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Rottamazione delle cartelle di pagamento di Equitalia: requisiti e iter procedurali

Rottamazione delle cartelle di pagamento di Equitalia: requisiti e iter procedurali

L’ex premier Matteo Renzi annunciò: “Ci sarà un intervento importante per l’abolizione di Equitalia e la creazione di un diverso tipo di agenzia” e così effettivamente accadrà.
 
Il decreto fiscale collegato alla Manovra Finanziaria 2017, D.L. 193/2016 convertito in Legge 225/2016, ha statuito lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia a partire dal 1/7/2017; l’attività di riscossione sarà esercitata da un Ente Pubblico Economico sottoposto ad indirizzo e vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.
Ma quale sarà la sorte dei carichi tributari e previdenziali affidati ad Equitalia dal 2000 fino al 31/12/2016?
Il termine, divenuto ormai nazional - popolare, “rottamazione delle cartelle” rende perfettamente l’idea.
 
I REQUISITI DELLA ROTTAMAZIONE
Sono pochi i diligenti e scrupolosi professionisti a cui non è mai stata notificata un’ingiunzione di pagamento o una cartella di Equitalia.
Per tutti gli altri la strada della rottamazione può risultare accessibile e finora pare aver riscosso grande successo fra i contribuenti italiani con oltre centomila adesioni.
Ma in cosa consiste la “rottamazione”?
 
Nella possibilità di saldare i propri debiti tributari e previdenziali scaduti ed iscritti a ruolo beneficiando di un regime premiale, una “definizione agevolata dei carichi”, a tutti gli effetti un condono fiscale e previdenziale, che consiste nella cancellazione di sanzioni ed interessi di mora.
 
Per capire se potete accedere alla definizione agevolata dovete seguire i seguenti accorgimenti.
 
Il primo “step” consiste nel valutare se il vostro debito iscritto a ruolo rientra nell’ambito applicativo della definizione agevolata:
  • se trattasi di debito verso l’Agenzia delle Entrate per imposte dirette (IRPEF, IRES, imposte sostitutive) od indirette (IVA, imposta di registro, bollo, tassa di circolazione autovetture, addizionale erariale – superbollo, …)
  • se trattasi di debito verso Regioni, Provincie, Comuni per imposte dirette (addizionali IRPEF, IRAP) od indirette (ICI, IMU, TASI, TARI, TARES, TARSU,…) o di debito di natura patrimoniale (mense scolastiche, trasporti pubblici,…);
  • se trattasi di debito verso l’INPS per contributi previdenziali o di debito verso Casse di previdenza private che hanno affidato la riscossione ad Equitalia;
  • se trattasi di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, limitatamente agli interessi di mora (in tal caso infatti non c’è alcun tributo dovuto, solo sanzioni).
Il secondo “step” consiste nel verificare l’ambito temporale in cui è ammissibile la rottamazione:
  • se il carico tributario è stato affidato ad Equitalia tra il 2000 ed il 2016 (vale dunque anche per cartelle che non sono ancora state notificate, ma in corso di notifica);
  • per i tributi locali relativi ad Enti che non si sono avvalsi di Equitalia, se l’ingiunzione di pagamento dell’Ente è stata notificata dal 2000 fino al 31/12/2016;
  • se è in corso la rateazione, a patto che vengano pagate le rate in scadenza fino al 31/12/2016.
Per chi soddisfa tutti questi requisiti è possibile, opzionale ed assolutamente non vincolante, la via della rottamazione.
 
ROTTAMARE CONVIENE SEMPRE?
Si tenga presente che tale condono, a fronte dello stralcio di sanzioni ed interessi moratori, comporta un prezzo: la rottamazione impone l’estinzione del debito (per imposta dovuta, interessi calcolati dalla scadenza originaria all’iscrizione a ruolo, compensi di Equitalia e spese di notifica) in tempi molto stringenti e comporta la perdita del beneficio dell’originaria rateazione (più conveniente in termini di numero di rate e durata del piano).
 
Chi rottama le proprie cartelle può optare:
  • per il pagamento integrale entro il 31/7/2017;
  • per un pagamento rateale in massimo 5 rate, di cui 3 da pagare nel 2017 con scadenze 31/7, 30/9, 30/11 per un importo complessivo di almeno il 70% del debito, e 2 rate da pagare nel 2018 per il residuo 30% del debito con scadenze 30/4 e 30/9.
Il pagamento rateale deve in sostanza concludersi entro il 30/9/2018 ed in caso di versamento tardivo o insufficiente di una sola rata si decade dal beneficio, restando dovuto in unica soluzione l’intero importo comprensivo di sanzioni ed interessi.
 
In conclusione la valutazione di convenienza richiede un’oculata pianificazione finanziaria e gestione della propria liquidità, anche in considerazione del fatto che le date dei versamenti per i mesi di luglio e novembre si sovrappongono con le scadenze dei versamenti delle imposte dirette e per il mese di settembre con i versamenti dei contributi minimi alla Cassa di previdenza.
 
L’ITER PROCEDURALE
Se vi trovate nelle condizioni ideali per rottamare è sufficiente presentare un’istanza, passibile di integrazioni, disponibile sulla home page del sito istituzionale di Equitalia, entro il 31/03/2017.
 
Sullo stesso sito internet potrete consultare la vostra posizione nei confronti di Equitalia per scoprire tutte le cartelle a vostro nome ed entro il 28/02/2017 Equitalia comunicherà tramite posta ordinaria a tutti i contribuenti i carichi affidati al 31/12/2016 non ancora notificati.  
 
Per gli Enti locali che hanno scelto, come modalità di riscossione, l’ingiunzione di pagamento anziché affidarsi ad Equitalia, verrà pubblicata apposita procedura per la rottamazione tramite Regolamento da emanarsi entro il 29/01/2017.

Spazio allora alle valutazioni di convenienza: rottamare solo se si ha la certezza di poter prontamente pagare! 


Ing. Debora Reverberi
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Commissione Ingegneria Industriale
Laureata in Ingegneria Gestionale
Laureata in Economia – Consulenza aziendale e libera professione
Consulente d’impresa in materia economica, fiscale e societaria all’interno di uno Studio Commercialista.