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Sanatoria e condono: il permesso di costruire condizionato è off limits perché manca la doppia conformità

Consiglio di Stato: il comune non può rilasciare un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto manca la doppia conformità

Il caso del permesso di costruire condizionato l'avevamo già trattato in una recente sentenza della Cassazione, ma il Consiglio di Stato ci è tornato sopra ancor più recentemente (sentenza 362/2022 del 20 gennaio) e quindi, essendo l'argomento molto delicato, vediamo gli ulteriori chiarimenti forniti da Palazzo Spada in tal senso.

Sanatoria e condono: il permesso di costruire condizionato è off limits perché manca la doppia conformità

Il permesso di costruire in sanatoria

Il 'nostro' ricorrente, proprietario di un immobile a piano terra di un fabbricato, ha presentato una istanza di permesso in sanatoria ex art. 36 dpr 380/2001 per opera di finitura, istallazione ringhiera, cancello e scala in alluminio.

Il Comune aveva quindi rilasciato il permesso di costruire in sanatoria richiesto, ponendo tuttavia le seguenti condizioni: “la scala in alluminio dovrà essere rimossa, la stessa potrà essere installata al momento d’uso sugli appoggi predisposti”.

Si tratta, quindi, del permesso di costruire 'condizionato' protagonista della sentenza, che il Tar ha annullato dopo il ricorso del proprietario dell'appartamento del primo piano (e precisamente al di sopra dell’unità di cui si dibatte) e da un lastrico solare, posto al di sopra di quest’ultimo, sul quale sono installati pannelli solari e pompe di calore serventi le due proprietà.

 

La scala è abusiva o no?

Secondo il Tar Puglia in primo grado e anche secondo il Consiglio di Stato in secondo, il comune ha sbagliato nel concedere il permesso di costruire condizionato.

Da un lato essa ha rilasciato il titolo edilizio in sanatoria anche per una “scala in alluminio”, - con ciò lasciando intendere che tale scala poteva essere mantenuta, mentre sotto altro profilo vi ha apposto la condizione di rimozione.

Pertanto, alla luce dell’atto impugnato non si comprende se la scala costituisse o meno un abuso, posto che nel provvedimento si afferma una cosa e il suo esatto contrario. Già soltanto per tali ragioni, l’atto in questione è illegittimo, per intrinseca e insanabile contraddittorietà.

 

La doppia conformità mancante

Con salvezza delle considerazioni che precedono, l’atto impugnato è attinto da un ulteriore profilo di illegittimità, oggetto di specifica censura da parte del ricorrente. Si fa riferimento, sul punto, alla questione relativa all’apponibilità di prescrizioni in sede di rilascio del titolo in sanatoria.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “L’esigenza di tutela della speditezza dell’azione amministrativa sussiste anche con riferimento al permesso di costruire in sanatoria, al fine di contenere l’impatto di opere abusive sul tessuto edilizio e ambientale e sul decoro urbano, il quale può legittimamente introdurre o recepire prescrizioni intese ad imporre correttivi sull’esistente o a mitigare l’impatto paesaggistico del manufatto, qualora si tratti di integrazioni minime o, comunque, tali da agevolare una sanatoria altrimenti non rilasciabile” (C.d.S, VI, 9.11.2018, n. 6327).

Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha introdotto integrazioni minime, ma ha affermato (peraltro contraddicendosi, nei termini prima chiariti) che: “la scala in alluminio dovrà essere rimossa”. Dunque, non solo manca un’attività di modifica dell’esistente, essendovi soltanto una prescrizione di tipo ablatorio (rimozione di scala), ma tale pretesa prescrizione non riveste neanche carattere minimale, costituendo invece l’oggetto specifico di una richiesta di accertamento di conformità, che in tal modo viene privata di un pilastro fondamentale. La qual cosa contrasta anche con il principio della c.d. doppia conformità, posto che o la scala era assentibile sin da principio – ma allora non si comprende perché non lo fosse più in sede di sanatoria – oppure non lo era, ma in tal caso l’istanza andava rigettata, per assenza del requisito della doppia conformità.

Anche sotto tale profilo, è dunque evidente l’illegittimità dell’atto impugnato, sia per intrinseca contraddittorietà, sia per contrasto con la previsione di cui all’art. 36 TUE, violando il requisito della doppia conformità.

Specularmente, e per le medesime ragioni, il ricorso incidentale è infondato, e va dunque rigettato.

Parimenti fondato è poi il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, la quale deve ritenersi illegittima sia in via derivata – stante l’illegittimità della prescrizione di rimozione della scala in alluminio – sia per vizi propri, essendo stata emessa in data anteriore alla delibazione sull’istanza di sanatoria, in urto al principio per il quale l’ordine di demolizione consegue all’accertamento dell’abuso commesso dal ricorrente, e non può essere ad esso antecedente.


LA SENTENZA 362/2022 DEL CONSIGLIO DI STATO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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