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Salva Casa: per l'applicazione non servono decreti attuativi

Il Ministero delle Infrastrutture chiarisce che l'operatività del Decreto Salva Casa non necessita dell'emanazione di decreti attuativi e che i comuni devono adoperarsi per esaminare e accogliere, ove la legge lo consenta, le istanze di sanatoria semplificata presentate dai cittadini

Per applicare il Decreto Salva Casa (DL 69/2024, convertito in legge 105/2024) non serve nessun decreto attuativo, i comuni devono attivarsi per recepire le istanze di sanatoria semplificata e il Governo non è responsabile per la mancata attuazione.

Tutto questo emerge da una nota del 6 dicembre 2024 del Ministero delle Infrastrutture: Matteo Salvini, quindi, in attesa della circolare (e del prontuario) che arriverà a gennaio 2025 e dovrà fugare ogni dubbio interpretativo in materia, invita le amministrazioni ad applicare le nuove regole così come indicate nella legge.

 

Il Salva Casa è una legge dello Stato auto-applicativa

"Il decreto-legge Salva-Casa - si legge nella nota - è una legge dello Stato che deve essere attuata da tutte le Amministrazioni territoriali competenti. Si tratta di una legge auto-applicativa, che non richiede l’adozione di atti attuativi da parte del Governo".

 

L'attuazione è responsabilità di Regioni e Comuni

"D’altra parte - prosegue il MIT - in materia di edilizia ed urbanistica, spetta alle Regioni l’adozione della legislazione di dettaglio e spettano ai Comuni le competenze amministrative sull’esame delle istanze presentate dai cittadini. Alcuni tra Regioni e Comuni si sono già attivati per dare piena attuazione alle nuove norme e recepire le istanze dei cittadini. In nessun caso si può attribuire al Governo la responsabilità dell’inattuazione di queste misure".

 

In arrivo una circolare attuativa, ma nel frattempo il Salva Casa va applicato

"Tanto precisato - chiude il Dicastero di Matteo Salvini - si conferma che, in chiave collaborativa e di supporto, proprio al fine di evitare la situazione di stallo, registrata in alcune realtà territoriali, il Ministero delie Infrastrutture e dei Trasporti sta esaminando con le competenti amministrazioni una circolare attuativa, di prossima adozione, per fornire strumenti di lettura delle nuove norme. Resta ferma la piena operatività delle norme legislative in pendenza dell’adozione della circolare".

 

 

La sanatoria semplificata del Decreto Salva Casa

Ricordiamo che il Decreto Salva Casa ha introdotto la nuova sanatoria semplificata dell'art.36-bis del Testo Unico Edilizia.

La nuova “doppia conformità semplificata” rende la situazione notevolmente più accessibile: si dovrà verificare il rispetto della disciplina edilizia del tempo (norme tecniche dell'epoca) e quella urbanistica attuale.

Il particolare più importante è quello relativo al superamento della doppia conformità urbanistica - per come veniva concepita prima del DL 69/2024 -, che prevede, oggi, due tipologie di accertamento di conformità in sanatoria, e quindi due tipi di possibile sanatoria:

  • a) per gli interventi eseguiti in assenza e totale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire continua a permanere l’attuale regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia (previsioni di piano e normativa tecnica), ossia della necessità di rispettare la normativa prevista sia all'epoca della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (articolo 36);
  • b) per gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire nonché quelli realizzati in assenza o in difformità dalla Scia “semplice” di cui all’articolo 22 del TUE, scatta il
    superamento della doppia conformità, si prevede che è sufficiente provare la conformità urbanistica ad oggi (ossia al momento della presentazione della domanda) e la conformità edilizia (normativa tecnica) all’epoca della realizzazione dell’intervento (nuovo articolo 36-bis). Tali regole si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32 del Testo Unico Edilizia.

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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