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Sanatoria edilizia: la doppia conformità è condizione determinante per il permesso speciale. I chiarimenti

Cassazione: il fulcro del potere in ordine al cd. permesso di costruire in sanatoria ex art.36 del dpr 380/01 è la verifica della "doppia conformità"

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La doppia conformità o c'è o non c'è: se c'è, si può rilasciare il permesso di costruire in sanatoria. Altrimenti, niente. Questo è il 'succo' della sentenza 37050/2019 dello scorso 4 settembre della Corte di Cassazione, relativa appunto alla verifica/accertamento della cd. "doppia conformità" per quel che riguarda la concessione del permesso di costruire in sanatoria, 'parte' di quello che oggi viene considerato come condono edilizio (ma in realtà sanatoria e condono sono due cose ben distinte, e lo spieghiamo in dettaglio qui).

Per la Corte suprema, infatti:

  • l'art. 36 del dpr 380/2001 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria;
  • il rilascio del provvedimento consegue ad un'attività vincolata della PA, consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale;
  • il fulcro del potere in ordine all'atto adottato ex art. 36 dpr 380/01 è la verifica della "doppia conformità" e quindi il relativo accertamento deve darsi conto in motivazione come dimostrazione della avvenuta effettuazione della funzione affidata al pubblico funzionario e quale strumento di controllo del corretto esercizio della medesima.

Doppia conformità: di cosa si tratta

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, è possibile ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulta essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

Come si è visto sopra, la verifica affidata al giudice penale, diretta a stabilire la sussistenza o meno del requisito della "doppia conformità", passa per il previo accertamento di una motivazione che dia conto dell'avvenuto, positivo esercizio della funzione di sanatoria dell'atto adottato ex art. 36 dpr 380/01, incentrata sulla verifica di conformità delle opere abusive agli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro realizzazione e della presentazione della richiesta di sanatoria.

Verifica della doppia conformità: i due casi

Quindi: 

  • l'eventuale esito negativo della verifica, sul piano motivazionale dell'atto scrutinato, dell'avvenuto espletamento di tale attività, portando all'esclusione del controllo "tipico" dell'atto di sanatoria ex art. 36 cit., consente al giudice penale già di escludere qualsivoglia estinzione sopravvenuta del reato edilizio;
  • all'opposto, in caso di verifica positiva del profilo motivazionale dell'atto di sanatoria nei termini anzidetti, non può escludersi che il giudice penale approfondisca ulteriormente, ove ritenuto opportuno, il tema della sussistenza del requisito della "doppia conformità" attraverso una verifica "in concreto" dell'avvenuto rispetto degli strumenti urbanistici nel predetto intervallo temporale, in grado in tal modo di confermare o meno la correttezza del giudizio di doppia conformità sostenuto in motivazione.

Per la Cassazione, in definitiva, nel caso di specie i giudici di merito, effettuando la verifica loro demandata a fronte della prospettata sanatoria ex art. 36 del dpr 380/01 del reato edilizio contestato, hanno correttamente escluso tale fattispecie evidenziando l'assenza della necessaria verifica da parte del pubblico funzionario competente del requisito della "doppia conformità", in assenza della esplicitazione della medesima nell'atto a tal fine prodotto e tantomeno "nella relazione istruttoria che avrebbe dovuto essere eseguita dal responsabile del procedimento amministrativo". 

La doppia conformità quindi non è accertata e il ricorso contro la violazione o erronea applicazione dell'art. 36 dpr 380/2001 in riferimento al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria va rigettato.

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