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Ristrutturazioni edilizie e Bonus casa: come si dimostra l'inizio dei lavori senza Cila

L’Agenzia delle Entrate spiega quali documenti provano l'inizio di una ristrutturazione al fine di fruire del bonus mobili

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Rispondendo ad un interessante quesito apparso sulla Posta di FiscoOggi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come sia possibile dimostrare la data di inizio dei lavori di ristrutturazione quando per l'intervento non è necessaria la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).

Data di inizio lavori: a cosa serve

E' importante, anzi fondamentale per poter accedere alle detrazioni fiscali sui lavori in casa, come il bonus ristrutturazione e il bonus mobili.

Nello specifico, per avere diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:

  • è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a quella di acquisto dei beni;
  • non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile ristrutturato.

L'indicazione dell'inizio dei lavori senza CILA

Quando la comunicazione è obbligatoria, è evidente che la data di inizio lavori risulta sulla stessa. Ma quando non lo è? Ci sono svariati lavori che non necessitano di CILA o di altri titoli abilitativi. Per questi, precisa il Fisco, basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da conservare ed esibire a richiesta degli uffici che effettuano il controllo sulla spettanza dell’agevolazione.

Lavori di ristrutturazione 'liberi': quali sono?

Per usufruire del Bonus Ristrutturazione 50% non è sempre obbligatorio richiedere un permesso di costruire o presentare una SCIA/CILA. Spesso è possibile usufruire dell’agevolazione anche per interventi realizzabili in regime di edilizia libera o addirittura effettuati in assenza di opere edilizie propriamente dette.

Edilizia libera:

  • installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e la messa a norma di un ascensore interno o di una servoscala che non incide sulla struttura portante;
  • installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e la messa a norma di un montacarichi che non incide sulla struttura portante;
  • installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampe e assimilabili per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, purché non si alteri la sagoma dell’edificio.

Prevenzione atti illeciti (protezione contro furto, sequestro di persona, aggressione, ecc.):

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • installazione di porte blindate o rinforzate e apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti o tapparelle metalliche con bloccaggi.

Interventi per risparmio energetico:

  • installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici;
  • installazione di un generatore microeolico;
  • installazione all’interno di una singola unità immobiliare di un condizionatore a pompa di calore (con potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW).

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