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Ristrutturazioni e titoli abilitativi: le regole del Testo Unico Edilizia sul cartello di cantiere

La violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è tutt'ora punita dall' art. 44, lett. a) del Testo Unico Edilizia se commessa dal titolare del titolo abilitativo, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori.

In caso di lavori edili, al cantiere va sempre affisso il cartello contenente gli estremi del titolo abilitativo?

A questa domanda, ma anche ad altre relative alle informazioni che il direttore dei lavori - o comunque il responsabile di cantiere - devono rendere pubbliche con una segnaletica, ha risposto una 'vecchia' sentenza della Cassazione, la n.31356/2021, che riproponiamo perché sempre attuale nel rimembrare cosa prescrive, in merito, il Testo Unico dell'Edilizia.

Il caso

Nel caso specifico, si dibatteva sulla mancata esposizione di un cartello per un'opera edilizia soggetta - secondo il ricorrente - soltanto a SCIA ex art. 22 comma 1 lett. c) DPR 380/01.

Rispetto a tale titolo il regolamento comunale di riferimento non sancirebbe l'obbligo di apposizione del cartello di cantiere, come contestato e ritenuto in sentenza. Più precisamente, il regolamento comunale non contempleterebbe in alcun modo la SCIA.

Le regole del Testo Unico Edilizia sul cartello di cantiere

Dopo aver ricordato cosa il regolamento del Comune 'protagonista' del caso richiedesse in termini di cartellonistica, la Cassazione precisa che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio, è punita dall'art. 44, comma 1, lett. a) del Testo Unico Edilizia, ed è configurabile indipendentemente dal fatto che l'intervento edilizio sia assoggettato a permesso di costruire oppure a s.c.i.a (Sez. 3 - , Sentenza n. 43698 del 12/06/2019 Rv. 277986 - 01).

Infatti, la violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello, anche se il titolo rilasciato non sia il permesso di costruire.

Difatti, soltanto le ipotesi di reato contenute nell'art. 44, comma 1, lett. b) e c), T.U.E. - salva la diversa fattispecie di lottizzazione abusiva prevista da tale ultima disposizione - si riferiscono esclusivamente allo svolgimento di lavori in assenza o in totale difformità o variazione essenziale dal permesso di costruire e, nel caso di opere assoggettate al regime della s.c.i.a., queste sono state a quelle parificate nei limiti in cui si tratti di titolo alternativo al permesso ai sensi dell'art. 23, comma 01, T.U.E. (cfr. art. 44, comma 2, T.U.E.).

La fattispecie penale residuale di cui alla lett. a), salva l'ipotesi dei lavori in parziale difformità (pure questa limitata al solo caso in cui il titolo sia quello del permesso di costruire), si riferisce invece a qualsiasi tipo di inosservanza delle previsioni normative, di pianificazione e regolamentari, indipendentemente dal fatto che si tratti d'intervento assoggettato a permesso di costruire (o a s.c.i.a. ad esso alternativa) piuttosto che a semplice s.c.i.a. (cfr. Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv. 243099).

Se, dunque, il regolamento edilizio prevede l'apposizione del cartello anche per opere assoggettate alla semplice s.c.i.a., l'inosservanza della disposizione integra gli estremi della contravvenzione in parola.

Violazione dell'obbligo di esposizione del cartello di cantiere: chi riguarda?

In aggiunta, la Corte suprema ricorda che la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è tutt'ora punita dall' art. 44, lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001 se commessa dal titolare del titolo abilitativo, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori (Sez. 3, n. 29730 del 04/06/2013, Stroppini e aa., Rv. 255836), essendo detti soggetti responsabili, giusto il principio ricavabile dall'art. 29, comma 1, T.U.E., rispetto all'obbligo di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione, dal titolo edilizio.


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