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RISTRUTTURAZIONE SI, solo se FEDELE al preesistente

Un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetta la sagoma dell'edificio preesistente configura un intervento di nuova costruzione.

Un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetta la sagoma dell'edificio preesistente configura un intervento di nuova costruzione. Questa in sintesi la conclusione della sentenza del Consiglio di Stato del 7.4.2015.

L'elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante una edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un "insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente") ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma - in quest'ultimo caso - con ricostruzione, se non "fedele", comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente.
È questo il principio ribadito dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 7.4.2015, n. 1763 nella quale si precisa altresì che in base alla normativa statale di principio un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente - intesa quest'ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale - configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.
Nel dettaglio della causa, l'intervento edilizio consisteva nella demolizione di un manufatto ad uso residenziale di quattro piani e di due comodi rurali e nella ricostruzione mediante edificazione di dieci unità immobiliari di circa 60 mq. ciascuna, disposte a schiera su tre livelli sfalsati, usufruendo del premio volumetrico del 35%, previsto dalla L.R. Campania. Il Consiglio di Stato, sulla base dei principi sopra esposti, ha ritenuto che non possa essere qualificato come ristrutturazione edilizia, essendo invece una evidente edificazione ex novo.
Pertanto, conclude il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, l’intervento edilizio oggetto di contenzioso non rientra nel canone della ristrutturazione, ma in quella della nuova edificazione.