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SAL, visti di conformità, asseverazioni Sismabonus e attestazioni SOA: le novità del Decreto Cessioni

Riguardo alla detrazione delle spese per il visto di conformità, per fruire dell'agevolazione, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

Il Decreto Cessioni (11/2023) è stato convertito in legge 38/2023 e ha dato il via alla nuova era delle cessioni dei crediti, portando novità significative non solo per la gestione delle opzioni che, come sappiamo, ha subito uno stop quasi definitivo a partire dallo scorso 17 febbraio, ma anche per altri aspetti, tra i quali SAL, visti di conformità, dichiarazioni SOA, per i quali sono state inserite nel testo alcune norme di interpretazione autentica molto importanti per gli addetti ai lavori.

L'articolo 2-ter reca infatti norme di interpretazione autentica, aventi quindi efficacia retroattiva, introdotte all'esplicito scopo di garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura (elencati all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 34/2020).

Vediamole col prezioso aiuto del dossier ufficiale del Parlamento alla conversione del DL Cessioni.

Stato avanzamento lavori

In primis, con un'apposita norma, si consente di esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) e si dispone, per gli interventi coperti dal Superbonus, che i SAL non possano essere più di due per ciascun intervento complessivo;

Ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi, inoltre, ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Per effetto delle norme in esame, inoltrem per gli interventi diversi dal Superbonus la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

La detraibilità dei visti di conformità

Il Decreto Cessioni fornisce una norma di interpretazione autentica degli articoli 119, comma 15 e 121, comma 1-ter del DL Rilancio: per effetto delle modifiche in esame le menzionate norme, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, si interpretano nel senso che, per fruire dell'agevolazione, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

Obblighi di comunicazione per Sismabonus e Supersismabonus: novità sulla remissione in bonis

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2-ter consente al contribuente di usufruire della cd. remissione in bonis (ex art.2, comma 1, del decreto-legge 16/2012) rispetto ad alcuni obblighi di comunicazione relativi alle agevolazioni edilizie per il rischio sismico.

Nello specifico, la remissione in bonis è concessa con riferimento all'obbligo di presentazione in termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico.

In sostanza, quindi, la remissione in bonis in esame concerne la tempistica per acquisire le asseverazioni necessarie a determinare la spettanza dell'agevolazione fiscale (sismabonus o superbonus), indipendentemente dalle modalità con cui si intende fruirne (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito; in tali ipotesi, essa deve avvenire prima della comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate.

In definitiva, la remissione in bonis è concessa ai fini:

  • del sismabonus ordinario, per interventi di riduzione del rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, e delle detrazioni per spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del DL 63/2013);
  • del superbonus al 110% sugli interventi di riduzione del rischio sismico (cd. Supersismabonus), spettante nella predetta misura fino al 30 giugno 2022 (di cui all'articolo 119, comma 4, del DL 34/2020).

A tal fine, la prima dichiarazione utile in cui effettuare le comunicazioni per usufruire della remissione in bonis e dunque usufruire delle agevolazioni è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell'agevolazione.

Resta fermo che, nel caso in cui l'agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito (previste dall'articolo 121, comma 1, del DL 34/2020) la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione della relativa opzione all'Agenzia delle Entrate.

Attestazioni SOA

Infine, la lettera d) contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10-bis del decreto-legge 21/2022, la quale prevede che, nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni SOA.

In particolare:

  • per i contratti di appalto e di subappalto stipulati in data compresa tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, la condizione di essere in possesso della occorrente qualificazione, oppure di documentare al committente ovvero all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto, è sufficiente che risultino soddisfatte entro la data dell'1 gennaio 2023;
  • la soglia di 516.000 euro debba essere calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto;
  • l'articolo 10-bis sopracitato, in quanto riferito alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, deve interpretarsi nel senso della sua non applicazione (né dei relativi requisiti) con riguardo agli incentivi che agevolano le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari, anziché le spese sostenute per l'effettuazione degli interventi.

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