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Sbancamenti e scavi non provano l'inizio dei lavori edilizi

Per il Tar Toscana, i lavori di "scavo e sbancamento", "spianamento del terreno" ed il "movimento terra" non costituiscono inizio dei lavori ai sensi dell'art. 15 del Testo unico edilizia

L'inizio dei lavori edilizi deve sempre essere valutato con specifico riferimento all'entità ed alle dimensioni dell'intervento edilizio autorizzato: si considerano quindi "iniziati" i lavori che consistono nell' insediamento del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni. Non provano l'inizio dei lavori, invece, le attività di sbiancamento, scavo, spianamento del terreno e movimento terra, ai sensi dell'art.15 del dPR 380/2001.

Lo ha ribadito il Tar Toscana, che nella sentenza 1720/2016 ha rigettato il ricorso contro il provvedimento comunale di decadenza del permesso di costruire per "mancato effettivo inizio dei lavori". Nella fattispecie, ci si era limitati ad effettuare semplici interventi di manutenzione ordinaria quali la delimitazione dell'area di cantiere, l'eliminazione di arbusti e lo sbancamento del terreno, senza dar corso a nessun tipo di attività prodromica alla realizzazione dell'impianto, nemmeno agli scavi per la sistemazione dei serbatoi.

I giudici amministrativi, a rinforzo, ricordano che i soli lavori di sbancamento, non accompagnati dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di addivenire al compimento dell'opera assentita, attraverso un concreto e durevole impiego di risorse finanziarie e materiali, non dimostrano l' effettivo inizio dei lavori. Pertanto il permesso di costruire 'decade'.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF