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Stato di Avanzamento Lavori (SAL): documento essenziale per la certificazione dei progetti energetici

Il SAL (Stato di Avanzamento Lavori) è un documento utilizzato per monitorare e certificare l'avanzamento delle opere rispetto al progetto e al contratto stipulato. La sentenza del TAR Lazio n. 4230/2025 sottolinea ulteriormente l'importanza di questa documentazione, evidenziando come la sua assenza possa comportare il rigetto di ricorsi, come avvenuto in un caso della certificazione di un progetto di efficientamento energetico.

Stato di avanzamento lavori (SAL): strumento essenziale per la gestione edilizia

In qualsiasi lavoro edilizio che sia di nuova costruzione o di ristrutturazione di un edificio, nelle interlocuzioni con l’impresa è presente il SAL, acronimo del documento contabile che certifica lo “Stato di Avanzamento dei Lavori”.

Il SAL è un documento utilizzato in ambito edilizio (soprattutto nei lavori pubblici) per monitorare e certificare l'avanzamento dei lavori di un'opera rispetto al progetto iniziale e al contratto stipulato.

Esso appartiene ai documenti contabili di cui ne effettua una sintesi dell’avanzamento ai fini dell’emissione del certificato di pagamento. Come tutti i documenti contabili appartengono alla fase esecutiva dell’opera, non deve quindi essere confuso con il computo metrico estimativo, ossia il documento con il quale viene stimato il costo di esecuzione dei lavori in fase progettuale.

Secondo all’art. 12 comma 1 lettera d) dell’allegato II.14 del DLGS 36/2023, tale documento, “ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.

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La Stato di Avanzamento Lavori, solitamente redatto dal Direttore dei Lavori, ha vari gli scopi tra cui:

  • il resoconto della progressione dei lavori, anche in relazione al cronoprogramma;
  • la liquidazione dei pagamenti all’impresa esecutrice delle lavorazioni eseguite.

Relativamente alla liquidazione dei pagamenti, il Direttore dei Lavori durante lo svolgimento dei lavori trasmette il SAL al RUP, il quale a sua volta, come anticipato, emette il certificato di pagamento a cui farà seguito il mandato di pagamento nei confronti dell’impresa/e esecutrice/i. Anche tale atto contabile dovrà essere annotato nel registro di contabilità.

A seconda delle esigenze del committente o delle caratteristiche del progetto, il SAL può essere compilato periodicamente, con cadenza mensile, trimestrale, etc., o, come generalmente capita, semplicemente in rapporto al raggiungimento di una determinata percentuale dell’importo dei lavori totali o di un corrispettivo prefissato di importo di lavori effettuato. Tale modalità è come detto, definita in sede contrattuale tra committenza e impresa.

A sottolineare l’importanza del SAL per la certificazione dello svolgimento dei lavori è la sentenza del Tar Lazio n. 4230/2025, che sottolinea come la mancata presenza di tale documento possa aver anche ripercussioni in sede processuale in caso di ricorsi.

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Documentazione inadeguata per l’assenza del SAL (Stato di Avanzamento Lavori)

Con la sentenza del Tar per il Lazio n.4230/2025 viene messo in evidenza l’importanza del SAL, la cui assenza tra la documentazione contabile redatta ha causato il respingimento del ricorso presentato da una società ricorrente contro il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

La società ricorrente della sentenza, specializzata in servizi energetici, forniva alle imprese supporto tecnico-economico e consulenza per la realizzazione di interventi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza energetica.

La società, nel 2017, ha presentato una richiesta di verifica e certificazione relativa ad un progetto di efficientamento energetico, in particolare aveva richiesto la certificazione di un intervento di efficientamento energetico riguardante la sostituzione di corpi illuminanti ad alta efficienza in impianti di illuminazione pubblica nei comuni di Ceresole d’Alba e Montenzemolo. La domanda era stata presentata il 1° agosto 2017 nell’ambito della scheda tecnica 29b allegata alla Deliberazione EEN 4/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

A seguito della richiesta, il GSE aveva richiesto delle integrazioni documentali, in particolare lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), affinché si potesse verificare la data di fine lavori per ciascun tratto stradale coinvolto nel progetto. A questa richiesta la società ha risposto fornendo una documentazione integrativa, tra cui una relazione finale del progettista e del direttore dei lavori, ma senza includere il SAL specifico richiesto.

Dopo un primo preavviso di rigetto, il GSE ha confermato il rigetto definitivo, ritenendo che la documentazione presentata fosse insufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente.

La società ha quindi impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, il quale dopo aver esaminato il caso, ha respinto il ricorso, ritenendo che “la normativa vigente, in particolare per come contenuta nelle Linee Guida per la valutazione dei progetti di efficienza energetica,” richiedesse “espressamente la certificazione dello stato di avanzamento lavori, elemento imprescindibile per determinare la data di avvio del progetto. In tal senso, deve rimarcarsi la necessità di una documentazione che consenta di individuare con ragionevole certezza la tempistica della realizzazione dell’intervento, non potendosi che ritenere inadeguata la sola relazione finale e i rapportini di lavoro privi di una certificazione SAL specifica, che di per sé vale non solo come mera constatazione di un fatto costruttivo/realizzativo, ma anche, e soprattutto, come assunzione di responsabilità su quanto costruito/realizzato.”

Quindi il SAL non poteva essere sostituito dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente, in quanto quest’ultima non garantiva una verifica, certa ed ufficiale, della tempistica di esecuzione degli interventi. Secondo il tribunale, il GSE ha agito correttamente nel rifiutare la documentazione alternativa, poiché il SAL è l’unico strumento ritenuto idoneo per certificare l’avanzamento dei lavori secondo la normativa di riferimento.

Inoltre il Tar ha affermato che a “supporto della legittimità del provvedimento adottato dal GSE, si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il principio di proporzionalità nell’attività amministrativa impone che la richiesta di documentazione supplementare sia conforme alle finalità dell’istruttoria e che l’Amministrazione possa legittimamente respingere un’istanza qualora la documentazione presentata non rispetti i requisiti normativi (…)”.

Esiste quindi un principio di proporzionalità che consente all’amministrazione di richiedere una documentazione specifica purché essa sia compatibile con le finalità dell’istruttoria ed essenziale per la valutazione dell’istanza stessa.

A tale atto legittimo va però risposto in modo preciso e mediante specifiche documentazioni redatte ai sensi della vigente normativa, pena il possibile respingimento dell’istanza.

La sentenza ribadisce l’importanza del SAL, il quale non è un optional, ma un requisito essenziale per verificare le date di completamento dei lavori, il corrispettivo economico inerente al quantitativo di lavori effettuati, etc. Per tali motivi tale documento contabile è essenziale e di conseguenza non può essere omesso.

 

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO n.4230/2025 È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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