RUP e DEC: quando le figure possono coincidere?
Il DEC (Direttore Esecutivo del Contratto) è incaricato di garantire la corretta esecuzione dei contratti pubblici, mentre il RUP ha un ruolo di supervisione e controllo della qualità delle prestazioni. Il DLGS 36/2023 chiarisce i casi in cui le due figure possano o non possono coincidere. Ulteriori chiarimenti arrivano da un quesito sollevato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il quale ha confermato che l'amministrazione può nominare un DEC distinto dal RUP anche al di fuori delle situazioni tassative, qualora le esigenze tecniche dell'appalto lo richiedano.
Distinzione tra RUP e DEC: chiarimenti dal DLGS 36/23 (Nuovo Codice Appalti)
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è la figura responsabile della corretta esecuzione di un contratto pubblico, assicurando che i lavori, i servizi o le forniture siano realizzati in conformità con le clausole contrattuali, le norme tecniche e la normativa vigente.
Il DLGS 36/23 (Nuovo Codice degli Appalti) chiarisce quali siano i casi in cui il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) possa o non coincidere con la stessa persona incaricata come DEC.
In particolare secondo nell’art. 8 comma 4 dell’Allegato I.2 del Codice Appalti cita testualmente che “il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi, di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14:
- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.”
Quindi in questi casi le due figure non possono coincidere ma devono rimanere distinte.
Mentre l’art. 8 comma 3 dell’Allegato I.2 del DLGS 36/2023 chiarisce che “Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto”, ciò significa che le due figure possono nelle altre casistiche coincidere, in quanto è ammesso dalla norma che il RUP possa assumere anche l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto.
A chiarire ulteriormente quando queste due figure possano o meno confluire in una medesima persona fisica è la risposta al quesito n. 3113/2025 sollevato al MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti).
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Quesiti e chiarimenti sul ruolo di RUP e DEC: risposte dal MIT
Secondo l’art. 8 comma 3 dell’Allegato I.2 del DLGS 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) svolge le funzioni del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) nei limiti delle proprie competenze professionali.
Al supporto giuridico del MIT è stato sollevato un quesito riguardante l’applicazione di tale norma, ossia la possibilità per l’amministrazione di nominare un DEC distinto dal RUP, anche al di fuori delle casistiche tassative previste dal codice, qualora la natura specifica dell’appalto richieda competenze tecniche specialistiche di cui il RUP non dispone.
Il codice dei contratti pubblici prevede che, in determinate circostanze, la figura del DEC debba essere necessariamente distinta da quella del RUP come indicato proprio al punto e dell’art. 8 comma 4 dell’Allegato I.2 (come precedentemente riportato).
Inoltre proprio il comma 3 dell’art. 8 dell’Allegato I.2, pur presentandosi sufficientemente flessibile in quanto consente al RUP di assumere anche il ruolo di DEC, specifica comunque che tale possibilità è prevista, allorché le esperienze pregresse dimostrino che per caso in esame sussistano le competenze professionali della figura incaricata, ossia le mansioni da svolgere siano nei limiti delle competenze possedute dal RUP.
Ciò però può indurre in confusione e dubbi interpretativi, soprattutto quando ci si trova a confronto con casi dove la complessità tecnica dell’appalto richieda competenze specifiche che il RUP, di fatto, non possiede.
Ecco perché è stato chiesto al MIT se, al di fuori delle situazioni tassative in cui è obbligatoria la separazione delle figure di RUP e DEC, l’amministrazione conservi la facoltà di nominare un DEC distinto. Ciò si applicherebbe in particolare quando la natura dell’appalto richieda, durante la fase di esecuzione, competenze tecniche specialistiche non in possesso del RUP.
L’area competente ha fornito una risposta affermativa, quindi l’amministrazione mantiene la facoltà di nominare un DEC distinto dal RUP qualora le specifiche esigenze tecniche dell’appalto lo rendano necessario. Ciò diventa fondamentale in quando riconosce l’importanza di garantire che la gestione esecutiva del contratto sia affidata a professionisti con competenze adeguate, soprattutto in contesti altamente specializzati.
In conclusione, la nomina del DEC rimane una scelta discrezionale dell’amministrazione, che può essere esercitata ogni qual volta le competenze tecniche richieste dall’appalto superino quelle in possesso del RUP.
L'INTERPELLO n. 3113/2025 sollevato al MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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