Salva Casa: nuove indicazioni del Lazio su tolleranze e difformità edilizie in zona sismica
Nei casi di parziale difformità dal permesso o dalla SCIA o per variazioni essenziali, è possibile ottenere il permesso in sanatoria, che può anche essere condizionato alla realizzazione di interventi correttivi (cd. sanatoria condizionata), mentre per accertare le tolleranze costruttive su immobili situati in zone sismiche 1 e 2 serve la documentazione tecnica asseverata.
Seppur indirizzata specificatamente a comuni Province e operatori tecnici del territorio, la nuova circolare della Regione Lazio in materia di Salva Casa è assolutamente utile 'in generale' per capire le nuove regole sulle tolleranze costruttive e le difformità edilizie, soprattutto per quanto riguarda le zone sismiche.
La circolare - infatti - fornisce indicazioni operative per la presentazione delle istanze alla luce delle novità introdotte al Testo Unico Edilizia dalla Legge 105/2024. Le disposizioni riguardano la gestione delle difformità edilizie e l'accertamento di conformità nei casi di parziale difformità o variazioni essenziali.
Nello specifico, si analizzano le procedure operative in zona sismica con riferimento particolare a:
- tolleranze costruttive (art. 34-bis);
- interventi in parziale difformità dal titolo edilizio (art. 34-ter);
- accertamento di conformità per interventi non pienamente conformi o con variazioni essenziali (art. 36-bis);
- accertamento delle violazioni edilizie (art. 96).
Tolleranze costruttive in zone sismiche: nuove regole
Il documento evidenzia come sia stata aggiornata l'applicazione dell’art. 34-bis, chiarendo che:
- per immobili in zone sismiche 1 e 2, serve la documentazione tecnica asseverata;
- per le zone a bassa sismicità (zone 3 e 4), non sono richiesti titoli sismici o depositi.
La tolleranza è:
- dal 2% al 6% per interventi fino al 24 maggio 2024, in base alla superficie utile.
- fissa al 2% per gli interventi successivi.
Accertamento in caso di parziale difformità (art. 34-ter)
Le opere realizzate in corso d’opera con difformità parziali, accertate da sopralluoghi e accompagnate da abitabilità/agibilità, senza ordinanze di demolizione, rientrano nelle tolleranze ex art. 34-bis.
Conformità edilizia ex art. 36-bis
Nel documento, si evidenzia che nei casi di parziali difformità o variazioni essenziali:
- è possibile ottenere il permesso in sanatoria, che può essere condizionato alla realizzazione di interventi correttivi (cd. sanatoria condizionata);
- in caso di opere non sanabili, è richiesta la loro rimozione;
- gli immobili situati in zona sismica devono rispettare anche le prescrizioni di cui all’art. 34-bis, comma 3-bis.
Documentazione tecnica obbligatoria
Per le istanze presentate in zona sismica (1 e 2), il tecnico deve allegare:
- Relazione asseverata, progetto architettonico e strutturale;
- Rilievi grafici ante/post operam;
- Relazioni geotecniche, calcoli di stabilità, schemi delle sollecitazioni;
- Relazioni sui materiali, verifiche sismiche e, se richiesto, piano di manutenzione.
Controlli regionali e procedura
Le Aree del Genio Civile effettueranno controlli a campione (5% delle istanze) secondo il Regolamento Regionale 26/2020.
Il decorso dei termini senza rilievi consente al tecnico di autocertificare la validità della procedura.
Comunicazione alla Procura
Se l’intervento è successivo alla classificazione sismica del comune e non autorizzato, va effettuata segnalazione obbligatoria alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 96 DPR 380/2001.
Tabella riepilogativa: prima e dopo il 24 maggio 2024
Ambito | Fino al 24 maggio 2024 | Dal 25 maggio 2024 |
---|---|---|
Tolleranza costruttiva | Dal 2% al 6% (art. 34-bis, co. 1-ter) | Fissa al 2% (art. 34-bis, co. 1) |
Zone a bassa sismicità | Nessun titolo sismico richiesto | Nessun cambiamento |
Zone sismiche 1 e 2 | Non espressamente regolamentate | Obbligo di autorizzazione sismica + documentazione completa |
Accertamento post-opera (34-ter) | Non disciplinato | Ammesse le difformità lievi senza ordinanza di demolizione |
Permesso in sanatoria (36-bis) | Non previsto per variazioni essenziali | Possibile, se accompagnato da interventi correttivi |
Controlli | Non codificati in modo uniforme | Controlli al 5% da parte del Genio Civile |
Obbligo di segnalazione penale | Solo per abusi sostanziali | Obbligo se l’intervento è successivo alla classificazione sismica |
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile

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