Antincendio | Sicurezza
Data Pubblicazione:

RTV 14 per edifici di civile abitazione: uno sguardo d’insieme

La Regola Tecnica verticale n. 14 (Il D.M. 19 maggio 2022) contiene le misure di prevenzione incendi relative agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione e di altezza antincendio maggiore di 24 m. All'interno una sintesi dei singoli paragrafi.

Il DM del 19 maggio 2022, entrato in vigore dal 29 giugno 2022, ha introdotto all’interno del Codice di Prevenzione Incendi il nuovo capitolo V.14: la regola tecnica verticale riguardante la prevenzione incendi negli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione e di altezza antincendio maggiore di 24 m.

Si tratta quindi dell’attività n. 77 ai sensi del DPR 151/2011 “edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m”.

Attenzione quindi che non tutte le attività 77 sono necessariamente edifici di civile abitazione. Attualmente per tale tipo di attività è presente ancora il doppio binario: la regola tecnica verticale tradizionale (DM 16/05/1987 n. 246), infatti, non è stata abrogata.

Vediamo nel dettaglio i singoli paragrafi che compongono la RTV 14.


La Regola Tecnica  Verticale 14

V.14.2 Classificazioni

Gli edifici di civile abitazione sono classificati in relazione alla massima quota dei piani h:


Mentre le aree dell’attività sono classificate nel seguente modo:


Tra le diverse aree dell’attività rientrano anche le TB, ossia le aree destinate ad attività artigiane, commerciali, uffici o altro di simile.

Tali tipologie di attività sono ammesse in quanto il campo di applicazione della RTV 14 recita “edifici destinati PREVALENTEMENTE a civile abitazione” che indica che tali edifici non devono necessariamente essere a uso esclusivo di civile abitazione, ma appunto in gran parte.


V.14.3 Valutazione del rischio di incendio

La progettazione della sicurezza antincendio deve seguire interamente il capitolo G.2, andando a individuare le soluzioni tecniche e gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi seguendo la metodologia generale prevista dal codice (G.2.6), ossia:

  • valutazione del rischio incendio;
  • individuazione delle strategie antincendio con l’attribuzione dei livelli di prestazione;
  • individuazione delle soluzioni progettuali (conformi, alternative, in deroga).

Per la determinazione dei profili di rischio occorre considerare le metodologie presenti all’interno del capitolo G.3 della RTO, dove è presente una indicazione sul profilo di rischio Rvita per gli edifici di civile abitazione:


V.14.4 Strategia antincendio

Come ben sappiamo le regole tecniche verticali forniscono delle indicazioni complementari o sostitutive rispetto a quelle previste dalla regola tecnica orizzontale del Codice di Prevenzione Incendi.

È specificato che deve essere applicato il capitolo V.1 (aree a rischio specifico) e le altre RTV se pertinenti con una precisazione sulla RTV 13 in merito alle chiusure d’ambito degli edifici civili.

Nel caso della RTV 14 le strategie antincendio presenti sono:

  • reazione al fuoco;
  • resistenza al fuoco;
  • compartimentazione;
  • esodo;
  • GSA;
  • controllo dell’incendio;
  • rivelazione e allarme;
  • operatività antincendio;
  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.


V.14.4.1 Reazione al fuoco

All’interno delle unità abitative non sono richiesti requisiti minimi di reazione al fuoco.

Nelle vie di esodo verticali, percorsi di esodo e spazi calmi devono essere impiegati materiali almeno appartenenti al gruppo GM2 (GM1 per edifici di tipo HE e HF).

È possibile impiegare, a esclusione degli edifici di tipo HE e HF, materiali appartenenti al gruppo GM3 se si incrementa di uno il livello di prestazione per la rivelazione ed allarme rispetto a quanto prescritto.

V.14.4.2 Resistenza al fuoco

Come spesso accade nelle RTV, è presente una tabella che indica la classe di resistenza al fuoco minima dei compartimenti:

V.14.4.3 Compartimentazione

Sono ammessi compartimenti multipiano per piani con quota:

  • > -5 m e ≤ 12 m;
  • > 12 m e ≤ 32 m con un massimo dislivello fra i piani ≤ 7 m.

Le diverse aree devono avere le seguenti caratteristiche di compartimentazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento della continuità di compartimentazione in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio e simili:

...CONTINUA LA LETTURA DELL'ARTICOLO SUL PDF


Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Torino per la gentile collaborazione

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Antincendio

Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi

Scopri di più

Sicurezza

Gli approfondimenti e le news riguardanti il tema della sicurezza intesa sia come strutturale, antincendio, sul lavoro, ambientale, informatica, ecc.

Scopri di più

Leggi anche