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Sanzioni pecuniarie per illeciti edilizi: cos'è il criterio del tempus regit actum?

TAR Piemonte: il regime delle sanzioni pecuniarie risponde al criterio del tempus regit actum e tiene conto della natura permanente dell’illecito edilizio

 

Sanzioni pecuniarie in edilizia: i principi

Cos'è il tempus regit actum rapportato agli abusi edilizi? E come si applica? A queste domande risponde in maniera piuttosto esaustiva il Tar Piemonte nella recente sentenza 44/2019, che contiene interessanti chiarimenti in merito alla quantificazione della sanzione di cui all'art. 34 comma 2 del dpr 380/2001.

Tale disposizione stabilisce che "quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale".

La controversia sul costro di costruzione

Nel caso di specie il ricorrente sosteneva che, al fine della determinazione del costo di costruzione, l'amministrazione avrebbe dovuto considerare il valore dettato dall'art. 14 della legge 392/1978; mentre ha invece considerato i parametri dettati dal DM 19.12.1998.

Il comune aveva individuato la superficie convenzionale come base per il calcolo della sanzione di cui all'art. 34 cit. per le opere abusive realizzate su immobili a destinazione residenziale, disponendo che l'importo della sanzione fosse comunque "applicata una sanzione minima pari a Euro 2.000,00, sia per ciò che attiene le destinazioni residenziali che quelle non residenziali".

Il tempus regit actum

Per il Tar il ricorso va respinto in quanto l'art. 34, ai fini della determinazione del costo di costruzione, rinvia in termini generali alla legge 392/78; il precedente art. 33, che richiama il medesimo parametro, chiarisce che, ai fini della quantificazione, deve tenersi conto "dell’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso", ossia esattamente la soluzione seguita dall'amministrazione che ha tenuto conto dell'ultimo decreto ministeriale approvato in materia.

Il regime delle sanzioni pecuniarie - insistono i giudici amministrativi - risponde al criterio del tempus regit actum e tiene conto della natura permanente dell'illecito edilizio "onde evitare che il responsabile dell'abuso possa ritrarre un indebito arricchimento per effetto dell'incremento del prezzo della costruzione successivo all'ultimazione dell'abuso e che la sanzione pecuniaria si concreti in un vantaggio economico rispetto all'alternativa costituita dalla sanzione demolitoria"(Tar Milano, sez. II, n. 568/2018; Tar Veneto, sez II, n. 1114/2017; Tar Bari. sez. III, n. 877/2015; Cons. St., sez. IV n. 4943/2016).

Pertanto la fiscalizzazione deve tener conto dei valori vigenti al momento di presentazione della domanda; d’altro canto lo stesso art. 34, benchè sinteticamente richiami la legge 392 senza espressamente citare i correlati DM, si premura di distinguere gli immobili ad uso residenziale, per i quali opera il meccanismo in questione, e quelli ad uso non residenziale per i quali si prescrive di tener conto del valore venale determinato dall’Agenzia del territorio, evidentemente all’attualità.

Una diversa lettura della disposizione, oltre ad indurre un inspiegabile disallineamento tra i parametri di computo dettati dall'art. 33 e quelli dettati dall'art. 34, realizzerebbe anche una incomprensibile disparità di trattamento tra immobili ad uso non residenziale (valorizzati all’attualità) ed immobili ad uso residenziale il cui costo di costruzione resterebbe cristallizzato a valori oggi datati di circa 40 anni.

Sempre con riferimento alla quantificazione della sanzione la ricorrente lamenta poi che l’amministrazione abbia tenuto conto della superficie convenzionale e non di quella reale; come evidenziato tuttavia dall'amministrazione (senza sul punto replica alcuna da parte della ricorrente) l'applicazione del criterio della superficie convenzionale risulta più favorevole alla parte privata che si vedrebbe altrimenti applicare una sanzione superiore.

 

 

 

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