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Sbancamento, livellamento e pavimentazione: il confine tra edilizia libera e nuova costruzione con permesso

Tar Napoli: l'intervento edilizio consistente in opere di sbancamento, livellamento e pavimentazione, integra trasformazione urbanistica ed alterazione permanente dell’assetto del territorio

Se le attività edilizie di sbancamento, livellamento e pavimentazione si qualificano quali opere/interventi di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), dpr 380/2001, sono conseguentemente subordinate a permesso di costruire in forza dell'art. 10, comma 1, lett. a) dello stesso DPR (cfr. in termini T.A.R. Napoli 6218/2018, 3874/2020).

E' quindi giusto intimare la demolizione per queste opere, realizzate senza permesso:

  1. sbancamento di terreno vegetale con asportazione di materiale lapideo e della vegetazione sul lato sinistro per chi accede al preesistente fabbricato. Le dimensioni sono pari a circa 11,00 mt. x 6,00 mt di larghezza (media m. 2,00 altezza);
  2. creazione di un viale carrabile con asportazione di terreno vegetale lapideo con collegamento fra il manufatto per civile abitazione di cui al punto 1) e un secondo manufatto adibito a deposito già oggetto di accertamento, per una lunghezza complessiva di circa 33 mt. ed una larghezza media di circa 4,00 mt.

Sbancamento: quando è attività di edilizia libera?

Da segnalare che, secondo quanto disposto dall'art.6-bis del TUE, sono esenti da titolo abilitativo scavi, livellamenti, riporti di terreno, sbancamenti, significativi movimenti di terra, rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all’attività edificatoria.

I lavori di sbancamento si dividono in:

  • di scavo: spostamento di terra o altro materiale con qualsiasi mezzo mediante escavazione al fine di realizzare una fossa o incavo a uguale o diversa profondità dal livello del terreno circostante;
  • di reinterri: reinbottimento, soprelevazione del suolo mediante risistemazione e movimento di terreno; prelievi e spostamenti di materiale, anche inerte, tendente a eseguire il livellamento del suolo.

Sono quindi liberi i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro – silvo - pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.

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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

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