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Salva Casa: sanatoria paesaggistica col silenzio assenso

L'incremento di volumi o di superficie non è ragione ostativa alla valutazione di compatibilità paesaggistica, per la quale sarà il comune ad attivarsi dopo la presentanza di un'istanza di accertamento di conformità semplificato: se l'Autorità competente non si pronuncia entro 180 giorni (previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni), si intende formato il silenzio assenso.

La sanatoria semplificata del Decreto Salva Casa si arricchisce di un 'effetto collaterale' molto importante, cioè la verifica di compatibilità paesaggistica completamente a carico del comune e ottenibile, in caso di inerzia dell'Autorità preposta, con il meccanismo del silenzio assenso.

Le linee guida del MIT al DL 69/2024, convertito in legge 105/2024, spiegano molto bene il procedimento, che nasce proprio da una richiesta di accertamento di conformità semplificata ex art.36-bis del Testo Unico Edilizia.

 

Sanatoria paesaggistica: ci pensa il comune

In caso di presentazione di istanza per accertamento di conformità semplificato, se si tratta di abusi edilizi ralizzati in zona tutelata, la richiesta di valutazione di compatibilità paesaggistica deve essere inoltrata all'autorità preposta alla gestione del vincolo da parte del dirigente o del responsabile dell'ufficio comunale che tratta l'istanza ex art.36-bis.

Quindi, diversamente da quel che succedeva in precedenza, non occorre per il privato procedere ad istanze preventive alla Soprintendenza, essendo prevista un’apposita fase procedimentale attivata dal Comune, proprio come dettagliato dall'art.36-bis comma 4.

 

Incremento di volumi in zona paesaggistica: sanatoria possibile

Il MIT sottolinea che per la sanatoria in esame non operano le limitazioni di cui all’articolo 167, comma 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (TU Paesaggio): l'incremento di volumi o di superficie, cioè, non è ragione ostativa ex se alla valutazione di compatibilità paesaggistica.

 

I termini di risposta per la sanatoria paesaggistica

L'autorità competente - investita della valutazione da parte del Comune - dovrà pronunciarsi entro un termine perentorio di 180 giorni, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.

Se i pareri non sono resi entro i termini sopracitati, si intende formato il silenzio assenso: il conteggio parte dal momento di ricezione dell’istanza da parte dell’autorità competente.

 

Sanatoria per interventi realizzati entro l'11 maggio 2006

Inoltre, si evidenzia che le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 36-bis del dpr 380/2001 si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica.

Quindi, la sanatoria paesaggistica si amplia sul piano sostanziale, involgendo tutte le situazioni nelle quali non operava ancora il divieto dell’articolo 167, come rivisto dal decreto legislativo 157/2006 (divieto di sanatoria pasaggistica per illeciti comportanti l'aumento di volume e di suprficie).

Sulla datazione dell'intervento si potranno applicare analogicamente le disposizioni di cui all’articolo 9-bis (stato legittimo).

Questa regola non vale, però, gli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito (i.e. interventi che siano stati successivamente sanati o condonati).

 

Sanatoria paesaggistica: differenze tra vecchia e nuova procedura

La corposa FAQ dedicata alla nuova sanatoria paesaggistica semplificata si 'concentra' sulle differenze che intercorrono tra la nuova regola ex art.36-bis comma 4 e quella dell'art.167 del TU Paesaggio.

Infatti, l'inutile decorrenza del termine perentorio di novanta giorni ex art. 167, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 determina - anziché la formazione di un atto di assenso tacito, come avviene per le novità del Salva Casa - la decadenza dall'esercizio dello specifico potere assegnato dal legislatore e, dunque, dalla possibilità di vincolare l'amministrazione procedente nella decisione finale.

Il nuovo art.36-bis si discosta dagli effetti del comportamento inerte della Soprintendenza, che equivale a silenzio assenso, senza possibilità di intervenire dopo il decorso del termine nel procedimento.

 

Vincolo sopravvenuto? Sanatoria possibile

Il MIT chiarisce infine che le nuove disposizioni si applicano anche per interventi che risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.


LE LINEE GUIDA DEL MIT AL DECRETO SALVA CASA SONO SCARICABILI IN ALLEGATO

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