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Salva Casa: per le tolleranze costruttive in zona sismica servono specifiche attestazioni tecniche

Per beneficiare del nuovo regime sulle tolleranze costruttive ed esecutive della Legge Salva Casa in zona sismica, il professionista tecnico deve produrre un attestazione corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, del Testo Unico Edilizia.

La Legge Salva Casa ha introdotto importanti novità in materia di tolleranze costruttive, allargando il perimetro per il quale sono 'sanabili' le difformità edilizie - contenute entro certe percentuali - rispetto al progetto originariamente assentito.

Ma nelle zone sismiche ci sono degli accorgimenti in più, che coinvolgono i professionisti tecnici, sicuramente da rimarcare.

 

Tolleranze costruttive: riepilogo delle regole dopo il Salva Casa

Nello specifico, è stata fissata una disciplina speciale per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, che introduce deroghe percentuali alle misure previste dal titolo abilitativo che disciplinano l'altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.

In particolare, le difformità dal parametro previsto dal titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia, purché la differenza rientri nel limite del:

  • 2% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 m²;
  • 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 m²;
  • 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 m²;
  • 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 m²;
  • 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.

 

 

Le tolleranze esecutive

Il DL 69/2024 ha stabilito inoltre che, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive:

  • il minore dimensionamento dell'edificio;
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
  • gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

 

TUE AGGIORNATO AL SALVA CASA

 

Tolleranze costruttive: nelle zone sismiche serve l'attestazione del tecnico

Il Sava Casa ha poi previsto specifiche regole per le tolleranze costruttive in unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche disciplinate all’articolo 83 del Testo Unico Edilizia (che disciplina le opere interessate dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e i gradi di sismicità) ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti ministeriali contenenti le norme tecniche di costruzione in zone sismiche.

In questi casi, il tecnico attesta che tali interventi rispettano le prescrizioni del dpr 380/2001 per le costruzioni in zone sismiche.

L'attestazione deve essere corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, del TUE: il progetto deve cioè essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche, salvo più ampia normativa determinata dal competente ufficio tecnico della regione).

 

La trasmissione dell'attestazione

L'attestazione va trasmessa allo sportello unico:

  • per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo la disciplina prevista all'art.94 del TUE;
  • ovvero, per le difformità che costituiscono interventi privi di rilevanza o di minore rilevanza previsti dall'art. 94-bis TUE, per l’esercizio delle modalità di controllo delle regioni disciplinato al comma 5 del medesimo articolo.

il tecnico allega inoltre alla dichiarazione ai fini dello stato legittimo degli immobili, prevista dall'art. 34-bis del TUE, ubicati nelle zone a sismicità non bassa, l’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale o la dichiarazione del decorso dei termini procedimentali in assenza di esito negativo, richieste di integrazione o istruttorie inevase.

Attenzione però: l’applicazione delle disposizioni di cui sopra non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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