Sanatoria edilizia e doppia conformità sismica: per ogni opera serve l'autorizzazione sismica postuma
Consiglio di Stato: ogni intervento che sia giudicato abusivo dal Comune, se ne ricorrono i presupposti, può aspirare a ottenere il titolo sanante edilizio in doppia conformità edilizia ma solo a patto che esista anche la relativa e puntuale autorizzazione sismica, anche postuma
Se su alcune opere non c'è l'autorizzazione sismica postuma, la sanatoria non 'vale'.
Lo conferma il Consiglio di Stato nella sentenza 3963/2022 del 19 maggio scorso, dove vengono evidenziati alcuni principi di diritto rilevanti in materia di 'doppia conformità sismica', affrontata peraltro di recente su Ingenio in un approfondimento della d.ssa Elisabetta Righetti.
Il caso
Un'azienda vincitrice di un appalto, in concorrenza commerciale con l'appellata, ricorre a Palazzo Spada contro la sentenza sfavorevole del TAR alludendo al fatto che per alcune opere sanate (art.36 dpr 380/2001) da parte del comune era assente la correlata autorizzazione sismica postuma.
Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, il Tar sarebbe incorso in due errori, da un lato, negando la necessaria acquisizione dell’autorizzazione sismica ai fini della sanatoria delle opere in parola, dall’altro, ritenendo che nella specie una siffatta autorizzazione fosse presente.
Nello specifico:
- sotto il primo profilo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93, 94 e 95 dpr 380/01, l’autorizzazione sismica, alla stregua di quanto censurato dalla ricorrente, sarebbe necessaria a prescindere dal titolo abilitativo richiesto per l’esecuzione dell’intervento edilizio, da denunciare previamente al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli. Tale autorizzazione sarebbe necessaria anche ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, facendosi questione di opere edilizie già eseguite; diversamente opinando, dovrebbe irragionevolmente ritenersi che le opere oggetto del permesso di costruire siano assoggettate ad autorizzazione sismica, mentre quelle realizzate abusivamente possano prescindere dal rischio sismico;
- sotto il secondo profilo, la ricorrente evidenzia che l’autorizzazione sismica richiamata dal Tar si riferiva a opere diverse, riguardanti un soppalco ad uso deposito, mentre con il titolo impugnato in primo grado l’Amministrazione aveva autorizzato una diversa destinazione, implicante un transito di persone e/o dipendenti di gran lunga superiore rispetto a quello originariamente assentito. In ogni caso, nella specie l’Amministrazione aveva sanato pure ulteriori superfici porticate in relazione alle quali risultava inconferente il riferimento all’autorizzazione sismica del 2015.
L'autorizzazione sismica è necessaria per la sanatoria
Palazzo Spada accoglie l'appello iniziando dal fatto che non si può prescindersi dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione sismica (ove richiesta) ai fini della sanatoria delle opere abusivamente realizzate.
Difatti, l’esigenza di tutela sottesa all’art. 36 dpr 380/2001 è quella di evitare interventi repressivi, di demolizione delle opere sine titulo realizzate, qualora l’illecito in concreto commesso sia lesivo del solo interesse pubblico (strumentale) della sottoposizione al previo controllo amministrativo dell’attività edilizia, senza compromissione dell’interesse pubblico (finale) dell’ordinato sviluppo del territorio, nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia all’uopo applicabile.
In tali ipotesi, si consente la permanenza delle opere mediante la formazione postuma, una volta commesso l’illecito e a sua sanatoria, del titolo edilizio idoneo a legittimare l’intrapresa attività edificatoria.
Attraverso la sanatoria, dunque, si ripristina la legalità formale violata, rilasciando all’istante il medesimo titolo edilizio (l’art. 36 dpr 380/2001 discorre, infatti, di “permesso in sanatoria”) che lo stesso avrebbe dovuto acquisire agendo lecitamente (sottoponendo l’attività edilizia al previo controllo amministrativo in funzione del rilascio del prescritto titolo abilitativo).
Per l’effetto, è possibile pervenire alla sanatoria delle opere abusive soltanto qualora l’illegittimità in concreto riscontrata afferisca ai soli profili formali, riguardanti la mancata acquisizione dei titoli occorrenti per giustificare lo svolgimento dell’attività edilizia, ma non anche quando si discorra di illegittimità sostanziali, emergendo immobili che non avrebbero comunque potuto essere ex ante assentiti, in quanto incompatibili con la normativa urbanistica ed edilizia all’uopo applicabile.
