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Riutilizzo rifiuti in forma semplificata: nuovo Regolamento in vigore dal 16 settembre 2023

Il decreto del 10 luglio 2023 del MASE reca il Regolamento per le condizioni di esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del T.U. Ambiente

Va segnalato, in materia di riutilizzo dei rifiuti, per l'interesse anche delle imprese edili, il decreto n.119 del 10 luglio 2023 del MASE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.204 del 1° settembre e in vigore dal prossimo 16 settembre, che definisce:

  • a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
  • b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l'esercizio delle attività di cui al punto a);
  • c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonchè le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • d) le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Ambito di applicazione

I rifiuti che possono essere riutilizzati, viene specificato nell'articolo 3, sono quelli idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneita' sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5. 2.

Come si garantisce la conformità

La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.

Il prodotto (o il suo imballaggio) viene munito di etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».

Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento:

  • a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
  • b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
  • c) pile, batterie e accumulatori;
  • d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 182/2019;
  • e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
  • f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
  • g) i veicoli fuori uso.

Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

L’articolo 4 dispone che le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformità alle modalità individuate all'articolo 216, commi 1 e 2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 152/2006, e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente, la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente.

L'esercizio delle operazioni di cui sopra è avviato decorsi 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività entro i quali l'amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento.

La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, è compilata secondo il modello di cui all’allegato 2.

Alla comunicazione è allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti:

  • a) l'ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività;
  • b) il titolo di godimento dell'immobile
  • c) la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacita' di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonché la descrizione delle operazioni messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature utilizzate;
  • d) l'autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività, la compatibilità edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall'inquinamento acustico e delle norme antincendio;
  • e) la destinazione urbanistica dell'area sede dell’attività (zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del comune) e i dati catastali identificativi della medesima area (mappali, foglio, censuario).

I requisiti dei gestori delle attività di recupero rifiuti

L'articolo 5 individua i gestori delle attività di recupero rifiuti: essi, oltre a essere cittadini europei o di stato terzo con domicilio in Italia, devono possedere una idonea capacità tecnica in relazione all'operazione per la quale sono preposti, attraverso il possesso di una qualificazione professionale ad hoc indicata nell'Allegato 1 al Regolamento.

Altre coordinate

Il decreto reca inoltre specifiche su:

  • le dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo;
  • la preparazione per il riutilizzo dei RAEE.

IL DECRETO INTEGRALE E IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE (ALLEGATO 2) SONO SCARICABILI IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

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