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Sanatoria propria e sanatoria giurisprudenziale: senza autorizzazione sismica non c'è doppia conformità

Il requisito della doppia conformità urbanistico-edilizia per consentire la sanatoria di un'opera abusiva è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. Sono comunque illegittimi i provvedimenti di sanatoria "atipica" che prescindano dal requisito della doppia conformità.

Un'opera realizzata senza autorizzazione sismica non può ottenere una sanatoria ordinaria (permesso di costrurie in sanatoria, articolo 36 del Testo Unico Edilizia) perché difetta del rispetto della cd. doppia conformità urbanistico-edilizia.

La Cassazione richiama questo principio nella recente sentenza 43823/2023 dello scorso 31 ottobre, che ha respinto il ricorso contro l'ordine di demolizione impartito per la rimozione di alcune opere abusive che avevano ottenuto la sanatoria impropria, quella giurisprudenziale, un tipo di 'salvagente' che oggi non esiste più, in quanto le regole del Testo Unico Edilizia sono molto ferree in materia.

La sentenza, quindi, si concentra sulla differenza tra sanatoria propria e impropria, ricordando anche che senza autorizzazione sismica non può esserci doppia conformità.

Regolarizzazione postuma delle opere

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 36 del dpr 380/2001, esponendo che per le opere di cui all'ordine di demolizione era stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria.

Nel ricorso si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che ha ammesso la possibilità di regolarizzazione postuma di opere che, benchè non conformi alle norme urbanistico-edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano diventate solo successivamente (cd. sanatoria giurisprudenziale), argomentando che alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, pur non estinguendosi il reato urbanistico difettando i presupposti di applicabilità dell'art. 45 del Testo Unico Edilizia, sarebbe incongruo procedere alla demolizione di un manufatto originariamente abusivo poi assentito.

Esiste solo una sanatoria, quella del Testo Unico Edilizia

La Cassazione respinge il ricorso partendo dall'assunto secondo cui la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del DPR 380/2001, a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31 comma 9 del medesimo TUE e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del Testo Unico Edilizia, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria (cd. doppia conformità).

Doppia conformità: serve l'autorizzazione sismica

La Corte suprema esclude, quindi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Tra l’altro, si cita una precedente sentenza della Cassazione secondo cui il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 TUE, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.

Accertamento di conformità: le regole del Testo Unico Edilizia e come si dimostra la doppia regolarità

L'articolo 36 del Testo Unico Edilizia prevede la conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle opere sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità)
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No alla sanatoria giurisprudenziale

Gli ermellini aggiungono che la sanatoria, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 TUE e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, escludendosi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Quindi, essendo illegittimi i provvedimenti di sanatoria "atipica" che prescindano dal requisito della doppia conformità (come, appunto, quello ottenuto nel caso di specie), il giudice penale non può attribuire ad essi alcun effetto, non soltanto con riguardo all'estinzione del reato urbanistico, ma pure rispetto alla non irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31 comma 9 del dpr 380/2001, ovvero alla revoca dello stesso qualora il provvedimento amministrativo 'contra legem' sia eventualmente stato emanato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.


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