Nell’ambito delle disposizioni edilizie rilevanti per verificare la conformità sostanziale delle opere sine titulo eseguite, devono ritenersi comprese quelle antisismiche - poste peraltro a tutela di esigenze primarie, correlate alla pubblica incolumità - facendosi questione, comunque, di disposizioni regolanti le modalità dell’edificazione.
Non si può sanare un intervento che non rispetta la normativa sismica
Non potrebbe, dunque, sanarsi un intervento edilizio non rispettoso della normativa antisismica, alla stregua dell’accertamento all’uopo condotto dall’autorità competente.
Il che è coerente con l’indirizzo già espresso dalla Sezione, secondo cui “L’art. 93 comma 1 del DPR 380/2001 prescrive che “nelle zone sismiche di cui all’art. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della Regione”. L’art. 94 comma 1 D.P.R. 380/2001 prescrive che “… non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico delle Regione” (obblighi ribaditi dalla normativa regionale di settore – cfr. l.r. n. 9/1983). L’autorizzazione sismica è, dunque, un presupposto indispensabile per ottenere il rilascio del titolo edilizio (anche quello in sanatoria) la cui acquisizione costituisce un preciso onere della parte che intenda (o abbia già realizzato) dei lavori suscettibili di avere un impatto sulla statica del fabbricato” (Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2021, n. 4142; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 15 aprile 2021, n. 3096, che ha giustificato l’intervento in autotutela del Comune in relazione ad un permesso in sanatoria avente ad oggetto opere prive della prescritta autorizzazione sismica).
Ne deriva che, come correttamente dedotto dall’appellante, l’istanza di sanatoria non potrebbe essere rilasciata in assenza dell’autorizzazione sismica, ove prescritta.
Le tempistiche: prima l'autorizzazione sismica, poi la sanatoria
Il Consiglio di Stato continua l'analisi osservando che l’autorizzazione sismica deve essere acquisita preventivamente rispetto al rilascio del titolo in sanatoria ogniqualvolta si discorra di lavori suscettibili di avere un impatto sulla statica del fabbricato.
Difatti, ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/01, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato alla conformità sostanziale delle opere già eseguite alla normativa edilizia e urbanistica di riferimento, occorrendo, dunque, verificare, ancora prima dell’adozione del permesso di costruire in sanatoria, se le opere possano o meno ritenersi sostanzialmente conformi alla disciplina di riferimento: a tali fini, risulta necessario accertare, tra l’altro, il previo rilascio dell’autorizzazione sismica (ove prevista), idonea ad escludere quei pericoli per la staticità delle opere abusive che, ove esistenti, impedirebbero la sanatoria, imponendo l’irrogazione della sanzione demolitoria.
Di conseguenza, nella specie, l’Amministrazione - richiesta ai sensi dell’art. 36 dpr 380/01 - avrebbe dovuto previamente verificare l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione sismica in relazione alle opere oggetto dell’istanza di sanatoria.
Verifica che, invece, non è stata fatta!
L'autorizzazione sismica serve sempre in zona sismica
In ultimo, ma non per ultimo, si cita l'indirizzo giurisprudenziale (Cassazione penale, sez. III, 31 agosto 2018, n. 39335), per cui qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria.
In questo caso, non sembra che le opere oggetto dell’istanza di sanatoria potessero essere sottratte al controllo amministrativo, da svolgere in sede di rilascio dell’autorizzazione sismica a tutela di beni di primario rilievo costituzionale (pubblica incolumità).
Difatti, quanto alle opere incidenti sul soppalco, ancorché si facesse questione di un elemento edilizio già realizzato e autorizzato sul piano sismico, l’intervento oggetto di accertamento di conformità influiva, comunque, sulle modalità di suo utilizzo; in particolare, essendo stata resa agibile la relativa superfice, con assegnazione alla stessa di nuove e diverse funzioni accessorie, non poteva escludersi che il relativo intervento fosse idoneo a produrre, come correttamente dedotto dall’appellante, una variazione dei carichi - anche per effetto di un diverso transito di persone, superiore rispetto a quello oggetto dell’iniziale autorizzazione - con conseguente sua idoneità ad influire sulla statica del fabbricato.
Parimenti, in relazione alle nuove superfici porticate, si era in presenza di interventi di nuova costruzione da assoggettare all’autorizzazione sismica, come, peraltro, reso palese dall’effettivo rilascio del relativo titolo successivamente all’adozione del provvedimento impugnato in prime cure.
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