano di “Laboratorio terre” di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.

Ora il tentativo è fatto con gli Ingegneri e gli Architetti, ed è evidente che se la Circolare dovesse essere approvata in forma autorizzativa e con caratteristiche di esclusività, sia necessario ed imprescindibile un ulteriore ricorso al TAR che ristabilisca i termini della questione, nell’interesse generale e superiore della Collettività, e nell’interesse specifico dei liberi professionisti Ingegneri ed Architetti.

 

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